• C. 315 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.315 Modifica all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di divieto di affidamento di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni a operatori che abbiano delocalizzato l'attività di call center


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 315

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, RIZZETTO, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifica all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di divieto di affidamento di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni a operatori che abbiano delocalizzato l'attività di call center

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La gravissima crisi che ha colpito, nel 2016, la società di call center Almaviva, determinando la perdita di numerosi posti di lavoro, impone una riflessione severa sul futuro di questo settore commerciale.
  Sempre più aziende che vi appartengono, infatti, decidono di delocalizzare la propria attività in Paesi esteri e con i risparmi che gliene derivano, in termini soprattutto di minore costo del lavoro, abbassano i propri prezzi sul mercato, realizzando, a tutti gli effetti, una concorrenza sleale nei confronti delle aziende che, invece, rimangono nel territorio nazionale, fino a spingerle alla chiusura a causa della progressiva perdita di commesse.
  Nell'ambito di questa dinamica decisamente penalizzante per le aziende nazionali che si impegnano a creare occupazione in Italia, riteniamo che il settore pubblico non possa e non debba partecipare all'opera di danneggiamento delle nostre aziende, nonostante tutti gli incentivi all'occupazione.
  Riteniamo, invece, che tutte le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti pubblici che decidano di affidare lo svolgimento dei propri servizi a un call center esterno debbano inderogabilmente farlo solo in favore di aziende che non abbiano delocalizzato l'attività. A tale fine la presente proposta di legge introduce l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, di procedere ad affidamenti di servizi esclusivamente in favore di operatori economici che non abbiano localizzato l'attività di call center al di fuori del territorio nazionale, sia che si tratti di Stati membri dell'Unione europea sia che si tratti di altri Stati esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il comma 10 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

   «10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori del territorio nazionale».