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Atto a cui si riferisce:
C.4/11334 (4-11334)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 giugno 2022
nell'allegato B della seduta n. 717
4-11334
presentata da
D'ORSO Valentina

  Risposta. — In ordine ai quesiti posti dagli interroganti si riferisce quanto segue.
  Il decreto Pnrr reca Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, volte, tra l'altro, a consentire la piena operatività delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato.
  Nell'ambito delle misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, il decreto Pnrr ha previsto il reclutamento, nel periodo 2021-2024, di un contingente massimo di 16.500 unità per rafforzare l'operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», per un periodo della durata massima di due anni e sette mesi.
  La specifica disciplina relativa alla procedura di reclutamento, all'inquadramento e alle modalità di impiego è dettata agli articoli 11 e seguenti del decreto Pnrr.
  L'articolo 1 del decreto Pnrr disciplina, invece, il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione in via generale.
  In particolare, il comma 7-ter di tale norma prevede che i «professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b)» non sono tenuti a cancellarsi dai rispettivi albi di appartenenza.
  Trattasi di una disciplina non applicabile agli addetti all'Ufficio per il processo, il cui reclutamento e le cui attività, come notato, sono disciplinate nell'ambito delle specifiche misure urgenti per la giustizia dagli articoli 11 e seguenti del decreto Pnrr.
  Nello specifico, le disposizioni applicabili agli addetti all'Ufficio per il processo non contengono alcuna disposizione di tenore analogo a quanto disposto dal comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto Pnrr.
  Pertanto, i professionisti assunti in qualità di addetti all'Ufficio per il processo sarebbero tenuti a rispettare le limitazioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e, se previsto, cancellarsi dal proprio albo di appartenenza.
  Tuttavia, onde incentivare il reclutamento delle migliori professionalità anche nell'ambito dell'Ufficio per il processo si è ritenuto opportuno introdurre la possibilità per il professionista assunto in qualità di addetto di evitare l'eventuale necessaria cancellazione dall'albo, riconoscendogli la facoltà di optare per la sospensione, strumento per sua natura temporaneo ma ugualmente idoneo a prevenire il possibile conflitto di interessi nella altrimenti contemporanea assunzione dei due ruoli (confronta, per esempio, l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
  Nello specifico, il testo del decreto approvato in data 18 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 50 del 1° marzo 2022, all'articolo 34, comma 2, ha previsto l'introduzione di un comma 2-bis nell'articolo 11 del decreto Pnrr, in base al quale «[l'] assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio del processo».
  Per quanto riguarda gli ulteriori effetti conseguenti all'assunzione del servizio di addetto all'Ufficio per il processo, è allo studio la predisposizione di misure opportune per chiarire la disciplina dei compensi percepiti dai professionisti assunti come addetti all'Ufficio per il processo anche in ordine al relativo trattamento previdenziale, al fine di evitare che, dalla partecipazione all'Ufficio per il processo, possano derivare per i professionisti conseguenze dannose.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.