• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00181 SACCONE - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: nei bandi di gara relativi alle forniture dei buoni pasto viene preteso il pagamento agli esercenti in media entro due o...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00181 presentata da ANTONIO SACCONE
mercoledì 30 maggio 2018, seduta n.008

SACCONE - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

nei bandi di gara relativi alle forniture dei buoni pasto viene preteso il pagamento agli esercenti in media entro due o tre giorni dalla data di emissione della fattura, quando invece la stazione appaltante salda le società emettitrici con fattura posticipata, a volte addirittura a 8 mesi;

gli ultimi dati sui tempi di pagamento alle imprese italiane da parte delle stazioni appaltanti mostrano che oltre il 63 per cento non è puntuale nell'onorare le fatture dei fornitori e che quasi tutte le stazioni appaltanti pagano il dovuto ben oltre un mese dopo la scadenza;

risulta, inoltre, che le stazioni appaltanti inserirebbero all'interno dei bandi di gara "fotocopia" relativi alle forniture di buono pasto (ad esempio negli ultimi bandi emanati da Autostrada pedemontana lombarda, Metropolitana milanese SpA, Trenord, Padania acque, Gelsia Srl, Ater Roma, Comune di Bolzano, Consip) una clausola, in base alla quale il vincitore della gara deve impegnarsi a pagare gli esercenti nel più breve tempo possibile, ovvero che il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture, senza aggravio per gli esercenti convenzionati, nel minor tempo possibile. Ciò significa che le società emettitrici, per avere il maggior punteggio necessario per vincere la gara, sarebbero costrette a offrire pagamenti agli esercenti entro un giorno o, in alcuni casi, quando la formula della gara lo permette, anche a zero giorni;

inoltre, le stazioni appaltanti fissano gravose penali per il fornitore che si renda responsabile di inadempienze nei pagamenti;

le stazioni appaltanti si riservano anche la facoltà di risolvere i contratti nel caso in cui il valore totale delle penali applicate superi il 20 per cento del valore contrattuale, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento del maggior danno;

di fronte all'iniquità del sistema, le stazioni appaltanti invocano l'applicazione dell'articolo 144, rubricato "Servizi di ristorazione", del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al comma 6, lettera d), annovera tra i criteri di valutazione dell'offerta "i termini di pagamento agli esercizi convenzionati". Tale disposizione normativa verrebbe, oggi, scorrettamente interpretata dalle stazioni appaltanti, prevedendo nei bandi che, più sono brevi i termini di pagamento offerti, senza alcuna previsione di soglia congrua e sostenibile, maggiore sarà il punteggio attribuito;

tale sistema appare a giudizio dell'interrogante palesemente sbilanciato a danno delle società emettitrici e andrebbe rivisto, pena l'insostenibilità del mercato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il sistema descritto sia palesemente sbilanciato a favore delle stazioni appaltanti, se non addirittura impossibile da rispettare per le società emettitrici;

in particolare, quali intendimenti intenda assumere per garantire una corretta applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerente con quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito in Italia la direttiva europea sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, per tutti tempi di pagamento a 30 giorni o, in casi particolari, tempi di pagamento ancora più lunghi.

(4-00181)