• C. 264 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.264 Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 264

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLTENI

Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende affrontare un argomento di grande rilevanza e delicatezza, per gli elevatissimi costi sociali e materiali che il continuo incremento degli incidenti stradali comporta per la collettività: migliorare la sicurezza passiva degli utenti di veicoli a due ruote. A tal fine si propone di modificare l'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo che oltre all'obbligo di indossare il casco protettivo, che si è dimostrato assai efficace per ridurre le lesioni al capo, sia imposto l'utilizzo di abbigliamento tecnico protettivo che consenta di prevenire le lesioni alla colonna vertebrale.
  La sicurezza degli utenti di veicoli a due ruote è un argomento di estrema attualità. Le prestazioni delle nostre moto, la viabilità e lo stato delle strade sono fattori di rischio oggettivi, di cui è necessario prendere sempre più coscienza.
  Come noto, negli anni ’80, con l'intensificarsi del traffico, è stato necessario introdurre l'uso obbligatorio del casco, inizialmente previsto soltanto per i conducenti minorenni ed in seguito esteso fino a ricomprendere qualunque categoria di utenti di veicoli a due ruote, in virtù della provata efficacia di tale strumento nella prevenzione dei traumi cranici.
  Da allora la tendenza all'incremento del traffico non si è mai attenuata: oggi gli utenti di veicoli a due ruote sono molto più esposti alla possibilità di un incidente di quanto non fosse venti anni fa. È aumentato il traffico automobilistico, ma è cresciuta anche la percentuale dei veicoli a due ruote.
  L'introduzione dell'obbligo di uso del casco protettivo, riducendo l'incidenza del trauma cranico, ha avuto conseguenze assai positive sia in termini di risparmio di costi umani, sia in termini di risparmio di costi sociali connessi al fenomeno dell'infortunistica stradale.
  Se è ormai acclarato che l'uso obbligatorio del casco è assai efficace nella riduzione della mortalità e della gravità delle lesioni alla testa, purtroppo l'uso dello stesso è del tutto inutile relativamente ai traumi della colonna vertebrale, le cui conseguenze consistono spesso in una invalidità permanente.
  Dal punto di vista anatomo-funzionale, è bene sottolineare che il complesso osteo-articolare, insieme alla imponente muscolatura assiale che ne aiuta la funzione, rappresenta una vera colonna di sostegno del nostro organismo, ma soprattutto esercita l'importante funzione di proteggere quella parte insostituibile del sistema nervoso centrale che è il midollo spinale, deputato a condurre tutti gli stimoli motori dal centro (cervello) alla periferia (nervi e muscoli), e tutti gli stimoli sensoriali (sensazioni termiche, tattili, dolorifiche, percezione del corpo nello spazio e quindi la raffinata abilità nel movimento possibile negli equilibristi) dalla periferia al centro.
  I traumi della colonna vertebrale sono purtroppo una voce della medicina e chirurgia che pesa gravemente nel bilancio sociale ed economico delle società moderne. Infatti sono notevolmente in aumento in proporzione all'incremento di incidenti sulla strada. Inoltre vanno tristemente ad incidere in modo prevalente su una fascia di età medio-giovane. Al contrario dei traumi cranici, che hanno risentito positivamente dell'uso obbligatorio del casco nella guida dei veicoli a due ruote, per i traumi della colonna vertebrale non vi sono al momento presìdi atti a prevenire gravi danni da incidente stradale.
  Su quest'ultima considerazione s'innesta la proposta di legge, che mira proprio a rendere obbligatorio l'uso di un abbigliamento tecnico protettivo omologato che consenta di garantire un elevato livello di protezione all'intera colonna vertebrale, dalla nuca alla zona sacrale.
  Negli ultimi anni l'offerta di capi protettivi è cresciuta e si è sviluppata, anche grazie ad una maggiore sensibilità al tema della sicurezza stradale, che ha determinato importanti investimenti in ricerca e sviluppo. Tanti e diversificati sono i prodotti già diffusi nel settore motociclistico: paraschiena, protettori rimovibili su spalle, gomiti e avambracci, guanti, ginocchiere, gilet o giacche con all'interno dispositivi airbag.
  Per queste ragioni, si propone che, analogamente a quanto avvenuto a suo tempo per il casco, gli utilizzatori di veicoli a due ruote siano tenuti obbligatoriamente ad indossare durante la marcia specifici capi di abbigliamento protettivi. Sarà cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilire con apposita normativa le relative caratteristiche tecniche e le tipologie di omologazione.
  In conclusione, si ritiene che le ragioni sopra esposte dimostrino in maniera chiara l'importanza e l'utilità della presente proposta di legge, consigliandone una rapida approvazione, soprattutto in considerazione dell'impatto che essa avrebbe nel nostro Paese, in cui l'utilizzo dei veicoli a due ruote è diffusissimo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «protettivo conforme» sono sostituite dalle seguenti: «e un abbigliamento tecnico protettivi conformi»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «del casco» sono inserite le seguenti: «o dell'abbigliamento tecnico»;

   c) al comma 4, dopo la parola: «caschi» sono inserite le seguenti: «o capi di abbigliamento tecnico»;

   d) al comma 5, dopo le parole: «I caschi» sono inserite le seguenti: «e i capi di abbigliamento tecnico»;

   e) alla rubrica, la parola: «protettivo» è sostituita dalle seguenti: «e dell'abbigliamento tecnico protettivi».