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Atto a cui si riferisce:
C.307 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione del minore


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 307

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione del minore

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — I passi mossi in ambito politico e sociale verso un riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali e le recenti pronunce giudiziarie che hanno riconosciuto la validità di unioni civili contratte all'estero tra persone dello stesso sesso hanno portato all'approvazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, cosiddetta legge Cirinnà, che ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Nella legge non hanno trovato applicazioni le disposizioni sull'adozione, ma l'accesso a tecniche sempre più evolute di procreazione medicalmente assistita, alcune espressamente vietate in Italia, rende, oggi più che mai, necessario delimitare l'ambito di operatività delle norme sulle adozioni nel nostro Paese, al fine di distinguere quel tipo di unione da quelle riconosciute dal nostro ordinamento come necessarie per procedere all'adozione di minori.
  Certi di interpretare anche il pensiero del legislatore che nel 1983 approvò la legge di riferimento in materia, con la presente proposta di legge si intende esplicitare che il diritto all'adozione deve essere riconosciuto alle coppie di coniugi, cioè alle coppie che hanno contratto matrimonio ai sensi della legislazione nazionale e, quindi, di sesso diverso.
  Tale intervento normativo, quindi, si propone di garantire ai minori che si trovino nella condizione di adottabilità ai sensi delle normative nazionali e internazionali, la collocazione in un ambiente familiare idoneo, che possa offrire loro le dovute tutele, anche giuridiche.
  Allo stesso tempo, si propongono alcune misure volte a sostenere, anche economicamente, le coppie che decidono di intraprendere il percorso dell'adozione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a persone di sesso diverso unite in matrimonio da almeno tre anni».

Art. 2.

  1. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

   «o) certifica a ogni effetto le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, indicandone l'ammontare complessivo e specificandone le principali causali».

Art. 3.

  1. All'articolo 44, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «di cui alle lettere a), c), e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e c)».

Art. 4.

  1. Dopo l'articolo 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

   «Art. 82-bis.1. I genitori adottivi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e dei costi sopportati per le procedure di affidamento e di adozione, in ogni loro fase, certificate ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), indipendentemente dal loro reddito. Il rimborso ha luogo mediante compensazione delle corrispondenti somme con quelle dovute a titolo di imposte sui redditi da parte di uno o di entrambi i genitori, nelle cinque annualità successive a quella della pronuncia dell'adozione.
   2. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di rimborso e per la sua corresponsione sono stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».