• C. 309 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.309 Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione degli oneri deducibili, e delega al Governo per la revisione della disciplina delle spese fiscali


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 309

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione degli oneri deducibili, e delega al Governo per la revisione della disciplina delle spese fiscali

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali, come definito dalla legislazione vigente in materia di imposte sui redditi, facendo salve alcune spese quali, ad esempio, carichi di famiglia e spese sanitarie.
  L'idea è quella di rendere interamente deducibili alcune categorie di oneri, l'individuazione delle quali è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
  Il provvedimento proposto mira ad agevolare e a semplificare gli adempimenti del contribuente, peraltro riconoscendogli la deducibilità al 100 per cento degli oneri di volta in volta determinati, in luogo delle percentuali di deducibilità e di detraibilità attualmente fissate dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al 19, 24 o 36 per cento, a seconda del tipo di spesa sostenuta.
  Rimangono vigenti le detrazioni per carichi di famiglia e quelle in favore dei lavoratori dipendenti.
  Inoltre, il provvedimento prevede che il Governo effettui una ricognizione e, in secondo luogo, una rideterminazione e una razionalizzazione delle spese fiscali riconducibili a previsioni legislative, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti da tale attività saranno destinate agli interventi previsti.
  Infine, si prevede che le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, confluite nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale siano utilizzate in via prioritaria per gli interventi previsti dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Oneri deducibili) – 1. Dal reddito complessivo si deducono integralmente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri sostenuti dal contribuente e individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
   2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicati i gruppi di oneri integralmente deducibili dal reddito complessivo, nonché i periodi di imposta con riferimento ai quali gli stessi sono deducibili».

Art. 2.

  1. Gli articoli 15, 16 e 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

Art. 3.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le spese fiscali riconducibili a previsioni legislative.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle spese fiscali di cui al comma 1, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute.
  3. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 2 sono destinate agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

  1. Le maggiori entrate confluite nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono utilizzate prioritariamente per gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

  1. Le disposizioni dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge e dall'articolo 2 della medesima legge, hanno effetto a decorrere dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.