Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 4.0.1 al ddl S.5 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 24/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Dopo l'articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 614-bis - (Violazione di domicilio per commettere altri reati) - 1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo scopo di commettete altri reati, è punito con la reclusione da due a sei anni"».