• C. 348 EPUB Proposta di legge presentata il 24 marzo 2018

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.348 Deducibilità, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute dalle persone disabili per i mezzi e i supporti necessari alla loro deambulazione, locomozione e sollevamento nonché per l'adeguamento edilizio delle loro abitazioni


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 348

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata COMAROLI

Deducibilità, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute dalle persone disabili per i mezzi e i supporti necessari alla loro deambulazione, locomozione e sollevamento nonché per l'adeguamento edilizio delle loro abitazioni

Presentata il 24 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il grado di civiltà e di cultura della società umana si misura in base alla comune considerazione dei molteplici problemi che il cittadino disabile deve affrontare e risolvere per migliorare la qualità della propria vita.
  A tutti è noto quanto sia elevato il costo della vita ma per i portatori di una grave disabilità e per le loro famiglie esso è diventato insostenibile: si rende quindi necessario, per un naturale senso di giustizia introdurre una normativa che preveda il diritto del cittadino disabile a dedurre integralmente dal reddito ai fini fiscali le onerose spese sostenute per l'acquisto, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi che gli consentono la deambulazione, la locomozione e il sollevamento.
  Tali mezzi sono infatti indispensabili per il portatore di grave handicap che intenda svolgere una qualsiasi attività professionale o che comunque voglia avere una normale vita di relazione.
  È superfluo ricordare come tale problema rivesta carattere di urgenza data la precarietà delle condizioni economiche di molte famiglie sulle quali grava l'onere di provvedere, per quanto loro possibile, alla soluzione dei problemi che necessariamente la presenza di una persona portatrice di handicap comporta.
  La sensibilità del legislatore dovrebbe essere tale da favorire una rapida introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali che rendano meno grave e più accettabile la condizione di minorità fisica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Le spese sostenute dal portatore di grave handicap motorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato dalle competenti commissioni medico-legali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992, derivante da patologie neuro-psichico-fisiche, per l'acquisto, l'uso e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e dei supporti necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, sono deducibili, per una quota pari al 50 per cento, dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
  2. Sono altresì deducibili, per una quota pari al 50 per cento, dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF le spese sostenute dal portatore di grave handicap motorio, come definito ai sensi del comma 1 per l'installazione e per il funzionamento dei mezzi di sollevamento; sono inoltre deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF le spese sostenute per l'esecuzione di opere edilizie e strutturali necessarie per la realizzazione del vano ascensore e dei percorsi di comunicazione con l'abitazione nonché per l'abbattimento e per il superamento delle barriere interne ed esterne che non consentono al portatore di grave handicap motorio di usufruire della propria abitazione e dei servizi.

Art. 2.

  1. La deduzione delle spese previste dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e si applica alle medesime condizioni ivi indicate.

Art. 3.

  1. All'onere derivante dalle minori entrate determinate dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.