• C. 58 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.58 Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti organici domestici


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5
          Articolo 6
          Articolo 7
          Articolo 8
          Articolo 9
          Articolo 10
          Articolo 11
          Articolo 12
          Articolo 13
          Articolo 14
          Articolo 15
          Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 58

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZOLEZZI, DAGA, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI

Disposizioni in materia di trattamento
dei rifiuti organici domestici

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (RSU) continua a rappresentare una criticità fra le categorie di RSU e di rifiuti speciali (RS); secondo i rapporti annuali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale tali rifiuti costituiscono circa il 30 per cento in peso della produzione di RSU, con un analogo peso economico del costo di gestione (oltre 3 miliardi di euro all'anno); inoltre, sempre più frequenti e rilevanti sono i disastri ambientali relativi agli accumuli di percolato in discariche che originano in gran parte da smaltimenti pregressi e attuali di rifiuti organici in discarica.
  Il recupero di materia con compostaggio adeguato e con un basso contenuto di impurità (per esempio ammendante compostato verde) è ancora residuale; in Italia il recupero del materiale organico avviene in maggioranza sotto forma di ammendante compostato misto, contenente fra l'altro anche digestati, pressoché privo di valore commerciale e con la possibilità di inquinare il terreno, con la scarsa tendenza a restituire ai suoli sostanza organica bilanciata e priva di impurità.
  La gestione nazionale dei residui organici non pericolosi, domestici o no, deve essere analizzata in termini tecnici, di filiera ed economici, in modo da orientare i piani regionali e gli enti locali a forme di recupero di materia virtuose, integrando il recupero con le necessità prioritarie della filiera agricola, dove si registra un eccesso di ricorso alla fertilizzazione chimica, mentre l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste fornisce dati di possibile fertilizzazione organica al 90 per cento in caso di utilizzo di compostaggio di qualità in maniera massiva.
  Lo spreco alimentare (alimenti freschi) è ancora molto importante nonostante recenti iniziative di sensibilizzazione e i residui non vengono generalmente neppure avviati a recupero di materia in maniera adeguata.
  Questa proposta di legge si prefigge di ridurre il «turismo dei rifiuti», che nel caso dei rifiuti organici è davvero paradossale vista la semplicità di gestione.
  La gestione adeguata dei residui organici si accompagna a una riduzione di reati e disastri ambientali, spesso provocati da una pregressa cattiva o assente gestione del percolato in discarica, incrementato da un massivo e diffuso smaltimento in discarica di rifiuti organici.
  Anche quando non si riesca a prevenire il rifiuto organico, la sua gestione è davvero semplice e necessita di un'impiantistica minima.
  Questa proposta di legge intende migliorare tutta la filiera della gestione del materiale organico, in un'ottica di reale economia circolare, e si prefigge di generare oltre 20.000 posti di lavoro oltre a notevoli risparmi per cittadini ed enti locali.
  In ambito più generale questa proposta di legge si prefigge di ridurre il sovvertimento del ciclo dell'azoto, uno dei più critici fra i limiti naturali individuati dallo studio «A safe operating space for humanity» di Johan Rockström, aggiornato nel 2015 da Will Steffen.
  L'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», permette di escludere determinate categorie di sostanze o prodotti dalla filiera dei rifiuti e fissa le caratteristiche per la qualifica di sottoprodotto: un sottoprodotto è tale se soddisfa tutte le seguenti caratteristiche:

   «a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

   b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

   c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

   d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».

  Gli scarti alimentari, gli sfalci e le potature e gli altri residui organici provenienti dalle normali attività familiari, dalle aziende artigianali del settore ricettivo, agricolo e alimentare e della piccola e media distribuzione o commercio al dettaglio possono, se correttamente gestiti, rientrare nell'ambito di applicazione del citato articolo 184-bis e quindi venire esclusi dalla filiera dei rifiuti fino al momento in cui, a valle delle forme di gestione oggetto della presente proposta di legge, vi sia un residuo che necessariamente debba venire conferito al gestore dei rifiuti, ma è evidente che tale residuo sarà di gran lunga minoritario rispetto alla quantità di materiale organico originaria ed è altrettanto evidente il beneficio portato dalla separazione radicale della gestione della materia organica dalla filiera dei rifiuti «tradizionale», in quanto oltre ai vantaggi già enunciati si otterranno, ad esempio, plastiche più pulite, carta più pulita, vetro più pulito e di conseguenza una migliore resa economica sul mercato dei materiali riciclati e una migliore resa industriale sul piano delle prestazioni fisiche e della lavorabilità.
  In conseguenza di quanto premesso, appare chiaro l'obiettivo della presente proposta di legge, che intende regolamentare il flusso di materia organica prima che questa assuma la qualifica di rifiuto, cioè prima che intervenga l'atto materiale di disfarsi dei materiali, proponendo un sistema di gestione alternativo che faccia decadere anche l'intenzione di disfarsene, disinnescando di fatto (dal momento che non vige l'obbligo di disfarsi dei materiali oggetto della presente proposta di legge) ambedue le condizioni che causano la trasformazione dei sottoprodotti organici in rifiuti.
  La filiera corta della gestione dei residui organici può stimolare una migliore differenziazione per un diretto incentivo economico (tasse e tariffe), per il possibile riutilizzo entro un perimetro comunale o comunque ristretto del compostaggio legato alla produzione di prodotti alimentari, che può orientare a ridurre le impurità e a eventuali risparmi per l'utilizzo di compostaggio all'interno delle proprie attività. La gestione di sfalci e di potature privi di criticità deve essere orientata alla costituzione di matrice per il compostaggio come prezioso materiale strutturante, tenendoli lontani dalla filiera delle matrici incentivate, per lo scarsissimo indice di ritorno energetico e per l'elevato rischio di inquinamento ambientale.
  Economia circolare vuole anche dire studio dell'energia contenuta nei prodotti e delle possibilità di conservazione della stessa, che il compostaggio esalta.
  Oltre a quanto illustrato finora si ricordano le semplificazioni autorizzative per consentire un ulteriore stimolo a questa filiera sostenibile, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 della legge n. 221 del 2015, cosiddetto collegato ambientale.
  Nello specifico, l'articolo 1 della presente proposta di legge fissa le finalità e i princìpi della legge che, prendendo le mosse dal citato articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, permette di intercettare la materia organica derivante dalle utenze domestiche e non domestiche prima che essa si trasformi in rifiuto.
  L'articolo 2 reca disposizioni sull'applicazione della legge, circoscrivendone l'ambito e descrivendo i casi di esclusione.
  L'articolo 3 definisce i termini utilizzati nella legge e, in particolare, individua la figura del gestore del sottoprodotto umido quale responsabile della gestione dei sottoprodotti organici e dell'utilizzo del compostaggio risultante.
  L'articolo 4 stabilisce gli obiettivi e le fasi di gestione dei sottoprodotti organici e, in particolare, prevede che essi siano gestiti in ambito comunale o al massimo in aggregazioni di piccoli comuni, per evitare inutili gigantismi e stimolare lo scambio e la concorrenza.
  L'articolo 5 individua le politiche di prevenzione dei rifiuti organici, da attuare per favorire il riutilizzo dei sottoprodotti.
  L'articolo 6 fissa i princìpi generali per il compostaggio dei sottoprodotti organici provenienti dalle utenze domestiche, con particolare riguardo per la separazione delle varie frazioni, ad esempio scarti animali, scarti di cibo pre cottura e avanzi post cottura, nonché raccolta separata dell'olio.
  L'articolo 7 stabilisce i compiti e le responsabilità del gestore del sottoprodotto umido durante le varie fasi del compostaggio.
  L'articolo 8 disciplina la gestione di sfalci, foglie e potature e permette al gestore del sottoprodotto umido di organizzare un servizio di triturazione, anche a domicilio.
  L'articolo 9 reca disposizioni sull'utilizzo del compostaggio e del calore derivante dal processo di compostaggio.
  L'articolo 10 specifica quali sono le pratiche vietate dalla legge al fine di preservare il mantenimento della sostanza organica nei suoli e di prevenirne l'inquinamento.
  L'articolo 11 stabilisce la modalità dei controlli da effettuare e individua i soggetti competenti ad effettuarli, nonché le autorizzazioni che il gestore del sottoprodotto umido deve ottenere per l'esercizio delle sue funzioni.
  L'articolo 12 specifica le modalità di finanziamento del compostaggio.
  L'articolo 13 disciplina la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di compostaggio.
  L'articolo 14 regolamenta i casi in cui nei sottoprodotti siano presenti rifiuti che ne possano ridurre o inficiare del tutto le possibilità di utilizzo come fertilizzante.
  L'articolo 15 stabilisce le sanzioni da comminare in caso di omesso controllo da parte dei comuni, in caso di errata gestione da parte del gestore del sottoprodotto umido e in caso di conferimenti impropri da parte dell'utente.
  L'articolo 16 prevede i tempi del passaggio dalla disciplina vigente alla nuova e impone ai comuni di aggiornare i propri regolamenti in materia di compostaggio o di adottarli qualora non esistano.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi).

  1. La presente legge disciplina la gestione dei sottoprodotti di natura organica prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche al fine di separare i materiali organici prima che essi possano mischiarsi con rifiuti riciclabili rendendo difficoltoso o maggiormente oneroso il recupero di questi ultimi.
  2. I sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono considerati rifiuti nella misura in cui soddisfano tutti i requisiti di cui al comma 2 del citato articolo 184-bis.
  3. I sottoprodotti di cui al comma 1 sono considerati rifiuti solo al termine del processo di gestione di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

  1. La presente legge si applica alla materia organica prodotta da utenze domestiche e non domestiche prima della sua trasformazione in rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e derivante da:

   a) preparazione domestica o non domestica di cibi e di bevande, sia prima che dopo la cottura;

   b) sfalci, foglie, ramaglie e potature provenienti da ambito domestico, artigianale, da pertinenze di istituti scolastici, da aree verdi di pertinenza comunale, dalla manutenzione di argini, aiuole, giardini o parchi, ovvero dalle aree condominiali;

   c) deiezioni di animali domestici a condizione che non siano state miscelate con sostanze non compatibili, come lettiere non compostabili;

   d) altri oggetti in legno divenuti inservibili per il loro uso primario, a condizione che non siano trattati con colle, impregnanti, cere, vernici o altre sostanze pericolose o non compostabili;

   e) preparazione di cibi e di bevande presso mense aziendali e scolastiche.

  2. La presente legge non si applica ai rifiuti organici, i quali sono regolamentati dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:

   a) gestore del sottoprodotto umido (GSU): il soggetto pubblico o privato che gestisce i sottoprodotti organici ai fini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;

   b) scarti alimentari: sottoprodotti della produzione, della lavorazione e della preparazione di prodotti alimentari;

   c) compostaggio: fermentazione della materia organica ottenuta con l'utilizzo di ossigeno e dei microrganismi naturalmente presenti nella stessa o dei microrganismi naturalmente presenti o selezionati durante lo svolgimento del processo stesso;

   d) luoghi di ristorazione: le mense pubbliche, convenzionate o private ovvero che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico di ristorazione collettiva, comprese le mense aziendali e interaziendali, le mense che svolgono servizi di ristorazione prescolastica, scolastica o universitaria, ospedaliera, militare o penitenziaria e di altri luoghi di permanenza, di ricovero, di cura o di assistenza, e pubblici esercizi che svolgono servizio di somministrazione di alimenti e di bevande in forma sostitutiva, quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro;

   e) rifiuto organico: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti di vendita al dettaglio e i rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

   f) autocompostaggio: il compostaggio dei propri scarti organici, effettuato da utenze domestiche o non domestiche o da luoghi di ristorazione, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

   g) sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base al medesimo articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   h) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

   i) rifiuto urbano e assimilato: i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   l) gestione: tutte le operazioni effettuate dal GSU o da personale da egli autorizzato e finalizzate alla produzione e all'utilizzo del compostaggio nonché le operazioni finalizzate al conferimento al gestore dei rifiuti urbani, nel rispetto delle disposizioni vigenti, dei suoi eventuali residui;

   m) compostaggio di qualità: il prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti dall'allegato 2 annesso al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

   n) residuo: la frazione dei sottoprodotti organici che per le sue caratteristiche fisico chimiche non risulta compostabile;

   o) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

   p) raccolta: il prelievo dei sottoprodotti organici, compresi la cernita preliminare e il deposito;

   q) prevenzione: le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

    1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

    2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana;

    3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e in prodotti;

   r) utenza domestica: il nucleo familiare suscettibile di produrre rifiuti organici o sottoprodotti organici residente o domiciliato presso un'unica unità immobiliare;

   s) utenza non domestica: qualsiasi altra attività commerciale o artigianale suscettibile di produrre rifiuti organici o sottoprodotti organici.

Art. 4.
(Obiettivi e termini di gestione separata dei sottoprodotti organici).

  1. In ogni comune sono raggiunti i seguenti obiettivi di gestione separata dei sottoprodotti organici:

   a) almeno 20 chilogrammi (kg) per abitante all'anno entro il 31 dicembre 2018;

   b) almeno 40 kg per abitante all'anno entro il 31 dicembre 2020;

   c) almeno 60 kg per abitante all'anno entro il 31 dicembre 2022.

  2. I sottoprodotti oggetto della presente legge sono gestiti nell'ambito del comune nel quale sono prodotti. Nel caso il comune abbia meno di 10.000 abitanti, la gestione può essere organizzata in forma congiunta con uno o più comuni limitrofi fino al raggiungimento della soglia demografica predetta. Nel caso il comune sia suddiviso in consulte o municipi, ogni consulta o municipio può organizzare l'attività di gestione separatamente.
  3. Soggetti pubblici o privati, individualmente o in forma associata, possono stipulare accordi volontari per la prevenzione degli sprechi alimentari in particolare nei settori della distribuzione e della ristorazione mediante l'elaborazione di linee guida settoriali a supporto degli accordi stessi.
  4. I requisiti delle aree per la gestione dei sottoprodotti organici sono definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.
  5. Il compostaggio risultante dal trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 8 è utilizzato sul luogo di produzione o nell'ambito definito dagli accordi di cui al comma 3 e, in ogni caso, mai al di fuori dell'ambito di cui al comma 2.

Art. 5.
(Compiti delle amministrazioni in materia di prevenzione dei rifiuti organici).

  1. Gli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, di concerto con le autorità scolastiche, definiscono e introducono percorsi formativi e predispongono i relativi materiali didattici, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sul tema degli sprechi alimentari in particolare e sull'educazione alimentare e ambientale in generale.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), modalità uniformi per l'acquisizione di dati sullo spreco alimentare lungo la filiera, in linea con le modalità di quantificazione e di rendicontazione individuate dal progetto (FUSIONS) promosso dalla Commissione europea e dal Food Waste Protocol dell'Istituto mondiale delle risorse nonché in base ai risultati del progetto Food waste plug-in dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT).
  3. Le regioni predispongono gli strumenti volti a favorire una maggiore conoscenza da parte dei consumatori sul significato delle date di scadenza e di consumo preferibile dei prodotti alimentari e sulle corrette modalità di conservazione degli alimenti; tale obiettivo può essere perseguito anche attraverso la realizzazione di una banca dati on line.
  4. Le regioni, nell'ambito dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuano uno studio di fattibilità presso il settore della ristorazione e catering riguardante la riduzione delle razioni alimentari, secondo le Linee guida dell'Unione europea per la prevenzione dei rifiuti.
  5. Soggetti pubblici o privati, individualmente o in forma associata, possono stipulare accordi volontari per la prevenzione degli sprechi alimentari in particolare nei settori della distribuzione e della ristorazione mediante l'elaborazione di linee guida settoriali a supporto degli accordi stessi.
  6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redige una relazione tecnica con l'obiettivo di semplificare, razionalizzare e armonizzare a livello nazionale il quadro di riferimento normativo, procedurale, fiscale e igienico-sanitario che regola la donazione dei prodotti per l'alimentazione umana e animale invenduti. Il Ministero predispone, altresì, linee guida nazionali su una corretta prassi operativa per la donazione dei prodotti per l'alimentazione umana e animale invenduti da parte delle imprese della filiera agro-alimentare e per la gestione degli stessi da parte delle associazioni caritative.
  7. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo nazionale per la ricerca scientifica sulle perdite e sugli sprechi agroalimentari nonché per l'informazione sul settore, a partire dalla preventiva individuazione degli assi prioritari di ricerca, quali: le perdite nelle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione; le tecnologie di conservazione; il packaging; i trasporti e la logistica; la vita commerciale dei prodotti; la semplificazione delle etichette e delle scadenze o preferenze di consumo alimentari; i modelli di consumo alimentare; gli stili di vita e i comportamenti di acquisto; la predisposizione degli eventuali e conseguenti interventi a carattere normativo.
  8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti criteri premianti all'interno dei bandi di gara pubblici relativi ai servizi di catering e ristorazione collettiva per chi attua misure di prevenzione nella formazione degli sprechi alimentari con particolare riguardo alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonché modalità uniformi di rendicontazione degli sprechi alimentari all'interno dei criteri ambientali minimi per la ristorazione collettiva e derrate alimentari di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
  9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, promuove e sostiene, con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a diffondere un'educazione alimentare che privilegia un ridotto impatto sulle risorse ambientali e sulla salute dell'individuo rispetto alle diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine animale.

Art. 6.
(Compostaggio dei sottoprodotti organici delle utenze domestiche).

  1. È possibile raccogliere separatamente le seguenti categorie di sottoprodotti, anche al fine di gestire in modo separato i sottoprodotti organici contenenti sale e olii dagli altri, di ottimizzare le proporzioni fra le varie componenti o di consentire la triturazione elettromeccanica preliminare di una delle frazioni raccolte:

   a) alimenti e residui di alimenti pre cottura;

   b) alimenti e residui di alimenti post cottura;

   c) altre tipologie di alimenti confezionati o lavorati;

   d) scarti di origine animale;

   e) sfalci d'erba;

   f) potature, rami e foglie.

  2. Il GSU mette a disposizione degli utenti, secondo le esigenze del suo bacino, uno o più contenitori per la raccolta degli olii vegetali usati, che conferisce obbligatoriamente all'apposito consorzio.
  3. I contenitori messi a disposizione delle utenze ai sensi del comma 2 sono identificati da un codice o altro dispositivo che ne consenta l'abbinamento con la singola utenza alla quale sono assegnati, al fine di prevedere, nel caso in cui si producano rifiuti, la responsabilità estesa del produttore.
  4. Gli scarti alimentari di origine animale sono triturati e miscelati nel compostaggio nella misura massima del 5 per cento in peso.

Art. 7.
(Compiti del GSU).

  1. Il GSU informa gli utenti del servizio di compostaggio collettivo sulle modalità di selezione, raccolta e gestione dei sottoprodotti organici, nonché sulle modalità di utilizzo del compostaggio prodotto.
  2. Il GSU preleva con cadenza giornaliera un campione dalla miscela dei sottoprodotti organici in fase di fermentazione al fine di verificare la presenza di inquinanti conformemente alle procedure e ai limiti di legge.
  3. Il GSU verifica, tramite ispezione visiva durante le operazioni di raccolta, la presenza di eventuali corpi estranei, rifiuti non conformi o sostanze pericolose. Ove il sottoprodotto non sia ritenuto conforme, il GSU può rifiutarsi di ritirarlo ovvero disporne il conferimento al gestore dei rifiuti urbani competente per territorio.
  4. Durante la miscelazione delle diverse frazioni organiche e durante la maturazione del compostaggio, il GSU controlla che:

   a) sia rispettata la proporzione fra organico verde e materiali di altro genere, al fine di mantenere l'equilibrio corretto fra carbonio e azoto;

   b) controlla che non vi sia produzione di percolato e qualora ci sia, ne dispone la raccolta e l'invio a trattamento;

   c) procede alla verifica del tasso di umidità e del livello di ossigenazione conformemente alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.

  5. Il GSU effettua l'eventuale miscelazione del compostaggio maturo con terra a seconda degli utilizzi o, in alternativa, provvede al suo utilizzo nelle aree appositamente predisposte.

Art. 8.
(Gestione degli sfalci, delle foglie e delle potature).

  1. Il GSU può pianificare e realizzare un servizio di triturazione di sfalci, foglie e potature nel bacino di sua competenza, al fine di agevolare tramite miscelazione il compostaggio dei sottoprodotti organici.
  2. È ammesso l'utilizzo del materiale organico derivante dalla pulizia di argini, fossi e canali di scolo delle acque piovane di aree rurali e demaniali, a condizione che non sia contaminato da inquinanti sopra i limiti di norma.

Art. 9.
(Utilizzo del compostaggio e del calore derivante dal processo di compostaggio).

  1. Il compostaggio è utilizzato all'interno delle aree previste dal piano di compostaggio allegato alla comunicazione di inizio attività. Qualora le aree destinate all'uso del compostaggio non siano sufficienti, il GSU può disporre di ulteriori aree, attigue a quelle già utilizzate, informandone il comune.
  2. Il calore derivante dal processo di compostaggio può essere utilizzato per riscaldamento, a condizione che al momento dello scarico in atmosfera i fumi siano trattati conformemente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.

Art. 10.
(Divieti).

  1. Non è ammessa la combustione di sfalci, foglie e potature tranne nel caso in cui dalla mancata combustione possa derivare un rischio sanitario; in tale caso l'azienda sanitaria locale competente per territorio rilascia preventivamente, su richiesta dell'interessato, un certificato che ne attesta la necessità inderogabile.
  2. È vietato lo spandimento di fanghi o digestato nelle aree destinate all'utilizzo del compostaggio prodotto dal GSU.
  3. È vietata la miscelazione con altri sottoprodotti non previsti dalla presente legge o con rifiuti, digestato, fanghi o altre sostanze potenzialmente inquinanti.
  4. È vietato l'utilizzo di diserbanti, fitofarmaci o altri prodotti potenzialmente nocivi nelle aree destinate all'approvvigionamento della materia organica per il compostaggio.

Art. 11.
(Inquadramento del GSU, controlli e autorizzazioni).

  1. Il GSU che intende iniziare l'attività di compostaggio dei sottoprodotti organici ne dà comunicazione al comune, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, che verifica i requisiti necessari e la conformità delle aree adibite alle varie operazioni connesse al compostaggio.
  2. Almeno una volta ogni tre mesi il comune dispone, eventualmente anche attraverso l'agenzia regionale per la protezione ambientale competente per territorio, la verifica delle operazioni di compostaggio e dei requisiti del GSU.
  3. La comunicazione di inizio attività è trasmessa dal GSU al comune dove intende esercitare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve contenere come minimo i seguenti elementi:

   a) estensione e ubicazione delle aree destinate al compostaggio;

   b) mappa topografica delle utenze servite;

   c) indicazione dell'utilizzo, dell'ubicazione e della superficie di coperture mobili, serre o altri manufatti temporanei utili allo scopo;

   d) indicazione della quantità presunta di sottoprodotti che si intende gestire;

   e) indicazione della quantità presunta di compostaggio che si intende produrre;

   f) ubicazione e dimensione delle eventuali colture orticole che si intende impiantare per l'utilizzo del compostaggio prodotto;

   g) numero di utenze domestiche che si prevede di servire;

   h) numero di utenze non domestiche che si prevede di servire;

   i) elenco delle attrezzature che si intende usare nella pratica del compostaggio;

   l) descrizione della quantità, tipologia e dimensione dei contenitori che si intende usare per la raccolta del sottoprodotto presso le utenze;

   m) codice fiscale ed eventuale partita dell'imposta sul valore aggiunto del GSU;

   n) cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori propedeutici all'avvio delle operazioni di compostaggio;

   o) documentazione attestante la qualifica del GSU;

   p) documentazione attestante l'assenza di procedimenti civili e penali per contravvenzioni o reati ambientali.

  4. Sono abilitati all'esercizio delle funzioni di GSU, senza necessità di ulteriori percorsi formativi:

   a) i possessori di un diploma di laurea in scienze agrarie o forestali, in medicina veterinaria, in scienza delle produzioni animali o in scienza delle tecnologie alimentari, ovvero di un diploma universitario nelle stesse aree;

   b) i possessori di un diploma di istituto tecnico agrario o professionale con indirizzo agrario;

   c) gli imprenditori agricoli professionali, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

  5. I comuni, qualora il numero dei GSU non sia sufficiente a coprire il fabbisogno del territorio, possono istituire corsi di formazione, anche di concerto con le associazioni di categoria degli agricoltori o con la regione competente per territorio.
  6. Il comune redige un elenco dei GSU, che pubblica nel proprio sito internet istituzionale e che aggiorna ogni anno.
  7. Il comune esegue una mappatura delle aree nelle quali è utilizzato il compostaggio e la mette a disposizione del pubblico tramite il proprio sito internet istituzionale.

Art. 12.
(Finanziamento delle operazioni di compostaggio).

  1. Le regioni, all'atto della stesura o della prima revisione utile dei piani di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono ad adeguarsi a quanto disposto dalla presente legge e stanziano le risorse necessarie, eventualmente ricorrendo anche a fondi dell'Unione europea.
  2. I comuni e gli enti locali possono destinare risorse per il finanziamento delle attività di prevenzione, anche attingendo a fondi dell'Unione europea e, in particolare, ai fondi stanziati per il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
  3. I comuni e gli enti locali possono destinare al finanziamento delle operazioni di compostaggio di cui alla presente legge i risparmi derivanti dai minori costi sostenuti per la gestione dei rifiuti organici.

Art. 13.
(Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di compostaggio).

  1. I sottoprodotti organici suscettibili di produrre percolato sono stoccati in un'area coperta, munita di adeguate canalizzazioni per il convogliamento in una vasca dalla quale, con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 2, sono prelevati dei campioni e sono analizzati per disporne l'utilizzo ovvero il trasferimento al gestore dei rifiuti urbani competente per territorio.
  2. Il rifiuto eventualmente prodotto dall'attività di compostaggio è classificato come rifiuto urbano ed è trasferito al gestore dei rifiuti urbani competente per territorio.

Art. 14.
(Gestione dei rifiuti e dei conferimenti impropri).

  1. Nel caso in cui i sottoprodotti contengano rifiuti di natura separabile e non pericolosa, tali rifiuti sono separati e consegnati al gestore dei rifiuti urbani competente per territorio.
  2. Il GSU segnala la presenza dei rifiuti all'utente intestatario del contenitore adibito alla raccolta dei sottoprodotti organici. In caso di reiterazione dei conferimenti impropri, il GSU commina le sanzioni di cui all'articolo 15.
  3. Nel caso in cui in un contenitore adibito alla raccolta dei sottoprodotti organici vi siano rifiuti di natura non separabile o pericolosa, in via precauzionale l'intero contenuto è avviato al gestore dei rifiuti urbani competente per territorio, ovvero restituito all'utente che lo trasferisce al citato gestore dei rifiuti.
  4. Il GSU può disporre, in via alternativa o aggiuntiva, l'analisi di un campione o dell'intero contenuto non conforme, al fine di valutare la percentuale d'impurità.
  5. Nel caso i rifiuti non siano immediatamente identificabili o separabili, ma risultino da successive ispezioni o analisi chimico-fisiche, il GSU valuta l'eventuale impatto ambientale e dispone, certificandolo, l'utilizzo come compostaggio ovvero il trasferimento al gestore dei rifiuti urbani competente per territorio.

Art. 15.
(Sanzioni).

  1. Il comune che non provvede ai controlli di cui all'articolo 11 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per la prima infrazione e pari a 5.000 euro per le successive.
  2. L'effettuazione da parte del GSU in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità o dalle condizioni stabilite dalla presente legge, comporta l'applicazione, da parte del comune competente per territorio, al GSU di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 300 euro per la prima infrazione e pari a 600 euro per le successive e fino alla decima, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. All'undicesima infrazione il comune dispone la revoca della licenza e la sua tempestiva riassegnazione a un altro soggetto iscritto nell'elenco dei GSU di cui all'articolo 11, comma 6. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli sono notificate mediante consegna di copia del verbale al GSU interessato il quale può, nei quindici giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al comune. In caso di mancato ricorso la sanzione è automaticamente comminata.
  3. I primi due conferimenti impropri a carico della medesima utenza comportano la segnalazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2. A partire dal terzo conferimento improprio a carico della medesima utenza, il GSU applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 150 euro.
  4. Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati al comune competente per territorio, che li utilizza per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5.
  5. Nel caso di accertata miscelazione di fanghi o digestato con compostaggio ovvero di accertato spandimento di fanghi o digestato nelle aree destinate al compostaggio, è disposta la revoca immediata dell'autorizzazione al GSU, fatte salve ulteriori sanzioni derivanti dall'eventuale gestione illecita di rifiuti.

Art. 16.
(Norme transitorie e finali).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adottare un regolamento con il quale è disciplinato il passaggio, entro un anno, al nuovo regime di gestione dei sottoprodotti organici ai sensi della medesima legge. Qualora i comuni siano già provvisti di un regolamento sui sottoprodotti organici, essi provvedono al suo adeguamento nei termini di cui al periodo precedente.
  2. Nel caso non sia già previsto dal vigente regolamento della tassa sui rifiuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare tale regolamento prevedendo sgravi fiscali in favore delle utenze che praticano l'autocompostaggio dei sottoprodotti organici e il compostaggio di comunità relativamente a gruppi di cittadini residenti in aree urbane con spazio insufficiente per l'autocompostaggio domestico.