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Sub Emendamento n. 0.68.137.15 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 68.

testo emendamento del 30/06/20

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».