• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02419/001/ ... in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2419, premesso che: differentemente dalle tariffe che fissavano valori inderogabili validi erga omnes,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2419/1/02 presentato da FRANCO MIRABELLI
martedì 28 giugno 2022, seduta n. 299

Il Senato,
in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2419,
premesso che:
differentemente dalle tariffe che fissavano valori inderogabili validi erga omnes, l'equo compenso, previsto nel disegno di legge de quo, interviene solo nei casi in cui vi sia un forte squilibrio nei rapporti di forza contrattuali tra grandi committenti e professionisti;
il disegno di legge in oggetto all'articolo 3 dispone che il professionista per ottenere l'equo compenso possa impugnare innanzi al tribunale competente la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo qualora si previsto un compenso determinato sotto la soglia dei parametri;
il provvedimento in titolo, inoltre, all'articolo 5, comma 5, prevede che ordini e collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale debba rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni dalla disciplina introdotta con il predetto disegno di legge;
tale previsione, relativamente alle prestazioni non coperte da clausola di esclusiva o riserva a favore dei liberi professionisti, determinerebbe sullo stesso mercato la concorrenza tra professionisti vincolati a presentare offerte non inferiori alla soglia dei parametri e soggetti, tra i quali strutture societarie e multinazionali, e professionisti abilitati a formulare offerte anche inferiori alla predetta soglia, causando effetti distorsivi e possibili riflessi negativi sulla tenuta del sistema delle Casse previdenziali;
impegna il Governo a valutare l'opportunità:
di introdurre un sistema sanzionatorio significativo nei confronti dei committenti volto a sanzionare i committenti che corrispondono compensi sotto la soglia dei parametri previsti;
che il mancato avvertimento del cliente previsto dall'articolo 5, comma 5 del disegno di legge non comporti sanzioni sul piano deontologico;
che le sanzioni contemplate dal predetto articolo 5, comma 5, del disegno di legge non possano comportare in nessun caso la radiazione del professionista.
(0/2419/1/2)
Mirabelli, Nannicini, Cirinnà, Rossomando