• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01552 (2-01552) «Bagnasco».



Atto Camera

Interpellanza 2-01552presentato daBAGNASCO Robertotesto diLunedì 4 luglio 2022, seduta n. 718

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   l'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 introduce l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, stabilendo che gli esercenti le professioni sanitarie «per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute»;

   il Ministro della salute, con nota del 29 marzo 2022, ha chiarito che «per soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo» e che «il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate»;

   nella medesima nota è stato inoltre precisato che «nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (booster) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico positivo» e che «l'intervenuta infezione non rientra tra le ipotesi di insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale» (cfr. art. 4, comma 3, decreto-legge n. 44 del 2021) documentabili in corso di contraddittorio, al fine di escludere la necessità di ulteriori dosi e non fa pertanto venire meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all'obbligo nelle tempistiche a tal fine previste;

   con ordinanze cautelari il Tar Lombardia, sezioni Brescia e Milano, rispettivamente 13 maggio e 27 maggio 2022, ha ritenuto che per i professionisti sanitari guariti mai vaccinati sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, diversamente da quanto indicato nella predetta nota del 29 marzo 2022;

   a seguito, delle predette ordinanze cautelari gli Ordini delle diverse professioni sanitarie sono stati interessati da numerosi ricorsi giurisdizionali e diffide a ritirare in autotutela i provvedimenti di sospensione ex articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021;

   alcuni Ordini si sono adeguati alle ordinanze cautelari del Tar Lombardia, talora anche a seguito di indicazioni delle Federazioni nazionali;

   altri Ordini non hanno revocato le sospensioni nei confronti dei soggetti mai vaccinati e guariti da più di novanta giorni, continuando a seguire le indicazioni fornite nella nota del 29 marzo 2022 del Capo di Gabinetto del Ministro della salute;

   molti professionisti sanitari che hanno completato il ciclo vaccinale primario e che successivamente si sono ammalati di Covid-19, hanno chiesto agli Ordini professionali di non essere sospesi decorsi 120 giorni dal primo/secondo test diagnostico positivo, reputando irragionevole e non fondata scientificamente l'imposizione di un obbligo vaccinale in tali fattispecie a fronte della situazione dei professionisti mai vaccinati guariti a cui si consente la vaccinazione decorsi 180 giorni dall'infezione;

   il Tar Lazio, con ordinanza del 27 giugno 2022, ha ribadito che l'Amministrazione è tenuta, una volta accertata l'inottemperanza all'obbligo vaccinale, a disporre la sospensione dall'Albo, trattandosi di attività interamente vincolata e che «la norma costituisce il frutto di un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici e privati, operato in modo ragionevole, superando tutti e tre i test di proporzionalità»; l'imposizione dell'obbligo vaccinale costituisce, infatti, una misura «idonea» per prevenire le forme gravi della malattia e per contenere la diffusione dell'epidemia (i soggetti vaccinati sono meno contagiosi); è «assolutamente necessaria», in quanto non sono allo stato disponibili misure alternative altrettanto efficaci; nel bilancio sacrifici/benefici risulta «giustificata» dal valore del bene perseguito;

   nonostante le numerose note congiunte inviate al Ministero della salute dalle Federazioni delle professioni sanitarie (30 novembre 2021, 26 febbraio e 9 giugno 2022) e le interlocuzioni informali dei Presidenti e degli uffici delle Federazioni con il medesimo Ministero volte ad ottenere riscontro e indicazioni utili a superare i dubbi interpretativi e a sollecitare soluzioni alle criticità determinatesi, ad oggi non sono state fornite ancora indicazione in merito –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per dare soluzione e porre fine alle incertezze sorte dall'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e successive modifiche e integrazioni e alle gravi difficoltà in cui versano gli Ordini professionali a fronte delle richieste dei professionisti – anche risarcitorie – e delle interpretazioni giurisprudenziali di questi ultimi, anzitutto in merito ai termini di differimento dell'obbligo vaccinale per i professionisti guariti e mai vaccinati e per quelli che hanno contratto l'infezione – spesso anche più di una volta – a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario.
(2-01552) «Bagnasco».