• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00699 (4-00699)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00699presentato daBIGNAMI Galeazzotesto diVenerdì 13 luglio 2018, seduta n. 26

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 1° marzo 2016 il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 151 del T.u.e.l., provvedeva a differire ulteriormente il termine utile per l'approvazione dei bilanci comunali di previsione dell'anno 2016 dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

   il comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, nonostante il differimento dei termini citati, a metà maggio non aveva ancora approvato il bilancio: in data 14 maggio 2016, i consiglieri di minoranza provvedevano ad informare il prefetto di Reggio Emilia;

   il prefetto di Reggio Emilia, con nota prot. N. 1957/Area II del 20 maggio 2016 diffidava l'amministrazione comunale di Fabbrico ad approvare il bilancio entro e non oltre il 9 giugno 2016 preannunciando che, in caso di mancata approvazione del relativo bilancio, avrebbe nominato un commissario e provveduto all'immediato avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale;

   l'amministrazione comunale di Fabbrico solamente in data 19 maggio 2016 provvedeva ad approvare lo schema di bilancio ed il relativo D.U.P trasmesso, successivamente, al consiglio comunale per l'approvazione;

   in data 25 maggio 2016 un consigliere di minoranza, partecipando alla conferenza dei capigruppo, vista la mancata trasmissione dello schema di bilancio e dei relativi allegati ai consiglieri di minoranza, manifestava al sindaco la necessità di convocare il Consiglio comunale in una data tale da garantire ai consiglieri l'acquisizione di copia della documentazione relativa al bilancio;

   nonostante la mancata trasmissione della documentazione il sindaco decideva comunque di convocare il consiglio comunale per il 31 maggio 2016 e in pari data il consiglio provvedeva all'approvazione del bilancio previsionale;

   nel luglio 2016 il capogruppo e un consigliere di minoranza presentavano ricorso volto ad impugnare la serie di delibere oggetto di contestazione;

   con sentenza del 25 ottobre 2017 il Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di legittimazione attiva atteso che «nel caso di specie la violazione dello “jus ad officium” non dipende dal contenuto dispositivo dei provvedimenti impugnati, ma dalle particolari e concrete modalità con cui si è svolto il procedimento che ha condotto alla loro adozione, ovvero dall'asserito ritardo con il quale sarebbero stati predisposti i documenti da prendere in visione per potere partecipare consapevolmente alla deliberazione»;

   sulla questione tuttavia sembrano esistere interpretazioni diverse:

    1. il Tar di Reggio Calabria, sez. I, 21 agosto 2012, sentenza n. 542, aveva già posto in evidenza che «lo ius ad officium dei consiglieri comunali si estende sino a comprendere la pretesa ad un effettivo e sostanziale accertamento (...) perché nel caso in cui tale condizione dovesse non sussistere, ne deriverebbero importanti conseguenze sull'assetto dell'amministrazione (...) cui la legge riconnette una delle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale»;

    2. indicativa in merito è anche la sentenza del Tar Sardegna: «i termini in questione sono funzionali all'esercizio incomprimibile delle prerogative dei consiglieri comunali le quali, peraltro, debbono esplicarsi in un arco di tempo limitato, ma ragionevole, in quanto strettamente connesso ad un termine finale e ineludibile di approvazione» (Tar Sardegna, Cagliari, Sez. II, 2 maggio 2016, n. 387);

    3. inoltre, il Tar Marche, Ancona, sez. I, sent. N. 400 del 20 aprile 2014 ha indicato espressamente: «secondo i principi generali, l'avvenuta violazione delle procedure e delle garanzie previste dal regolamento del consiglio comunale costituisce violazione del munus pubblico dei singoli consiglieri. Le conseguenze di tale lesione non si limitano al piano politico ma, incidendo sull'investitura dell'organo collegiale riunito per deliberare, hanno riflessi anche sui provvedimenti amministrativi» –:

   se sia a conoscenza della situazione;

   quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano assumere per garantire appieno e senza criticità di carattere interpretativo lo ius ad officium dei consiglieri comunali.
(4-00699)