Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/00173 BINETTI - Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
di recente, l'interrogante...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-00173 presentata da PAOLA BINETTI
martedì 29 maggio 2018, seduta n.007
BINETTI - Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
di recente, l'interrogante è stata informata del caso di una madre alla quale, durante una CTU (consulenza tecnica d'ufficio), nel procedimento di accertamento tecnico del Tribunale civile di Venezia, è stata negata preventivamente, prima ancora che la psicologa si pronunciasse in merito ai fatti reali, la possibilità di vedere il proprio figlio, mettendo in atto un allontanamento radicale del bambino;
se non si interviene tempestivamente, si creerà a parere dell'interrogante nel bambino una ulteriore difficoltà ad accedere alla figura materna, a riconoscerla nella specificità del suo ruolo di madre e ad avere un rapporto naturale con lei;
dalle notizie giunte all'interrogante risulta che la situazione descritta, ovviamente, sta causando anche nella madre uno stato di apprensione e di ansia, aggravato dal fatto che il padre del bambino non le fornisce in tempo reale le indispensabili informazioni sulla salute del figlio e la scuola, contravvenendo alle disposizioni del Ministero stesso, la tiene all'oscuro dell'andamento degli studi del bambino;
quanto descritto si sta verificando, nonostante le leggi internazionali e quella italiana in primis affermino che il bambino ha il sacrosanto diritto alla "genitorialità", intendendo, in tal modo, il rapporto con entrambi i genitori, fino ad un'eventuale sentenza definitiva del tribunale, cosa che nel caso specifico non è ancora avvenuta;
l'articolo 155 del codice civile, rubricato "Provvedimenti riguardo ai figli", come modificato dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", dispone che: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.", mentre la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", delinea un ampio sistema di misure finalizzate a tutelare l'interesse del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare e il diritto soggettivo alla genitorialità, ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dotato, secondo la Cassazione, di rilevanza costituzionale;
è noto che il metodo dell'allontanamento del figlio dalla madre, detto "Transitional Site Program", si attua solo in caso di situazioni di grave alienazione parentale, e mai quando i problemi del minore sono generati esclusivamente, come nel caso specifico, da una grave conflittualità tra i genitori;
non si può non evidenziare che, se si attuasse quanto previsto dal CTU, vale a dire un incontro madre-figlio di un'ora e mezza, ogni quindici giorni, partendo da metà maggio ed arrivando a fine giugno, il bambino vedrebbe la madre tre volte per un totale di quattro ore e mezza;
giova evidenziare anche che: a) il CTU incaricato ha rimesso ai servizi sociali la programmazione della progressione, dell'intensità e della durata degli incontri, senza programmare, né le modalità dell'incontro, né la loro frequenza, mentre giova ricordare che ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 4, comma 3, della legge n. 184 del 1983, nel provvedimento di affidamento familiare, reso esecutivo con decreto del giudice tutelare del luogo in cui si trova il minore, devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che nel provvedimento di cui al comma 3, deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine; b) va acquisita immediatamente dalla psicologa una dettagliata relazione sullo stato psicologico della madre, onde evitare ulteriori ritardi, che danneggerebbero, sia il bambino che la madre stessa;
gli studi scientifici in questo ambito specifico, eseguiti a livello europeo e riportati su diverse riviste scientifiche internazionali, e successivamente ripresi anche a livello nazionale, per esempio dalla rivista "Pediatria preventiva e sociale", dimostrano che i bambini allontanati da uno o da entrambi i genitori riportano spesso danni psico-fisici, a cominciare da uno scarso sviluppo psico-motorio, nel breve e nel lungo termine. Sono frequenti ritardi nell'apprendimento, disturbi che rientrano nella vasta casistica del DSA (disturbi specifici di apprendimento), quadri di intolleranza alimentare, con disturbi dell'alimentazione e della nutrizione; disturbi nel ritmo sonno-veglia e non raramente patologie di tipo dermatologico. Osservazioni che trovano riscontro anche nel blog giuridico e sociale "affidamenti minorili" di M. Rosselli del Turco, terzo quaderno, "Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori";
il caso citato non è unico, come è possibile rilevare dalle riviste scientifiche di settore, che analizzano varie storie di bambini, che hanno subìto una sorta di maltrattamento da abbandono, così come accade frequentemente che si deleghino ai servizi sociali, senza neppure aver accertato la specifica competenza, funzioni che sono di stretta competenza del Tribunale,
si chiede di sapere per le ragioni esposte, e soprattutto per salvaguardare la salute psicofisica del bambino, se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non ritengano opportuno avviare iniziative ispettive per accertare eventuali responsabilità sulla correttezza del lavoro svolto dai CTU e da tutti coloro, compresi i servizi sociali, che stanno gestendo il caso in questione, pur nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative dell'Autorità giudiziaria.
(4-00173)