• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/07223 LANNUTTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: dopo numerosi rinvii, dal 1° aprile 2022 tutti coloro i quali si iscriveranno al registro dei praticanti avvocati dovranno...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07223 presentata da ELIO LANNUTTI
giovedì 30 giugno 2022, seduta n.447

LANNUTTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

dopo numerosi rinvii, dal 1° aprile 2022 tutti coloro i quali si iscriveranno al registro dei praticanti avvocati dovranno sostenere con profitto, al fine di poter accedere all'esame di abilitazione, un corso obbligatorio da affiancare agli usuali 18 mesi di pratica forense;

tale novità è stata introdotta dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, la cui disciplina è stata definita con decreto del ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17;

in particolare, si tratta di un corso di durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze;

sono previste due verifiche intermedie ed una finale, mediante test a risposta multipla. L'accesso alla verifica finale è consentito solo a coloro i quali hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica;

all'art. 6 del decreto ministeriale n. 17 del 2018 si legge che "i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti";

inoltre, nel successivo art. 7 si legge che "i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso";

considerato che:

in primo luogo, non si comprende come sia possibile conciliare un tirocinio obbligatorio, già di per sé difficile ed impegnativo, come quello dell'aspirante avvocato, con ulteriori adempimenti ed obblighi imposti dall'alto mediante legge. Ci si chiede quale sia lo scopo di una tale imposizione nei confronti dei tirocinanti avvocati. Infatti, la suddetta manovra è totalmente incoerente con i recenti interventi da parte di questo Parlamento nei confronti degli altri tirocini o abilitazioni che, invece, sono state semplificate per consentire un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

in particolare, ci si riferisce ai titoli di studio di psicologia, farmacia, medicina veterinaria ed odontoiatria, nonché al concorso in magistratura che, con la legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario (approvata dalla Camera in prima lettura il 26 aprile 2022), all'art. 4, esclude il requisito alternativo dei 18 mesi di tirocinio presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, prevedendo invece la possibilità di accesso immediato al concorso a seguito dell'ottenimento della laurea;

in secondo luogo, la corresponsione di una quota di iscrizione è distante anni luce rispetto al più volte citato "compenso minimo obbligatorio" che si voleva imporre nei confronti dei soggetti tirocinanti, i quali avrebbero così potuto pretendere dal proprio dominus tale compenso minimo. Sono infatti note le lamentele provenienti dal mondo dei tirocinanti avvocati che, nella maggior parte delle occasioni, non riescono nemmeno ad ottenere un rimborso spese;

in terzo luogo, le verifiche mediante test a risposta multipla comportano una serie di problematiche sotto molteplici aspetti: innanzitutto, non si comprende come sia possibile valutare le capacità cognitive ovvero le capacità di risoluzione di problemi teorico/pratici del soggetto praticante mediante un test a risposta multipla, connotazione specifica ed imprescindibile di ogni aspirante giurista - avvocato. Con le crocette si può ragionevolmente testare solo la conoscenza mnemonica di determinati aspetti del diritto. Tali test, inoltre, gettano un discredito nei confronti delle università italiane, come se nei 5 anni di faticoso percorso universitario le stesse non siano state in grado di fornire all'aspirante avvocato una formazione teorico-pratica soddisfacente;

la possibilità di programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, inoltre, costringerà i praticanti avvocati esclusi a fare riferimento ad altri corsi più distanti, con i relativi costi a carico del giovane praticante, incrementando il business delle numerose scuole di preparazione a tali esami con beneficio anche per i numerosissimi magistrati amministrativi che a vario titolo vi sono addetti, e che hanno oltretutto contribuito a formulare queste incongrue disposizioni;

misure di liberalizzazione e semplificazione che, sicuramente, stonano con il percorso che pare incombere per gli aspiranti avvocati, visto peraltro che il recente decreto "milleproroghe" (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) ha previsto, all'articolo 8, proroghe per l'esame di avvocato, ma nessuna misura per i corsi di formazione,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo prevedere un'ulteriore proroga all'avvio dell'obbligatorietà di questi corsi di formazione;

se si preveda, come soluzione a lungo termine, una soppressione del riferimento normativo ai corsi obbligatori che rappresentano soltanto un ulteriore ostacolo all'esercizio della professione forense;

se, in alternativa, si procederà quantomeno ad una disciplina che preveda il superamento del corso come titolo equivalente al certificato di compiuta pratica, eliminando altresì la possibilità di corsi a "numero chiuso" o di "contributi economici volontari", o per il sostentamento del corso, frapponendo così tra il praticante e il conseguimento del titolo un ulteriore ostacolo, di tipo sia didattico che economico.

(4-07223)