• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00302 (4-00302)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00302presentato daVIETINA Simonatesto diMartedì 5 giugno 2018, seduta n. 11

   VIETINA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   molti docenti Itp (insegnanti tecnico pratici) che, in seguito agli interventi normativi di riforma del sistema di istruzione si sono trovati in situazione di esubero, si sono riconvertiti sulle attività di sostegno frequentando appositi corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a tal fine istituiti, e destinati specificamente al personale docente appartenente a classi di concorso in esubero, ai sensi della delibera del direttore generale 16 aprile 2012;

   i docenti ex Itp oggi riconvertiti sul sostegno, sono inseriti nella tabella B delle classi di concorso (ex tabella C), mentre i loro colleghi abilitati su materie teoriche sono inseriti in tabella A delle classi di concorso;

   ad oggi, i docenti ex Itp riconvertiti sul sostegno sono inquadrati al VI livello tabellare, mentre i colleghi provenienti dalle classi di concorso in tabella A, sono inseriti nel VII livello tabellare, con evidenti conseguenze dal punto di vista dei livelli retributivi: i docenti ex Itp infatti presentano livelli stipendiali più bassi rispetto agli altri colleghi, pur svolgendo lo stesso servizio;

   le attività di insegnamento su posti di sostegno rappresenta un'attività impegnativa e delicata che vede i docenti esposti allo stesso tipo di responsabilità, compiti e mansioni; di conseguenza, la differenza di trattamento retributivo appare discriminatoria e si basa sull'erroneo presupposto della diversa classe di concorso di provenienza dei docenti;

   la legge n. 107 del 2015 ha voluto focalizzare la massima attenzione sul ruolo del docente di sostegno nell'ambito delle strategie di inclusione degli studenti con disabilità;

   la materia dovrebbe certamente essere prioritariamente oggetto di modifiche in sede di contrattazione collettiva tra Ministero e organizzazioni sindacali;

   gli insegnanti di sostegno vengono formati in tale disciplina attraverso un corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare di provenienza, in virtù dell'autonomia funzionale riconosciuta alla categoria degli insegnanti di sostegno rispetto alla contrapposta categoria dei docenti su posto ordinario ripartiti per classe di concorso –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere iniziative volte a individuare soluzioni al riguardo e a garantire la parità di livello stipendiale e retributivo tra docenti che hanno lo stesso incarico, superando la discriminazione oggi esistente nei confronti dei docenti provenienti dalla ex tabella C delle classi di concorso, oggi tabella B, anche promuovendo – se necessario – la formazione di tavoli di discussione tra le organizzazioni sindacali rappresentative dei docenti in questione e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine dell'inquadramento definitivo di tale personale nel VII livello retributivo.
(4-00302)