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Sub Emendamento n. 0.68.137.44 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 68.

testo emendamento del 30/06/20

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)

  1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario dell'integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività.».