• C. 48 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.48 Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquota di accisa sulla birra prodotta dai piccoli birrifici


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 48

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VIGNAROLI, DAGA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI

Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquota di accisa sulla birra prodotta dai piccoli birrifici

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli colleghi! – I piccoli birrifici artigianali, cioè i birrifici la cui produzione annua non supera i 200.000 ettolitri, rappresentano un settore in continua crescita economica e di visibilità del prodotto.
  Il «movimento» della birra artigianale ha permesso a molte piccole fabbriche di dedicarsi alla produzione della birra utilizzando in maniera innovativa le materie prime per raffinare le qualità di tale prodotto.
  I piccoli birrifici hanno il merito di esaltare le qualità della birra a fronte di un impoverimento delle stesse nella grande produzione industriale. Il settore registra una produzione complessiva che copre circa il 2 per cento della produzione nazionale. Inoltre, il trend di crescita del settore è in continua espansione, determinando l'affermazione delle birre artigianali italiane nel mercato internazionale come prodotti altamente rappresentativi dell'eccellenza agroalimentare del nostro Paese.
  Sono molti gli interventi normativi da realizzare per permettere un ulteriore sviluppo del settore, quali, per esempio, l'alleggerimento del peso fiscale sui piccoli birrifici.
  Gli ultimi interventi normativi di rilievo sono stati il cosiddetto collegato agricoltura, la legge n. 154 del 2016, con la quale si può dire che nel nostro Paese sia «nata» dal punto di vista legale la birra artigianale. Tale provvedimento ha una sua importanza ma anche limiti, che l'ultimo passaggio parlamentare al Senato della Repubblica non ha di certo risolto. La birra artigianale è quella prodotta da birrifici indipendenti (anche di grandi dimensioni per i parametri italiani) dei quali si delinea il profilo dal punto di vista produttivo e societario. La legge sembra dunque escludere le beer firm, cioè i birrifici itineranti, creando però una situazione che sfiora il paradossale: ci si potrà trovare di fronte a due birre prodotte nello stesso impianto di cui una potrà essere definita artigianale (perché etichettata dal produttore) e l'altra no.
  Certamente la necessità di definire la «birra artigianale» era un'esigenza manifestata a più riprese dai piccoli birrifici, desiderosi di creare una distinzione netta tra il loro prodotto e quello dell'industria, ma allo stesso tempo rappresentava uno degli aspetti più difficili e «limitanti» dell'evidente necessità di regolamentare un settore esploso solo negli ultimi anni. Nei desideri e nelle intenzioni degli operatori del settore questa definizione era vista come un punto di partenza per applicare la direttiva europea che mira a favorire i piccoli birrifici dal punto di vista fiscale e burocratico; da questi punti di vista distinguere tra «grandi e piccoli» può fare veramente la differenza, soprattutto per questi ultimi, ma introdurre una definizione legale cambia, alla fine, poco e non garantisce la qualità del prodotto finale. Per questo è fondamentale che quello previsto dalla legge n. 154 del 2016 sia il primo passo di un percorso che porti a creare un sistema normativo veramente in grado di sostenere la crescita, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, di una realtà tra le più interessanti e dinamiche che il nostro Paese ha vissuto negli ultimi anni.
  Facendo riferimento alla normativa europea sulla concorrenza, inoltre, sono previste risorse per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati e si è data priorità al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
  Da ultimo il Governo è finalmente intervenuto con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), tuttavia ascoltando soltanto le ragioni dei grandi produttori e così i sette big che lavorano in Italia (Ab-Inbev, Peroni, Heineken, Carlsberg, Forst, Castello e Hausbrandt Trieste) sono riusciti a dividersi poco più di 4 milioni di euro. Una magra consolazione, considerando che su un ettolitro di birra si pagano 38 euro di tasse. Insomma, l'operazione del Governo rischia di essere inutile. Nel 2004 in Italia si contavano una trentina di piccoli birrifici. Dal 2008 a oggi essi si sono moltiplicati in modo esponenziale e il settore, come già rilevato, è in continua espansione. Secondo i dati della Coldiretti negli ultimi dieci anni i piccoli birrifici sono aumentati del 1.900 per cento. Grazie a un alto livello qualitativo, le birre artigianali si stanno affermando anche all'estero. Secondo i dati dell'associazione Unionbirrai ci sono 875 piccoli birrifici nel territorio nazionale e ogni anno si registrano crescite superiori al 20 per cento, con una produzione complessiva che nel 2014 ha superato i 450.000 ettolitri (il 3 per cento della produzione nazionale). I piccoli birrifici sono guidati per lo più da giovani imprenditori: il settore impiega 1.300 persone e genera un indotto di 4.000 lavoratori. La presente proposta di legge, al fine di agevolare ulteriormente l'espansione del settore, segue l'orientamento europeo che prevede uno sconto fino al 50 per cento dell'aliquota di accisa in favore dei piccoli birrifici.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra prodotta dai piccoli birrifici).

  1. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. L'aliquota prevista ai sensi del comma 1 del presente articolo è ridotta alla metà per la birra prodotta dai piccoli birrifici indipendenti di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

  1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutati in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.