• C. 409 EPUB Proposta di legge presentata il 27 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.409 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 409

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SALTAMARTINI, DE ANGELIS

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia

Presentata il 27 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si compone di un unico articolo che modifica alcune disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare i tempi, o quantomeno di definirli in modo preciso, delle procedure di affidamento preadottivo e di adozione.
  Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 184 del 1983 – che la presente proposta di legge intende introdurre – prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna contro l'abbandono dei neonati basata, in particolare, sulla diffusione capillare delle possibilità alternative che la legislazione vigente offre in materia di adozione e di affidamento dei minori.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove una campagna contro l'abbandono dei neonati basata, in particolare, sulla diffusione capillare delle possibilità alternative che la legislazione vigente offre in materia di adozione e di affidamento dei minori»;

   b) all'articolo 22:

    1) al comma 4:

     1.1) al primo periodo, le parole: «che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni»;

     1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gravi motivi e con provvedimento motivato, il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni»;

    2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. I richiedenti, durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno fatto richiesta di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine»;

   c) all'articolo 25:

    1) al comma 1, le parole: «decorso un anno dall'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento»;

    2) al comma 3, le parole: «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di sei mesi»;

   d) all'articolo 26, comma 4, le parole: «immediatamente trascritta» sono sostituite dalle seguenti: «trascritta entro tre giorni».