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Atto a cui si riferisce:
C.5/08312 (5-08312)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-08312

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante rilevo che, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero della transizione ecologica, stiamo provvedendo alla redazione del Decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di qualsiasi specie di animali che abbiano la finalità di ricavarne pelliccia.
  In particolare, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse economiche poste a disposizione degli allevamenti di animali da pelliccia, terranno conto sia delle strutture autorizzate a detenere gli animali (fermo restando il divieto di riproduzione), per il periodo necessario alla dismissione di ogni attività e comunque non oltre il 30 giugno 2022, sia di quelle strutture di allevamento che, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio n. 234 del 2022, dispongano ancora di un codice di attività, anche se non detengono animali.
  Informo infine l'onorevole interrogante che sono in fase di determinazione gli indennizzi economici a favore di strutture autorizzate, differenti dagli allevamenti, per la detenzione dei suddetti animali da pelliccia, così come previsto dall'articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).