• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.7/00862 (7-00862) «Trancassini, Prisco, Montaruli».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00862presentato daTRANCASSINI Paolotesto diLunedì 4 luglio 2022, seduta n. 718

   La V Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015, ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

    tuttavia, alla luce della mutata congiuntura economica nazionale e internazionale e della crisi dei prezzi del mercato edilizio, molti degli interventi avviati rischiano di non essere portati a termine;

    una soluzione potrebbe consistere nel riconoscere agli enti assegnatari delle risorse stanziate per il Programma straordinario la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta e le economie relative ai progetti inseriti nel programma medesimo di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per far fronte al rincaro dei prezzi, anche per opere migliorative dei progetti, purché tale utilizzo risulti adeguatamente motivato: alcuni enti assegnatari hanno infatti accumulato risparmi che consentirebbero di fronteggiare la crisi del settore edilizio imposta dal caro materiali;

    tale possibilità attualmente negata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 913, della legge n. 145 del 2018 (Finanziaria 2019) che prevedono che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel programma, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di competenza e con apposite disposizioni normative, al fine di rimuovere il vincolo di inutilizzabilità delle risorse di cui all'articolo 1 comma 913 della legge n. 145 del 2018 per gli enti assegnatari delle risorse stanziate per il Programma straordinario di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015.
(7-00862) «Trancassini, Prisco, Montaruli».