• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03656/045 9/3656/45. Siragusa, Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03656/045presentato daSIRAGUSA Elisatesto diMartedì 28 giugno 2022, seduta n. 715

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché di istruzione;

    l'articolo 28 del provvedimento autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del PNRR e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali;

    la società 3-I, a capitale interamente pubblico, dovrà svolgere le proprie attività a favore dell'istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni centrali;

    in questo modo una parte dell'ISTAT andrebbe a costituire una nuova società con l'effetto che le funzioni che prima erano core della statistica pubblica, disciplinate dalla Costituzione (articolo 117) e dalle leggi dello stato (decreto legislativo n. 322 del 1989), migreranno verso una S.p.A.;

    il passaggio delle funzioni informatiche ad una «NewCo», dedicata alla migrazione di dati e applicazioni verso il cloud e al trasferimento di competenze tecnologiche attualmente decentrate, appare come un'operazione rischiosa dal punto di vista della produzione del dato statistico, di cui l'ISTAT detiene il completo controllo dei processi di trattamento e conservazione;

    attualmente i dati sono conservati e protetti dalle strutture preposte che ne assicurano il corretto accesso e conservazione, secondo la normativa del GDPR, e la loro diffusione può avvenire solamente in forma aggregata e secondo modalità che annullino ogni rischio di identificabilità dei cittadini. Tutto questo significa che i dati di fonte amministrativa possono, per legge, andare a popolare i registri statistici, ma è fatto espresso divieto dall'attuale normativa di far uso dei dati statistici per finalità amministrative. Ciò implica che l'integrazione dei dati tra Istat, Inps e Inail può avvenire esclusivamente per finalità statistiche, mentre diversamente si rischia di incorrere in una profilazione degli stessi, oltre che in una possibile violazione della segretezza del dato statistico e del patto che regola il rapporto tra i cittadini e l'Istat;

    è verosimile ipotizzare che nella fase di prima attivazione della società possano essere promosse forme di assegnazione/distacco temporaneo di personale appartenente ai ruoli dell'ISTAT, con conseguenti criticità rispetto alla contrattazione collettiva che tutela il rapporto di lavoro pubblico,

impegna il Governo:

   a prevedere, nel primo provvedimento utile, norme per garantire la piena indipendenza della statistica pubblica, quale principio sancito dal Codice delle statistiche europee, che disciplina la statistica pubblica come funzionale alla tenuta democratica dei singoli Paesi, tanto da essere – in ultima istanza – proprietaria rispetto alle forme organizzate e alla stessa creazione di enti strumentali di supporto;

   a far sì che eventuali enti o società di supporto alla Statistica ufficiale non pregiudichino le risorse dell'Istituto Nazionale di Statistica.
9/3656/45. Siragusa, Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.