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Atto a cui si riferisce:
C.1/00003    premesso che:     i titoli di accesso alle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, attraverso le quali è immesso in ruolo, di anno in anno, il 50 per cento dei posti...



Atto Camera

Mozione 1-00003presentato daGELMINI Mariastellatesto diVenerdì 11 maggio 2018, seduta n. 10

   La Camera,

   premesso che:

    i titoli di accesso alle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, attraverso le quali è immesso in ruolo, di anno in anno, il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, sono definiti per legge, e sono costituiti, per la scuola dell'infanzia e primaria:

     a) dall'idoneità concorsuale acquisita sino al concorso 1999/2000;

     b) da un titolo di idoneità conseguito attraverso procedure riservate, disposte a suo tempo per legge, per gli aspiranti in possesso di diploma magistrale con almeno 360 giorni di servizio;

     c) dalla laurea in scienze della formazione primaria di vecchio ordinamento (articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2003) per tutti i soggetti iscritti ai percorsi entro l'anno accademico 2007/2008 e, in una fascia aggiuntiva, per chi vi si sia iscritto successivamente e abbia conseguito la laurea entro l'anno accademico 2010/11;

    il restante 50 per cento dei posti è destinato, sulla base dell'articolo 97 della Costituzione, a pubblici concorsi, e detti concorsi sono stati espletati, rispettando la cadenza triennale prevista dall'articolo 400 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, negli anni 2012 e 2016;

    il titolo di accesso ai predetti concorsi è costituito dall'abilitazione, ottenuta attraverso i corsi di scuola secondaria superiore di diploma magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero attraverso il corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria, attivato su numero programmato e con prova di accesso all'ingresso;

    all'esito di un contenzioso avente per oggetto il valore del solo diploma magistrale, conseguito entro l'anno 2001/2002, quale titolo di accesso alle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa, ha definitivamente riconosciuto, grazie alla memoria presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'azione dell'Avvocatura dello Stato e della difesa dei controinteressati, con sentenza 11/2017 che «2. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

    è in corso una campagna di mobilitazione messa in atto dalla categoria denominatasi «diplomati magistrali abilitati» spesso abbreviata in «DM», costituita dai soggetti, privi dei predetti titoli, entrati con riserva nelle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015 a seguito di contenzioso seriale e che la sentenza dell'Adunanza plenaria ricolloca nelle posizioni previste per legge (seconda fascia delle graduatorie di istituto, accesso ai concorsi per titoli ed esami);

    fulcro della protesta è la richiesta alla politica di ribaltare la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, che segue le sentenze passate in giudicato nn. 1973/2015 - 3628/2015 - 3673/2015 - 3788/2015 e 4232/2015 emesse dallo stesso Consiglio di Stato nel primo semestre del 2015;

    detta sentenza non investe indistintamente tutti i «DM» ma solo coloro i quali, in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002:

     a) non hanno partecipato, o per mancata volontà, o per il mancato superamento del test di ingresso, ad alcuno dei nove cicli del corso di laurea in scienze della formazione primaria di vecchio ordinamento che, a decorrere dall'anno 2003, davano per legge accesso alle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento;

     b) non hanno partecipato o superato i concorsi indetti nel 2012;

     c) per quanto concerne il concorso del 2016, si sono visti preclusi l'iscrizione dalla stessa amministrazione, poiché risultavano immessi in ruolo sebbene con la sola riserva;

    per ciascuno dei predetti soggetti, entrato in ruolo con riserva, o inserito in graduatoria ad esaurimento con riserva o nella prima fascia delle graduatorie di istituto, destinata alla copertura dei posti a supplenza, vi erano altri soggetti, collocati nelle predette graduatorie o in seconda fascia delle graduatorie di istituto, cui di fatto sono stati sottratti i posti di ruolo o le supplenze cui avevano diritto;

    risulta infondata la notizia di un licenziamento di massa dei predetti diplomati magistrali, in quanto l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pronunciandosi in contraddizione con le sentenze passate in giudicato, ha ricostruito il quadro normativo, restituendo in tal modo, ai soggetti privati dei ruoli a decorrere dall'anno scolastico 2015/16, il loro pieno diritto e ricollocando i «DM» nelle posizioni cui hanno, a loro volta, diritto;

    occorre contemperare le richieste dei manifestanti con i diritti di tutti i soggetti controinteressati e occorre non ledere la qualità del sistema scolastico, né venir meno ai profili professionali stabiliti dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale vigenti;

    occorre rispettare il principio del pubblico concorso, per la quota minima ad esso riservata, il quale costituisce una opportunità di accesso ai posti per merito;

    non è in discussione il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;

    sussiste il legittimo interesse del Paese ad un'accurata selezione degli insegnanti di infanzia e primaria;

    una risoluzione politica delle richieste sopra esposte non può prescindere dal contemperamento delle medesime con i diritti e le aspettative legittime dei soggetti controinteressati, ovverosia:

     a) dei docenti collocati a pieno titolo nelle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento;

     b) dei docenti vincitori di concorso;

     c) dei docenti collocati comunque nelle graduatorie di merito;

     d) dei docenti laureati e iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria;

    risulta comunque opportuno incrementare le possibilità di immissione in ruolo per il personale in possesso degli standard formativi previsti, o perché detto standard è certificato dall'acquisizione del titolo di abilitazione sulla base degli ordinamenti del corso di laurea in scienze della formazione primaria ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno ex decreto ministeriale n. 249 del 2010 e successive modificazioni; o perché, sia pure con riserva, le istituzioni scolastiche hanno sancito il superamento dell'anno di prova;

    risulta altresì opportuno, fermo restando la procedura concorsuale aperta a tutti i soggetti in possesso di abilitazione, inserire in una procedura per titoli i diplomati magistrali in possesso di rilevanti titoli di servizio,

impegna il Governo:

1) a promuovere urgentemente modifiche normative idonee a sopperire alle necessità di cui in premessa, sulla base dei seguenti criteri:

  a) predisposizione di distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (per i posti comuni) e n. 107 (per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994;

  b) accesso alla predette graduatorie riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, in possesso dei seguenti titoli:

   1) prima fascia, cui attingere prioritariamente a cui accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;

   2) seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alla II fascia delle graduatorie di istituto, cui accedono: I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria; II. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del Testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015; III. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del Testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/11 ed entro l'anno scolastico 2017/18 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, preposto all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;

   3) per le graduatorie concernenti i posti sul sostegno, il possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente;

  c) aggiornamento biennale delle graduatorie, ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in scienze della formazione primaria;

  d) possibilità di iscrizione in soprannumero, ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, dei soggetti di cui alla lettera b) punto 2), par. II;

  e) modifica della periodizzazione concorsuale di cui all'articolo 400 del citato testo unico, portando la periodicità a due anni, ferma restando la legislazione vigente in ordine al concorso di cui ai citati decreti direttoriali, subordinatamente all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente attraverso un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;

  f) conferma in ruolo dei soggetti entrati in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, da tenersi presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, preposto all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui alla lettera b), punto 2), par. III.
(1-00003) «Gelmini, Aprea, Ruffino, Bagnasco, Baratto, Annalisa Baroni, Battilocchio, Benigni, Biancofiore, Bond, Calabria, Cappellacci, Cassinelli, Cattaneo, Casciello, Cortelazzo, Cristina, D'Attis, Fascina, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Giacometto, Mandelli, Marrocco, Marin, Mulè, Novelli, Orsini, Palmieri, Pella, Pentangelo, Pettarin, Pittalis, Polidori, Porchietto, Rosso, Paolo Russo, Elvira Savino, Sisto, Spena, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Versace, Vietina, Zanella, Zangrillo».