• C. 362 EPUB Proposta di legge presentata il 24 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.362 Agevolazioni tributarie per favorire l'installazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle persone e della proprietà privata


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 362

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, MOLTENI, FEDRIGA, INVERNIZZI, SALTAMARTINI

Agevolazioni tributarie per favorire l'installazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle persone e della proprietà privata

Presentata il 24 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — I gravi atti di terrorismo in Europa, l'aumento della criminalità nel nostro territorio e l'immigrazione clandestina di migliaia di individui che si dichiarano di provenire da territori in guerra attentano quotidianamente alla nostra sicurezza: sia personale che delle nostre proprietà. I fatti di cronaca, ogni settimana, riportano notizie in cui cittadini italiani vengono assaliti di notte nelle proprie abitazioni a scopo rapina e molto spesso ricorrono al diritto della legittima difesa, arrivando a reagire colpendo mortalmente gli aggressori. Le questure ci riferiscono l'aumento delle richieste di porto d'arma da fuoco sia per uso sportivo sia per uso di difesa personale: tutto ciò denota come la percezione di insicurezza sia percepita, ad elevati livelli, dai cittadini. Le nostre Forze dell'ordine nel loro incessante lavoro e nonostante il radicato senso del dovere, di sacrificio e di responsabilità non riescono, per carenza di mezzi, strumenti e personale, a fare fronte allo stato di emergenza descritto. In questo desolante panorama abbiamo due strade da percorrere: la prima è di affidarci all'autodifesa dotandoci di un'arma da fuoco e sperare che non ci siano vittime innocenti; la seconda è garantire la sicurezza dei cittadini onesti prevedendo l'impiego di idonei sistemi aventi lo scopo di prevenire atti vandalici e criminosi. Oggi, grazie alle moderne tecnologie digitali possiamo porre in essere misure non invasive per la riservatezza e non dannose per l'incolumità pubblica, aumentando la sicurezza sul territorio e collaborando con le Forze di polizia. La proposta di legge prevede, pertanto, l'installazione di sistemi di sicurezza per il controllo e per difesa delle persone e della proprietà privata, avvalendosi dei moderni sistemi di sorveglianza audio-video, affiancati a sistemi di allarme e alla pianificazione e al controllo del territorio controllati anche da parte degli istituti privati di vigilanza, che affiancano le Forze di polizia nel controllo e nella prevenzione di atti criminosi. Sotto il mero profilo finanziario, l'intervento è rivolto a persone giuridiche e fisiche di natura privata per le quali, a fronte del significativo investimento, si prevedono una defiscalizzazione dell'investimento e un'adeguata detassazione del costo di gestione. Il momento emergenziale lo richiede. La presente proposta di legge, composta da sei articoli, reca, all'articolo 1, la sua finalità, ovvero favorire l'installazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle persone e della proprietà privata, di seguito «sistemi». L'articolo 2 reca disposizioni sull'installazione dei sistemi. L'articolo 3 specifica quali sono i sistemi. L'articolo 4 prevede una detrazione d'imposta per le spese relative ai sistemi. L'articolo 5, in fine, prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 10 per cento sui sistemi. L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire l'installazione sul territorio di sistemi di sicurezza per la protezione delle persone e della proprietà privata, di seguito denominati «sistemi di sicurezza», per coadiuvare le Forze di polizia nel controllo, nella tutela e nella difesa del territorio.

Art. 2.
(Installazione dei sistemi di sicurezza).

  1. I sistemi di sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono installati a cura e a spese dei soggetti pubblici e privati e sono collegati direttamente alle Forze di polizia e agli istituti di vigilanza privata accreditati in base ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269.

Art. 3.
(Individuazione dei sistemi di sicurezza).

  1. Ai fini di cui alla presente legge sono considerati sistemi di sicurezza:

   a) i sistemi audio-video collegati a centrali operative pubbliche o private;

   b) i sistemi di sorveglianza di aree pubbliche e private non collegati a terzi;

   c) i sistemi di accesso ad aree protette, anche mediante l'ausilio di sistemi di autenticazione del soggetto, basati su biometria;

   d) i sistemi di allarme collegati a centrali operative pubbliche o private;

   e) i sistemi per la sicurezza delle infrastrutture aziendali, comprese quelle tecnologiche.

Art. 4.
(Agevolazione tributaria in materia di imposte sui redditi).

  1. Le spese per l'installazione di nuovi sistemi di sicurezza dopo il 1° gennaio 2019 o per l'adeguamento dei sistemi già installati alla medesima data sono detraibili dall'imposta sul reddito nella misura del 60 per cento del costo del sistema e della sua installazione o del costo del suo adeguamento. La detrazione è ripartita nelle cinque annualità successive al periodo d'imposta in corso alla data della messa in funzione, purché l'impianto resti operativo.

Art. 5.
(Agevolazione tributaria in materia di imposta sul valore aggiunto).

  1. Ai sistemi di sicurezza installati prima del 30 giugno 2019 si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque ad eccezione delle spese relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche del lavoro», «Tutela della salute», «Difesa e sicurezza del territorio».
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.