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Atto a cui si riferisce:
C.46 Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle imprese


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 46

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZOLEZZI, DAGA, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle imprese

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione» – COM(2016) 316 final – del 27 maggio 2016, afferma che secondo la relazione sullo stato dell'ambiente relativa al 2015, elaborata dall'Agenzia europea dell'ambiente, «i miglioramenti a breve e lungo termine dell'ambiente, della salute e della prosperità dell'Europa dipendono dalla piena attuazione delle politiche e da una migliore integrazione dell'ambiente nelle politiche dei settori che contribuiscono di più alle pressioni e agli impatti ambientali. La Commissione ha individuato le sfide e definito le soluzioni per colmare le lacune nell'attuazione della legislazione ambientale in due comunicazioni, una del 2008 e l'altra del 2012.
  La natura delle carenze in materia di attuazione varia a seconda degli ambiti e degli Stati membri. Possono essere dovute alle norme ambientali nazionali che attuano la legislazione dell'Unione europea e interessare il raggiungimento dei principali obiettivi concordati relativi alla qualità dell'aria, alla qualità dell'acqua e alla biodiversità, il completamento delle infrastrutture necessarie per i rifiuti e le acque reflue, le modalità di interazione delle autorità con i cittadini, la messa in atto di tutele, ad esempio il completamento nei termini previsti dei piani ambientali obbligatori, quali i piani di gestione dei rifiuti, e la conformità a una serie di norme applicabili sul campo, ad esempio il divieto di scarico di rifiuti.
  Come precisato nella comunicazione del 2008 sull'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente, i problemi da affrontare sono i seguenti: insufficiente attenzione prestata ai termini e alla completezza, carenze a livello di conoscenze e di consapevolezza, carenza di capacità amministrative, politiche e procedure di applicazione carenti a livello nazionale e regionale, investimenti insufficienti e ritardi negli investimenti nelle infrastrutture necessarie per la riduzione dell'inquinamento.
  In base ai risultati di un'indagine condotta nel 2015 dalle autorità nazionali competenti in materia di ambiente, esistono fattori fondamentali comuni all'origine degli scarsi progressi realizzati a livello di attuazione. La causa principale è rappresentata dalle insufficienti capacità degli organismi amministrativi incaricati dell'attuazione della legislazione, comprese le organizzazioni responsabili della regolamentazione ambientale e della relativa applicazione, seguite dall'insufficienza di dati, prove e informazioni e dalla mancanza di competenze a livello locale. Non da ultimo, nell'indagine sono state menzionate le sanzioni inadeguate e le ammende insufficienti per avere un effetto dissuasivo».
  La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 195 del 2005, disciplina le modalità di accesso del pubblico alle informazioni ambientali detenute dalla pubblica amministrazione. In osservanza al più generale principio di maggior tutela stabilito dal diritto europeo, il 24° considerando della direttiva afferma che «Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva».
  Il Freedom of Information Act (FOIA) stabilisce solo sanzioni disciplinari, e quindi non dissuasive, per chi non soddisfa le richieste di accesso alle informazioni senza giustificato motivo e comunque anche ciò riguarda solo le informazioni detenute dalla pubblica amministrazione. Una delle conseguenze di tale mancanza è il fatto che la grande maggioranza delle richieste di accesso agli atti rimane inevasa. A dimostrarlo è anche lo studio, realizzato sul campo dall'associazione Diritto di sapere con il supporto di varie organizzazioni tra cui Transparency International, Antigone, Arcigay, Legambiente, Lunaria, Greenpeace e altre, che ha messo a fuoco tre ragioni per cui la legge non ha ancora generato il risultato atteso, ovvero garantire nel complesso agli italiani un vero diritto di accesso all'informazione amministrativa: le 800 richieste inoltrate hanno ricevuto il 73 per cento di non risposte; uno su tre dei rifiuti opposti non ha chiarito la motivazione del rifiuto o ha sfruttato eccezioni non previste dal decreto legislativo; infine, la scarsa conoscenza del nuovo istituto da parte degli stessi addetti all'amministrazione.
  Dunque si rende necessario intervenire sul decreto legislativo n. 195 del 2005 senza stravolgerne l'impianto, ma in modo puntuale, da un lato estendendo alle imprese gli obblighi di divulgazione già vigenti per la pubblica amministrazione e, dall'altro, fissando finalmente sanzioni certe, immediate, proporzionate e dissuasive per chi nega al pubblico o ritarda ingiustificatamente l'accesso alle informazioni ambientali.
  Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si estende alle imprese il dovere di pubblicità delle informazioni ambientali, che attualmente non sono divulgate se non in minima parte e sempre su base volontaria.
  Con l'articolo 2 si inserisce nel decreto legislativo la definizione di impresa, mutuata dall'articolo 2082 del codice civile.
  Anche l'articolo 3 estende alle imprese il dovere di pubblicità delle informazioni ambientali. La modifica non riguarda l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo perché esso tratta di attività istituzionali, che perciò sono esercitate solo da un ente pubblico, né riguarda l'articolo 10, comma 1, che stabilisce l'obbligo della comunicazione delle richieste di accesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ritenendosi di non dover gravare le imprese di tale obbligo. L'articolo 11 dello stesso decreto legislativo definisce gli aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali, quindi non sarebbe attinente modificarlo.
  L'articolo 4 stabilisce finalmente sanzioni proporzionate e dissuasive per i responsabili della negazione o del differimento dell'accesso alle informazioni ambientali.
  Con l'articolo 5 si introduce l'obbligo di pubblicazione, liberamente e gratuitamente consultabile, della visura camerale da parte di imprese che vincano contratti con la pubblica amministrazione nel settore ambientale (acqua, rifiuti, energia, trasporti) e si chiede al Ministero competente di stabilire entro tempi definiti criteri per la pubblicazione di dettagli sul finanziamento a partiti o movimenti politici, fondazioni o associazioni, da parte delle stesse imprese titolari di un pubblico servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, è sostituita dalla seguente:

   «a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e dalle imprese e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;».

Art. 2.

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) “impresa”: l'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

Art. 3.

  1. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, esclusi gli articoli 8, comma 1, 10, comma 1, e 11, le parole: «autorità pubblica», «da un'autorità pubblica», «L'autorità pubblica», «l'autorità pubblica», «dall'autorità pubblica» e «dell'autorità pubblica», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «soggetto detentore», «da un soggetto detentore», «Il soggetto detentore», «il soggetto detentore», «dal soggetto detentore» e «del soggetto detentore» e all'articolo 12, commi 1 e 2, le parole: «le autorità pubbliche» e «Le autorità pubbliche» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «i soggetti detentori» e «I soggetti detentori».

Art. 4.

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, è inserito il seguente:

   «Art. 7-bis. – (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza che ricorrano i giustificati motivi di cui all'articolo 5, nega in tutto o in parte ovvero differisce l'accesso alle informazioni ambientali è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 1.500. In caso di recidiva la pena è raddoppiata.
   2. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata se a negare o a differire l'accesso è un dipendente pubblico.
   3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li utilizza per le finalità di cui all'articolo 1».

Art. 5.

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. I soggetti di diritto privato vincitori di gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione nel settore ambientale, in particolare nei settori del servizio idrico, della gestione dell'igiene ambientale, dell'energia e dei trasporti sono tenuti a rendere liberamente e gratuitamente consultabile, tramite pubblicazione nel rispettivo sito internet, la propria visura camerale storica.
   4-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto stabilisce le modalità di pubblicazione e diffusione delle informazioni riguardanti il finanziamento a partiti o movimenti politici, fondazioni o altre associazioni senza fini di lucro da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis e da parte di ogni ente o società privata, mista o pubblica, che svolga servizi ambientali nei settori di cui al medesimo comma 4-bis».