• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03434 DE BERTOLDI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Elbano de Nuccio, con una lettera inviata...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03434 presentata da ANDREA DE BERTOLDI
mercoledì 29 giugno 2022, seduta n.446

DE BERTOLDI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Elbano de Nuccio, con una lettera inviata al Ministro in indirizzo, ha evidenziato che, nell'ottica della riforma delle norme penali fallimentari (che dovrebbero introdurre "un limite quantitativo"), occorre revisionare la responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali e introdurre una migliore delimitazione;

al riguardo de Nuccio ha richiesto l'apertura di un tavolo tecnico di confronto sulla materia, finalizzato ad approfondire in maniera più puntuale quanto esposto, in considerazione della necessità per il professionista coinvolto di agire in un perimetro leggibile dei confini, in cui la discrezionalità del proprio operato sia ritenuta legittima sul momento (e anche successivamente), in coerenza peraltro con i pareri espressi recentemente anche dalle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato;

la responsabilità illimitata, ha rilevato altresì il presidente del CNDCEC, sta progressivamente allontanando dagli incarichi di sindaco tutti quei professionisti che non intendono esporre la propria reputazione professionale all'azione risarcitoria; l'attuale assenza di qualunque limite, sostiene, ha prodotto (anche attualmente) reiterate situazioni distorte (soprattutto in sede di procedure concorsuali), laddove si riscontra troppo spesso che una delle principali fonti dell'attivo è data dal presumibile realizzo delle azioni risarcitorie esperite nei confronti degli unici soggetti che, per legge, sono assistiti da copertura assicurativa: i professionisti componenti degli organi di controllo;

questo sistema è incoerente, a giudizio dei commercialisti, in quanto amplia la discrezionalità di azione degli organi di controllo societari per finalità di pubblico interesse, affinché la crisi di un'impresa emerga quanto prima possibile e nel contempo, però, non ne delimiti il perimetro di responsabilità che in seguito possa essere ascritta all'esito degli eventi maturati successivamente;

di conseguenza, stanti le attuali prescrizioni normative, la responsabilità illimitata è addebitabile, anche per gli organi di controllo, che da un lato diventa estremamente onerosa in sede civile (a causa dell'illimitatezza del danno pretendibile, considerato che troppo spesso l'azione risarcitoria rappresenta una delle principali componenti dell'attivo della procedura concorsuale che agisce nei confronti del professionista) dall'altra, in sede penale, la responsabilità illimitata diventa estremamente lesiva del professionista, fin quando non riesce a dimostrare di non essere colpevole, per il venir meno della copertura assicurativa unita all'eccessiva durata dei processi;

troppo spesso l'azione risarcitoria espletata in sede penale è fondata sui medesimi presupposti che fanno perno sugli asseriti "poteri impeditivi", ma con effetti dilanianti per i professionisti componenti dei collegi sindacali anche laddove alla fine si dimostrino incolpevoli;

fermi restando i requisiti di responsabilità professionale, anche deontologici (oltre che risarcitori, che devono restare assolutamente fermo presidio di legalità), ha concluso de Nuccio, è necessario che sia introdotta una soluzione tecnica per una determinazione quantitativa al danno risarcibile, come già avvenuto nell'esperienza di altri Paesi europei, con la tecnica dei multipli dei compensi attribuiti;

queste osservazioni, a giudizio dell'interrogante, risultano opportune e condivisibili in relazione alla necessità di rivedere le attuali disposizioni che rendono attualmente illimitata la responsabilità del collegio sindacale impropriamente, al pari di quella di chi materialmente si rende colpevole di aver causato un danno patrimoniale, ovvero l'organo amministrativo;

evidenzia inoltre l'interrogante che la situazione attuale, che configura il percorso processuale indicato, rileva come il professionista sia esposto al gravissimo rischio di misure cautelari, anche solo per le espletate funzioni richiamate, per cui la copertura assicurativa non risulta attiva in virtù del rilievo penale delle condotte sottoposte a processo, con le misure illimitate nella potenziale portata al pari della responsabilità riferibile ai sindaci,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condivida le osservazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo le quali occorre prevedere un tavolo di confronto con il Ministero e la categoria dei commercialisti, al fine d'individuare una revisione normativa equilibrata che introduca una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari, anche attraverso una soluzione tecnica per una determinazione quantitativa al danno risarcibile, come già avvenuto nell'esperienza di altri Paesi europei;

quali iniziative di competenza intenda conseguentemente intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di risolvere le criticità, anche con riferimento allo spazio applicativo in seno ai lavori di revisione dei reati fallimentari, considerando l'ampliamento delle misure previste dal codice di crisi d'impresa e d'insolvenza, in relazione agli ambiti discrezionali dell'attività professionale qualificata, fermi restando i requisiti di responsabilità professionale, anche deontologici oltre che risarcitori, che devono restare assolutamente fermo presidio di legalità.

(3-03434)