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Atto a cui si riferisce:
S.1/00009 premesso che: nel contesto delle metodiche di procreazione medicalmente assistita, la maternità surrogata o di sostituzione (altrimenti detta surrogate mother o surrogacy) riveste una...



Atto Senato

Mozione 1-00009 presentata da SIMONE PILLON
martedì 29 maggio 2018, seduta n.007

PILLON, CENTINAIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTU', CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato,

premesso che:

nel contesto delle metodiche di procreazione medicalmente assistita, la maternità surrogata o di sostituzione (altrimenti detta surrogate mother o surrogacy) riveste una posizione del tutto speciale rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale (omologa o eterologa), in quanto richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia (che può essere la stessa donatrice dell'ovulo impiegato per la fecondazione o una donna diversa), la quale mette a disposizione il proprio utero per condurre la gravidanza e si impegna a "consegnare il bambino", una volta nato, alla coppia "committente" (ossia alla coppia che ha manifestato la volontà di assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato);

a giudizio dei proponenti del presente atto la pratica mette a serio rischio la salute fisica e psichica della gestante, al solo scopo di soddisfare il bisogno di terzi. Essa conduce infatti a un'effettiva mercificazione della madre e del bambino, i quali divengono soggetto e oggetto di mere transazioni commerciali o rapporti di scambio, e non è un caso che si sottopongano a tali processi principalmente quei soggetti in condizioni di disagio, indigenza e sofferenza sociale, prevalentemente nei Paesi del "terzo mondo";

la maternità surrogata, pur vietata dalla normativa italiana dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, ha visto una progressiva diffusione, potendo i fruitori rivolgersi al mercato dei Paesi stranieri, ove la pratica è consentita o tollerata;

a giudizio dei proponenti, poiché la pratica dell'utero in affitto rappresenta effettivamente una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, essa corre il rischio di vanificare le conquiste di libertà raggiunte dalle donne, andando per di più a recidere il rapporto tra gestante e nascituro, così da individuare consapevolmente una situazione di rinuncia e di abbandono;

anche la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 272 del 2017, ha ribadito che la surrogazione di maternità "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane";

si ritene dunque opportuno che la maternità surrogata venga espressamente configurata e prevista quale reato universale contro la persona, da perseguire pertanto anche nei confronti di coloro che hanno usufruito di tale pratica al di fuori del territorio nazionale, con conseguente impossibilità di vedere civilmente riconosciuto nell'ordinamento interno qualunque effetto giuridico connesso alla responsabilità genitoriale;

stante la gravità di tale procedura, la quale configura un vero e proprio crimine contro l'umanità, si ritiene necessario che si addivenga a una moratoria internazionale per bandire questo reato,

impegna il Governo a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, di una moratoria internazionale della pratica della maternità surrogata, anche conosciuta come "utero in affitto" o "gestazione per altri", e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per giungere al riconoscimento del reato universale di maternità surrogata.

(1-00009)