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Atto a cui si riferisce:
C.286 Norme per la sicurezza del volo dei mezzi aerei impiegati nelle attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 286

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE MENECH

Norme per la sicurezza del volo dei mezzi aerei impiegati nelle attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge in oggetto ha lo scopo di limitare il numero degli incidenti di volo dovuti alla scarsa, se non inesistente, segnalazione di presenza di cavi aerei di vario tipo. Troppo spesso accade nei nostri cieli che piccoli aeromobili, ma soprattutto elicotteri, entrino in collisione, nelle zone di montagna ma anche collinari e addirittura di pianura, con cavi dell'alta tensione, fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti, linee telefoniche e quant'altro risulti disteso tra due crinali senza essere debitamente segnalato. La gran parte di questi incidenti, quasi sempre mortali, ha interessato le attività di elisoccorso: basti ricordare l'incidente che nell'estate del 2009 nelle vicinanze di Cortina d'Ampezzo ha visto coinvolto un elicottero del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) di Pieve di Cadore (Bolzano), con il conseguente decesso di quattro componenti del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano, oppure quello che nel giugno 2000 ha coinvolto un elicottero dei vigili del fuoco sui monti Lucretili (Lazio) causando la morte di cinque persone.
  Oltre alle attività di elisoccorso e di ricerca, diversi aeromobili sono stati coinvolti durante attività di protezione civile, specialmente nella lotta agli incendi boschivi, nella quale i mezzi sono costretti a operare in condizioni di scarsa visibilità a causa del fumo, volando a bassa quota e con ristretti spazi di manovra.
  In tali attività, pertanto, gli aeromobili si trovano a effettuare fasi di volo a bassa quota con interferenza di ostacoli naturali e artificiali quali ad esempio teleferiche, cabinovie, fili a sbalzo per il trasporto del legname, che attraversano le valli o salgono lungo le pendici collinari o montane.
  Gli incidenti hanno visto il coinvolgimento non solo di elicotteri, ma anche di aeroplani, quali ad esempio il Canadair della flotta antincendio precipitato nel 2005 in Versilia (Toscana) a seguito di un impatto con i cavi di un elettrodotto.
  Ferma restando la disciplina di carattere generale in materia di navigazione aerea e la redazione della cosiddetta «carta ostacoli» da parte dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) Spa (articolo 691-bis del codice della navigazione, come da ultimo sostituito dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151), nonché le normative internazionali previste dall’International civil aviation organization (ICAO) e dalla Federal aviation administration (FAA), le attuali disposizioni di rango amministrativo in materia di segnalazioni (palloncini, segnalazioni luminose e altro) risultano insufficienti. Poi consideriamo che a peggiorare ulteriormente la situazione vi è il fatto che numerosi tralicci di supporto alle linee elettriche, elementi essenziali per consentire dall'alto una tempestiva identificazione dei cavi, vengono frequentemente dipinti di verde o di grigio, allo scopo di mitigarne l'impatto paesaggistico.
  In Italia, ad oggi, non esiste alcuna legge dello Stato che renda sistematicamente obbligatoria l'installazione di accorgimenti atti ad aumentare la visibilità dei cavi di linee elettriche, teleferiche o impianti rilevati di altro genere, eccezion fatta per le adiacenze aeroportuali.
  Il legislatore, anche alla luce di numerosi incidenti occorsi e alla conseguente perdita di vite umane, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ha enunciato nell'ordinamento giuridico nazionale il principio secondo cui al fine di «garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Tali linee guida non risultano tuttora emanate.
  Si ricorda, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile, con la nota protocollo n. DPC/CD/0000511 dell'11 giugno 2010, indirizzata ai presidenti delle regioni, ha sollecitato gli stessi presidenti ad adottare tutte le misure necessarie affinché impianti, costruzioni e opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e intralcio alla loro attività siano provvisti di segnalazioni sia a terra, sia aeree, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta antincendio; a provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo e al carico d'acqua.
  Considerando pertanto la complessità giuridica, nonché tecnica, della materia e le diverse competenze statali e regionali, la presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una Commissione, che ha il compito di definire i princìpi e le azioni di carattere preventivo in materia di sicurezza del volo aereo. In particolare, la Commissione predispone e adotta le linee guida operative relative al complessivo riordino della disciplina degli ostacoli al volo orizzontali e verticali. Le linee guida sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nei tre mesi successivi il Governo apporterà le eventuali modifiche al codice della navigazione.
  L'articolo 2 assegna all'Istituto geografico militare il compito di predisporre le carte digitali degli ostacoli alla navigazione aerea, integrate ai sensi delle linee guida operative, creando a tale scopo un'idonea banca dati cartacea e digitale.
  Con l'articolo 3 si dispone il coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, presso il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Commissione con il compito di definire i princìpi e le azioni di carattere preventivo in materia di sicurezza del volo aereo, effettuato sia con ala rotante sia con ala fissa, relativamente ai servizi di elisoccorso del Servizio sanitario nazionale e ai servizi da esso dipendenti o correlati, ai servizi di elisoccorso svolti dalle amministrazioni dello Stato e alla sicurezza del volo aereo degli aeromobili delle medesime amministrazioni, oltre che degli esercenti privati nello svolgimento delle attività di lavoro aereo.
  2. La Commissione di cui al comma 1, presieduta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è composta da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) e da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le attività e il funzionamento della Commissione. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. La Commissione definisce i princìpi e le azioni di carattere preventivo di cui al comma 1 attraverso la predisposizione di linee guida operative relative al complessivo riordino della disciplina degli ostacoli al volo orizzontali e verticali, inclusa l'individuazione di tutti i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenuti. Le linee guida operative sono adottate dalla Commissione entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 il Governo apporta le eventuali modifiche al codice della navigazione.
  6. I soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e dalle prescrizioni contenuti nelle linee guida operative di cui al comma 4 provvedono a darvi attuazione relativamente agli impianti, alle costruzioni, ai tralicci e alle opere realizzate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 4.

Art. 2.

  1. L'Istituto geografico militare predispone le carte digitali degli ostacoli della navigazione aerea, integrate ai sensi delle linee guida operative di cui al comma 4 dell'articolo 1, istruendo a tale scopo un'idonea banca dati cartacea e digitale, i cui dati sono accessibili agli enti e alle organizzazioni interessati senza alcun onere per queste ultime. A tale fine è autorizzata in favore dell'Istituto geografico militare la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede attraverso la riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono stabiliti gli indirizzi relativi all'installazione di opere e di manufatti che costituiscono ostacoli verticali od orizzontali al volo nonché alla raccolta in apposite banche dati e alla diffusione mediante libero accesso dei dati concernenti i suddetti ostacoli.