• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/00240 (4-00240)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00240presentato daAZZOLINA Luciatesto diVenerdì 11 maggio 2018, seduta n. 10

   AZZOLINA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2, sancisce che: «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi della forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile»; lo stesso articolo 36, comma 5 stabilisce che: «(...) Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalle prestazioni di lavoro in violazione delle disposizioni imperative»;

   la direttiva europea 1999/70/CE recepisce l'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato per il quale l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi;

   a seguito di contenzioso, portato avanti dal personale della scuola, per ottenere la stabilizzazione dei contratti da tempo determinato stipulati su posti vacanti e disponibili superiori ai 36 mesi, la Corte di giustizia europea si è pronunciata nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13;

   la medesima Corte ha stigmatizzato l'illegittimo ricorso a contratti a tempo determinato ribadendo che «spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro»;

   la Corte di Cassazione con sentenza 22552/2016 ha ricostruito la disciplina applicabile in caso di reiterazione dei contratti a termine per la copertura di posti vacanti in «organico di diritto», a seguito della declaratoria di illegittimità dell'articolo 4, comma 1 e 11, della legge n. 124 del 1999 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016;

   secondo la Corte di Cassazione il limite temporale, superato il quale il rinnovo dei contratti a termine deve ritenersi illegittimo, è il termine triennale di cui all'articolo 400 del testo unico n. 297 del 1994;

   la Corte di Cassazione analizzando le misure risarcitorie idonee a reprimere l'abuso, ha stabilito che la legge n. 107 del 2015 non ha eliminato gli illeciti costituiti dalla reiterazione di contratti a termine «per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione». Il personale docente o ata che sia stato assunto per più di tre anni con contratti in «organico di diritto» e non abbia goduta di una delle misure di stabilizzazione, ha diritto al risarcimento per equivalente;

   ictu oculi molti tra i contratti stipulati con il personale scolastico italiano nel corso degli ultimi anni, sono stati completamente slegati da esigenze temporanee ed eccezionali. La loro unica finalità, ad avviso dell'interrogante, era coprire, attraverso l'utilizzo distorto del contratto a termine, posizioni lavorative stabili e permanenti, con il mero obiettivo del risparmio economico per lo Stato italiano;

   con la legge n. 107 del 2015, il Governo pro tempore, soggetto alla «spada di Damocle» della Corte di Giustizia europea, ha tentato di dare una risposta, ad avviso dell'interrogante maldestra e di abbattere le richieste di stabilizzazione e di risarcimento del danno. La risposta incauta è stata data con l'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015 con il quale non si sono eliminati l'abuso e l'uso distorto dei contratti a termine, bensì direttamente l'abusato, il docente che ha più di 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili al quale verrebbe precluso l'insegnamento;

   migliaia di docenti dall'anno scolastico 2019/2020 si troveranno nelle condizioni sancite dal suddetto comma. Hanno maturato un'esperienza che non va dilapidata; non ha alcuna ragionevolezza fare lavorare dei docenti per tre anni sino al 31 agosto, a maggior ragione se già abilitati all'insegnamento, per poi licenziarli, danneggiando loro stessi, ma anche gli studenti e le loro famiglie;

   la disciplina fissata dal comma 131, dà luogo a uno slittamento e un rovesciamento dei termini della questione: si inibisce al docente «A» di ricoprire quel ruolo a tempo determinato, ma è «quel ruolo a tempo determinato» ad essere abusivo. Il medesimo contratto a tempo determinato sarà dopo 36 mesi offerto al docente «B», e poi «C». Non è il docente il problema, la cattedra che ricopre dovrebbe essere a tempo indeterminato e disponibile per le assunzioni –:

   se sia a conoscenza delle problematiche sopra esposte, riguardanti in particolare i licenziamenti ai quali, ex abrupto, porterà il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 nonché la mancata continuità didattica che potrà aggravarsi ulteriormente in contrasto con gli articoli 1, 3 e 34 della Costituzione;

   quali iniziative per quanto di competenza, il Ministro interrogato ritenga di assumere al fine di tutelare i docenti di ogni ordine e grado di istruzione che matureranno più di trentasei mesi di servizio con contratti fino al 31 agosto e se intenda promuovere iniziative, come auspicabile, volte ad abrogare il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015.
(4-00240)