• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00003 LANNUTTI, DI NICOLA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: l'Ufficio della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale,...



Atto Senato

Interpellanza 2-00003 presentata da ELIO LANNUTTI
martedì 29 maggio 2018, seduta n.007

LANNUTTI, DI NICOLA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'Ufficio della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze è competente a procedere al pagamento, a favore dei privati creditori muniti di titolo esecutivo debitamente notificato al detto ufficio, in merito all'equa riparazione per il ritardo irragionevole nei procedimenti giudiziari, di cui alla legge n. 89 del 2001, e successive modifiche per il mancato e tempestivo pagamento in forza di sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria, a seguito di giudizi di ottemperanza con nomina del relativo commissario ad acta;

tuttavia, l'Ufficio stesso a quanto risulta agli interpellanti procederebbe ai dovuti pagamenti con notevole ritardo (normalmente anche 10 mesi), contraddicendo palesemente la disciplina dell'equa riparazione;

il ritardo sarebbe particolarmente grave, perché l'amministrazione sottoporrebbe i creditori interessati all'invio dell'apposito modulo (sottoscritto dal relativo creditore) che, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 1, della legge n. 89 del 2001, condiziona il pagamento delle somme liquidate dal giudice a titolo di equa riparazione;

nonostante sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale della legge suddetta, per la violazione degli articoli 3; 24, commi 1 e 2; 113, comma 2; 117, comma 1, della Costituzione, l'amministrazione non rispetterebbe il termine prescritto (6 mesi) per il relativo pagamento;

la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna sistematicamente lo Stato italiano al risarcimento del danno in presenza di pagamenti effettuati in ritardo rispetto al termine di 6 mesi;

in tale situazione di conclamato inadempimento, i creditori interessati si vedono costretti a procedere con giudizio di ottemperanza, producendo, in tal modo, una gran mole di procedimenti pendenti avanti ai rispettivi tribunali amministrativi regionali. A nulla varrebbero anche le conseguenti nomine dei commissari ad acta, individuati nei dirigenti responsabili dell'Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro;

per ovviare alle conseguenti responsabilità dei commissari ad acta, in persona dei funzionari estranei all'amministrazione finanziaria, la stessa amministrazione ha previsto, all'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, una diversa disciplina, ai sensi della quale deve essere nominato commissario ad acta un dirigente interno all'amministrazione soccombente, determinando, in tal modo, un conseguente stallo dei pagamenti, in ragione del ritardato o del tutto omesso pagamento da parte della stessa amministrazione finanziaria;

inutile sottolineare la rilevante dequalificazione dell'istituto del commissario ad acta, che rende praticamente impossibile o comunque difficile l'azione giudiziaria di ottemperanza;

per giurisprudenza pacifica della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Salomone c/o Italia, risalente al 2010), lo Stato italiano è condannato sistematicamente al risarcimento del danno nei confronti dei creditori interessati,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere l'attività dell'Ufficio preposto rispettoso al principio del buon andamento, previsto dall'art. 97 della Costituzione, nonché al fine di evitare gravissimi danni all'erario;

quali siano le necessarie misure urgenti per impedire sia le condanne, sia ulteriore sperpero di pubblico denaro.

(2-00003)