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Atto a cui si riferisce:
C.82 Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5
          Articolo 6
          Articolo 7
          Articolo 8
          Articolo 9
          Articolo 10
          Articolo 11
          Articolo 12
          Articolo 13
          Articolo 14
          Articolo 15
          Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 82

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ZOLEZZI, DAGA, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI

Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Le «comunità di vita» rappresentano una delle forme più antiche di aggregazione umana e oggi possono costituire importanti laboratori di sperimentazione sociale. L'Italia ha una lunga e ricca storia di esperienze comunitarie che, tuttavia, non hanno trovato finora collocazione nell'ordinamento giuridico, fatta eccezione per quelle tipizzate come, ad esempio, la famiglia.
  Il riconoscimento giuridico di questi soggetti intende affermare l'esistenza di un modello sociale, economico e di valori che costituisce un patrimonio importante per lo Stato e per il territorio nel quale sono insediate le comunità di vita che si costituiscono intorno a uno scopo, a un progetto e per questo definite «comunità intenzionali». È opportuno ricordare il ruolo svolto da molte comunità, intese come «sensori dei bisogni del territorio», nella tutela, nel recupero e nella valorizzazione di aree spesso marginalizzate, nel riutilizzo di infrastrutture, nel recupero delle consuetudini che erano alla base degli usi civici e nella naturale predisposizione a operare in varie forme di volontariato. L'insediamento di una comunità in un territorio rappresenta spesso l'opportunità di far rivivere antichi mestieri di carattere agricolo e artigianale, in territori con problemi di spopolamento, incidendo positivamente sul sistema scolastico locale. Tali insediamenti mostrano, inoltre, una particolare attenzione al fondamentale ruolo degli anziani, valorizzandone l'esperienza, e costituiscono una naturale prevenzione nei confronti dei fenomeni di micro delinquenza.
  Oggi, le comunità intenzionali si manifestano attraverso formule e definizioni differenziate. Sono definite ecovillaggi le realtà che operano prevalentemente in aree rurali, il cui progetto prevede la conversione ecologica in tutti gli aspetti della vita, riferibili alla dimensione economica, ambientale, sociale e culturale.
  Non meno interessante risulta la presenza di comunità intenzionali in contesti urbani, oggi molto diffusa nei Paesi del nord Europa, indicate con il termine co-housing le quali sopperiscono nelle città, in particolare nelle metropoli, alla riduzione della quantità e della qualità delle relazioni interpersonali e al fenomeno altrettanto preoccupante delle difficoltà economiche che riguardano un numero crescente di famiglie tradizionali. In Italia tale fenomeno assume la forma di «condomini solidali», nei quali si sviluppano accordi reciproci tra famiglie, forme organizzate di mutuo aiuto e gestioni economiche condivise, fino ad arrivare alla condivisione di tempi e di regole di vita comuni. In queste situazioni si sviluppano processi compensativi che permettono di ammortizzare tra più persone costi e difficoltà insostenibili per un solo nucleo familiare e, allo stesso tempo, si attivano circoli virtuosi a livello ambientale, quali la riduzione dei consumi energetici, grazie al ricorso alle energie rinnovabili.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge delinea l'ambito di applicazione della legge e definisce le comunità intenzionali e le loro finalità sociali, etiche, economiche e culturali, con particolare attenzione agli intenti volti alla tutela ambientale.
  L'articolo 2 definisce il regime autorizzativo da parte dei comuni e delle regioni, determinandone i parametri, i requisiti e i programmi ai fini del raggiungimento dello scopo.
  L'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari al riconoscimento delle comunità intenzionali, indispensabili per la determinazione dei diritti e degli oneri e per l'eventuale iscrizione al Registro nazionale delle comunità intenzionali.
  L'articolo 4 stabilisce il regime economico, le risorse e gli obblighi delle comunità intenzionali.
  L'articolo 5 prevede la redazione del bilancio etico-sociale mettendo in evidenza l'interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici.
  L'articolo 6 definisce le strutture di svolgimento delle attività sociali e gli eventuali accordi con gli enti pubblici e con le amministrazioni locali.
  L'articolo 7 stabilisce, ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, la possibilità per le comunità intenzionali di acquisire la proprietà dei terreni necessari alla propria costituzione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite all'esclusivo conseguimento delle finalità istituzionali.
  L'articolo 8 stabilisce la gestione dei rifiuti in funzione della sostenibilità ambientale, volta alla limitazione degli scarti nonché al riuso e alla riparazione di una parte degli stessi.
  L'articolo 9 regola le prestazioni di lavoro presso le comunità intenzionali e sancisce la facoltà delle comunità di organizzare diversificate forme di lavoro.
  L'articolo 10 chiarisce le forme e le modalità dei rapporti lavorativi che la comunità intenzionale ha facoltà di stabilire al proprio interno.
  L'articolo 11 stabilisce il regime e la disciplina fiscali, compatibili con quelle delle organizzazioni senza fini di lucro e di utilità sociale.
  L'articolo 12 sancisce i diritti e i doveri, di natura mutualistica e solidaristica, dei membri delle comunità intenzionali, da equiparare a quelli previsti per i componenti della famiglia, come disciplinati dal codice civile.
  L'articolo 13 stabilisce le regole di gestione delle eredità dei componenti della comunità intenzionale.
  L'articolo 14 definisce le modalità di recessione dei rapporti in seno alla comunità intenzionale.
  L'articolo 15 regola le modalità di accesso al Registro nazionale delle comunità intenzionali e gli adeguamenti susseguenti tale iscrizione.
  L'articolo 16 sancisce l'applicabilità, per tali comunità, della disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, che ha abrogato, sostituendola, la legge n. 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento, finalità e definizione).

  1. La Repubblica riconosce il valore civile e la funzione di utilità sociale delle organizzazioni comunitarie sociali disciplinate dalla presente legge denominate comunità intenzionali.
  2. Le comunità intenzionali sono formazioni attraverso le quali, oltre ad esprimersi le personalità dei cittadini, si contribuisce alla realizzazione dei valori di solidarietà sociale, civile, economica e culturale, alla tutela dell'ambiente e al perseguimento di obiettivi di ricerca etica, interiore e spirituale.
  3. La funzione sociale delle comunità intenzionali è espressa altresì dallo svolgimento di compiti e attività in favore della collettività con momenti di risparmio della spesa pubblica.
  4. Le comunità intenzionali sono aggregazioni di persone fisiche le quali condividono consapevolmente un progetto di vita, caratterizzato dalla ricerca etica e spirituale e fondato su forme di comunione dei beni, collettività delle decisioni, solidarietà e sostegno reciproco tra gli aderenti, attuato mediante forme di convivenza continuativa, anche legate a un determinato territorio o a momenti di valorizzazione degli usi civici.

Art. 2.
(Regime autorizzativo).

  1. Le regioni e i comuni disciplinano nel dettaglio le modalità di realizzazione e le procedure autorizzatorie delle comunità intenzionali, determinando altresì i parametri, i requisiti, le ulteriori eventuali restrizioni del rapporto tra area agricola e parte edificata, i controlli, il contenuto di eventuali convenzioni per la garanzia del rispetto dei parametri stessi, nonché la possibilità di prevedere destinazioni complementari e coerenti con le finalità delle stesse comunità.
  2. Le comunità intenzionali sono realizzate su aree private o pubbliche, anche parzialmente. A tale fine i comuni possono procedere all'esproprio e alla riassegnazione dei terreni individuati secondo le modalità di cui al comma 1.
  3. I comuni, mediante procedure di evidenza pubblica, individuano i soggetti che intendono realizzare le comunità intenzionali di cui all'articolo 1. A tale fine i comuni possono avvalersi dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  4. Per le finalità della presente legge i comuni predispongono i programmi attuativi, garantendo in particolare:

   a) l'effettivo raggiungimento dello scopo, prevedendo all'uopo sanzioni e cautele;

   b) la connessione logistica e funzionale della comunità intenzionale con le aree agricole;

   c) la prevalente destinazione dei prodotti agricoli ai residenti nella comunità intenzionale;

   d) la coltivazione nella comunità intenzionale secondo i princìpi dell'agricoltura biologica e biodinamica.

Art. 3.
(Requisiti per la costituzione).

  1. Le comunità intenzionali sono costituite con atto pubblico rogato da un notaio e hanno i seguenti requisiti:

   a) almeno dieci membri, compresi i minori, all'atto della presentazione della domanda;

   b) un progetto di vita comunitaria caratterizzato dalle finalità di cui all'articolo 1, da attuare mediante forme di convivenza continuativa tra gli aderenti, specificamente previste e indicate;

   c) lo svolgimento di attività di utilità sociale, da indicare nell'atto costitutivo;

   d) la previsione di un ordinamento interno ispirato ai princìpi di uguaglianza e di pari opportunità tra gli aderenti, con indicazione dell'elettività delle cariche, dell'obbligo del bilancio etico-sociale, dei criteri di ammissione, recesso ed esclusione del membro con la relativa regolamentazione dei rapporti tra la comunità e il membro, nonché delle modalità di scioglimento e degli obblighi devolutivi.

  2. Le comunità intenzionali in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono chiedere l'iscrizione nel Registro nazionale delle comunità intenzionali, di seguito denominato «Registro intenzionale» istituito presso il Ministero dell'interno; l'iscrizione è deliberata in favore delle comunità intenzionali che ne fanno domanda a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo e purché risulti che le comunità siano esistenti e operanti da almeno due anni.
  3. L'iscrizione nel Registro nazionale attribuisce alla comunità intenzionale la personalità giuridica nonché tutti i diritti, gli obblighi, i benefìci e le qualità previste dalla legge in favore di tali soggetti e per i rapporti da essa disciplinati.
  4. L'iscrizione nel Registro nazionale attribuisce altresì alla comunità intenzionale un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello degli enti senza scopo di lucro e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  5. Il Registro nazionale è tenuto e vigilato da uno speciale ufficio denominato Osservatorio nazionale per le comunità intenzionali istituito, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno e del quale fa parte un rappresentante nazionale delle stesse comunità.

Art. 4.
(Risorse economiche).

  1. Le comunità intenzionali traggono le loro risorse economiche da:

   a) quote e contributi degli associati;

   b) donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali;

   c) contributi di amministrazioni o di enti pubblici;

   d) entrate derivanti da prestazioni di servizi in favore di terzi privati o pubblici;

   e) proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni d'opera degli associati, di carattere commerciale, artigianale o agricolo;

   f) altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della comunità intenzionale;

   g) misure di cofinanziamento a valere sui fondi strutturali diretti e indiretti.

  2. Le comunità intenzionali, indipendentemente dagli obblighi fiscali e tributari, sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma 1.
  3. Le comunità intenzionali hanno l'obbligo di rendicontazione delle proprie entrate e uscite tramite bilanci annuali.
  4. Le comunità intenzionali sono tenute a reinvestire al proprio interno i proventi derivanti dalle attività economiche svolte, coerentemente con le finalità istituzionali e con il divieto di distribuire tra i membri gli utili eventualmente maturati.

Art. 5.
(Bilancio etico-sociale).

  1. Le comunità intenzionali possono sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi in favore di terzi a titolo oneroso.
  2. Le comunità intenzionali redigono annualmente il bilancio sociale rendicontando sulle quantità e sulle qualità di relazione con i gruppi di riferimento rappresentativi dell'intera collettività, con l'obiettivo di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte.

Art. 6.
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali).

  1. Le comunità intenzionali possono ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni pubblici mobili e immobili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
  2. Le comunità intenzionali possono altresì stipulare con enti pubblici territoriali locali specifiche convenzioni per la costruzione o l'ampliamento di strutture già edificate.
  3. Le comunità utilizzano preferibilmente strutture immobiliari già esistenti. Non è consentita un'attività di nuova edificazione nei comuni dove siano presenti immobili inutilizzati o dove non sia stato fatto il censimento del patrimonio edilizio. Eventuali nuove edificazioni non possono avere un indice di edificabilità fondiaria superiore a 0,03 metri cubi per metro quadro.
  4. Una quota della volumetria totale della comunità intenzionale, non superiore al 15 per cento, può essere destinata a piccole attività produttive, commerciali e di servizi, integrate e complementari tra loro.

Art. 7.
(Proprietà).

  1. Ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, le comunità intenzionali possono acquisire la proprietà dei terreni necessari alla propria costituzione e al proprio funzionamento, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite all'esclusivo conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 8.
(Gestione dei beni e dei rifiuti).

  1. La gestione dei beni e dei rifiuti prodotti nell'ambito della comunità intenzionale è finalizzata:

   a) a privilegiare operazioni di riparazione dei beni non ancora divenuti rifiuti o il riutilizzo di essi;

   b) a ridurre a monte la produzione dei rifiuti urbani, assimilati e speciali;

   c) alla promozione delle operazioni di riciclo, con particolare riferimento al riciclo di materia della frazione organica dei rifiuti, anche provenienti da lavorazioni agricole.

  2. Nell'ambito degli interventi di prevenzione di cui al comma 1, è privilegiato il ricorso all'uso di beni e di imballaggi idonei ad un utilizzo durevole rispetto a un utilizzo di beni e di imballaggi monouso.

Art. 9.
(Prestazioni di lavoro).

  1. I membri che prestano la loro attività lavorativa presso la comunità intenzionale in maniera continuativa e prevalente hanno diritto al mantenimento in base alla condizione patrimoniale della comunità stessa e in modo che sia garantito un livello corrispondente a quello definito dall'articolo 36 della Costituzione e dall'articolo 230-bis del codice civile.
  2. La comunità intenzionale ha comunque la facoltà di organizzare forme di lavoro diversificate con i trattamenti fiscali autonomi di cui all'articolo 10.

Art. 10.
(Disciplina fiscale e agevolazioni).

  1. Le comunità intenzionali possono stabilire rapporti di lavoro al loro interno in regime di e agevolazione fiscale nella misura forfetaria fissa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del 20 per cento per le prestazioni d'opera onerose e in regime di esenzione fiscale per le prestazioni d'opera libere e gratuite prestate dai propri associati per il perseguimento di fini istituzionali.
  2. Le comunità intenzionali possono prevedere forme di scambio tra lavoro e ospitalità, soggette alla agevolazione fiscale di cui al comma 1, al netto dei costi di ospitalità.

Art. 11.
(Regime fiscale).

  1. Ai soggetti che gestiscono le comunità intenzionali si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 12.
(Diritti e doveri dei membri).

  1. I membri delle comunità internazionali hanno tra loro diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica equiparati a quelli previsti per i componenti della famiglia disciplinati dal codice civile.

Art. 13.
(Eredità).

  1. In caso di successione nel patrimonio di un membro di una comunità intenzionale riconosciuta per morte del medesimo, in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta alla comunità intenzionale di appartenenza in deroga all'articolo 586 del codice civile.

Art. 14.
(Risoluzione dei rapporti).

  1. Il membro ha il diritto di recedere dalla comunità intenzionale in ogni momento comunicando tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la propria decisione.
  2. Nel caso di recesso o di esclusione, i rapporti tra il membro e la comunità intenzionale sono regolati secondo le modalità fissate al momento della costituzione della comunità e convenute con l'adesione.
  3. Resta salva la possibilità di impugnazione dei regolamenti disciplinanti i rapporti in caso di recesso e di esclusione nei quali siano previste clausole che, tenuto conto della funzionalità sociale e dei criteri mutualistici e solidaristici delle comunità internazionali, siano manifestamente contrarie ai princìpi di proporzionalità e di equità.

Art. 15.
(Norme transitorie per l'iscrizione nel Registro nazionale).

  1. L'iscrizione nel Registro nazionale è consentita, su domanda da presentare al Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che a tale data dimostrino di avere svolto da almeno due anni le attività di cui all'articolo 3 e di possedere i requisiti ivi previsti, anche sotto forma di altri istituti giuridici previsti dall'ordinamento.
  2. Entro un anno dalla data di iscrizione nel Registro nazionale i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a provvedere alla loro trasformazione in comunità internazionale secondo le forme e i requisiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 16.
(Norma di rinvio).

  1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle comunità intenzionali si applica la disciplina delle associazioni di promozione sociale contenuta nel codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.