• C. 55 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.55 Modifica all'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio da parte dei produttori


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 55

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VIGNAROLI, DAGA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI

Modifica all'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio da parte dei produttori

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte quarta, titolo II, disciplina la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti. L'intera struttura della gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti è stata improntata dal nostro legislatore su base consortile, in virtù delle materie prime che costituiscono gli imballaggi, distinguendo pertanto tra flussi domestici primari (gestiti generalmente dai comuni) e flussi non domestici secondari-terziari (gestiti dai produttori e dagli utilizzatori in un circuito diverso). L'apparato si fonda, dunque, sul principio della responsabilità condivisa dei produttori e degli utilizzatori per la corretta gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti generati dal consumo dei loro prodotti ed è caratterizzato da una ripartizione di competenze tra questi ultimi e la pubblica amministrazione.
  Difatti, in virtù del principio europeo «chi inquina paga», il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto coerentemente, da un lato, che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi conseguano gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio, assumendosi i costi della raccolta differenziata, del ritiro, del riutilizzo, del recupero e del riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio, che non devono ricadere sui consumatori, e, dall'altro, ha disposto, visti gli interessi generali perseguiti, una stretta collaborazione e un'attenta vigilanza della pubblica amministrazione.
  Ai sensi dell'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai produttori di imballaggi spettano specifici compiti quali il ritiro dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari provenienti dalla raccolta differenziata pubblica; la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari presso piattaforme private e, da ultimo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi usati.
  A tale fine, il sistema imprenditoriale di gestione dei rifiuti di imballaggio si articola su due livelli, il primo presidiato dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), le cui funzioni sono disciplinate dall'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di cui si auspica una necessaria e definitiva rivisitazione), e il secondo presidiato dai consorzi di filiera (regolati dagli articoli 221, comma 3, lettera b), e 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e dai cosiddetti sistemi autonomi, che possono organizzare l'attività di raccolta, riutilizzo, ritiro, recupero e riciclaggio dei propri imballaggi (articolo 221, comma 3, lettera a), e anche predisporre un sistema autosufficiente di restituzione di questi ultimi (articolo 221, comma 3, lettera c)).
  Dunque il legislatore ha previsto la possibilità per i produttori di imballaggi di non aderire al sistema costituito dal CONAI e dai consorzi di filiera realizzando le attività di raccolta, recupero e riciclaggio attraverso una delle due modalità alternative contemplate dall'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  In particolare, al comma 3 viene specificato appunto che per soddisfare gli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché gli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio su superfici private, i produttori possono alternativamente:

   «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;

   b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;

   c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6».

  La norma ammette, pertanto, che possano nascere nuovi sistemi, anche consortili, creati dai produttori di imballaggi per la raccolta e il riciclo dei rifiuti di imballaggio, purché l'attività sia svolta sull'intero territorio nazionale e i materiali recuperati siano costituiti da propri imballaggi debitamente sottoposti a marcatura.
  Andando per ordine è bene ricordare che la lettera a) del comma 3 dell'articolo 221 è stata prima modificata dall'articolo 2, comma 30-ter, lettera a), del decreto legislativo n. 4 del 2008 e poi sostituita dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012 («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.
  Lo scopo della modifica al testo previgente era quello di garantire che i servizi fossero prestati al miglior prezzo possibile dai produttori di imballaggi. Il provvedimento del legislatore si era infatti reso necessario a seguito dell'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvenuto con indagine conoscitiva n. 26 del 3 luglio 2008 e con atto di segnalazione n. AS 500 del 24 febbraio 2009.
  Di sicuro, novellando l'articolo 221, comma 3, lettera a), si è compiuto un primo passo, non arrivando però all'obiettivo perseguito dal legislatore ovvero rendere il settore maggiormente libero ed effettivamente concorrenziale.
  La prassi di questi anni ha infatti dimostrato le difficoltà incontrate dai sistemi autonomi nell'intercettazione dei propri imballaggi prodotti e immessi nel mercato. La marcatura e la conseguente ripresa dei propri imballaggi sono risultate inoltre decisamente onerose per la competitività e la sopravvivenza stessa dei sistemi autonomi.
  Dunque, con la presente proposta di legge, che sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'articolo 221, eliminando l'obbligatorietà di acquisire al recupero esclusivamente i propri imballaggi, si consentirebbe ai sistemi autonomi di applicare le medesime regole e di avere gli stessi obiettivi di riciclo e di recupero riconosciuti alle filiere del CONAI, nonché di recuperare e di avviare al riciclo un numero elevato di rifiuti di imballaggio a tutto vantaggio dell'ambiente, della salute umana e di quell'economia circolare che è obiettivo centrale della legislazione ambientale europea. Oltre ciò si favorirebbe la concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, facilitando altresì le imprese nell'organizzazione alternativa al sistema del CONAI, incrementando enormemente la necessità di nuovi posti di lavoro nell'ambito della gestione dei rifiuti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

   «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoghi tipologia, impiego e materiale sull'intero territorio nazionale;».