• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00007 BERNINI, CALIENDO, CAUSIN, MANGIALAVORI, MALAN, BERARDI, GALLONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: in passato, ed esattamente fino a quasi...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00007 presentata da ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI
mercoledì 2 maggio 2018, seduta n.006

BERNINI, CALIENDO, CAUSIN, MANGIALAVORI, MALAN, BERARDI, GALLONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

in passato, ed esattamente fino a quasi 20 anni fa, l'ordinamento scolastico prevedeva che l'abilitazione necessaria per l'accesso ai concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi scuola primaria) si ottenesse con il conseguimento del diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli istituti magistrali;

successivamente, la riforma della scuola, di cui alla legge n. 341 del 1990, ha previsto livelli di qualificazione differenziata per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria, ritenendo, con riferimento agli insegnanti della scuola materna ed elementare, di non poter prescindere da una formazione universitaria; con il decreto del Presidente della Repubblica n. 471 del 1996 sono stati istituiti i due corsi di laurea per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, attivati con il decreto ministeriale 26 maggio 1998 per l'anno scolastico 1999/2000;

il decreto ministeriale 10 marzo 1997, recante "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341", ha previsto un apposito regime transitorio per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare;

il regime transitorio prevedeva, tuttavia, la salvaguardia dei titoli di studio acquisiti, disponendo all'articolo 2: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968 , nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994";

successivamente all'emanazione del citato decreto ministeriale, a seguito dei numerosi ricorsi presentati, molti insegnanti hanno ottenuto il riconoscimento del diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, utili per le immissioni in ruolo;

con la sentenza n. 11, depositata in data 20 dicembre del 2017, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ribaltando i precedenti orientamenti giurisdizionali, ha stabilito che le assunzioni a tempo indeterminato di docenti diplomati con il titolo di diploma di istituto magistrale prima del 2001/2002 non sono valide, evidenziando che il possesso del solo diploma magistrale non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006;

il ribaltamento della giurisprudenza consolidata da parte della sentenza citata comporta il rischio che migliaia di precari della scuola, che hanno conseguito il diploma magistrale prima del 2001/2002, vengano esclusi;

rilevato che, a quanto risulta agli interroganti:

il numero dei docenti coinvolti dalla sentenza citata in tutto il territorio nazionale ammonterebbe a 55.000, mentre i docenti che, nel frattempo, ambivano a divenire di ruolo hanno potuto proseguire la professione solo grazie ad una serie di ricorsi vinti e di sentenze, che hanno consentito loro di rimanere nella scuola anche senza il nuovo titolo richiesto;

infatti, dall'anno scolastico 2002/2003, il diploma di istituto magistrale, che prima del 2001 era considerato abilitante, è stato sostituito dalla laurea in Scienze della formazione, che diveniva necessaria per entrare a pieno titolo nella scuola primaria e materna;

ad oggi, i docenti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva sono 6.669 a livello nazionale, mentre gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva a seguito di una sentenza cautelare ammontano a 43.534;

le supplenze che coinvolgono docenti inseriti nelle GAE con riserva sono: 23.356 incarichi al 30 giugno o 31 agosto e 20.110 supplenze brevi;

vi sono, inoltre, anche precari che hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in alcuni casi, anche l'inserimento in ruolo con contratti a tempo indeterminato;

nella sola città di Bologna sarebbero 1.000 i docenti che rischierebbero di perdere il rispettivo posto di lavoro;

il 15 gennaio 2018, il consigliere regionale, ora deputato in carica, Bignami ha presentato un'interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, per avere chiarimenti sulla situazione e per chiedere la convocazione di un tavolo tecnico con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per sollecitare un intervento legislativo volto a limitare il più possibile gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato con l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019;

nella risposta fornita alla citata interrogazione, si legge testualmente: "Premesso che la gestione del personale della scuola non rientra fra le competenze della Regione, la questione dei docenti diplomati, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, è seguita con grande attenzione. In particolare è stata affrontata nell'ambito di una riunione della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, a seguito della quale il coordinatore, l'Assessore Cristina Grieco, ha scritto alla Ministra Fedeli chiedendo con urgenza di attivare un confronto istituzionale e politico con le Regioni, eventualmente avvalendosi della Commissione stessa, utile a condividere il quadro istruttorio e individuare ipotesi di gestione e soluzione positiva della vicenda";

la sentenza del Consiglio di Stato genera il rischio di uno stravolgimento dei percorsi professionali e di vita di migliaia di docenti e pone a rischio il principio di continuità didattica;

per le giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio 2018, sono stati indetti 2 giorni di sciopero in tutta Italia, che culmineranno con una manifestazione nazionale a Roma degli insegnanti diplomati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento, mentre prosegue lo sciopero della fame per circa 1.000 di loro,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017, che ha escluso il diritto di molti insegnanti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

se intenda porre in essere provvedimenti legislativi urgenti volti a confermare il ruolo di coloro che sono stati già assunti e la stabilizzazione progressiva degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e finalizzati comunque a limitare il più possibile gli effetti della sentenza citata con l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, al fine di tutelare il ruolo e la continuità professionale degli insegnanti.

(3-00007)