• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12425 (4-12425)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12425presentato daFURGIUELE Domenicotesto diGiovedì 23 giugno 2022, seduta n. 713

   FURGIUELE, PANIZZUT, BOLDI, CAVANDOLI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, PAOLIN, PATELLI, SUTTO e TIRAMANI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 – ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento nei riguardi di molte categorie di lavoratori e soggetti ultracinquantenni che, alla data del 1° febbraio 2022, non avessero completato il ciclo vaccinale e ricevuto la somministrazione della relativa dose di richiamo; l'applicazione della norma sopracitata ha dato luogo, negli ultimi mesi, all'avvio di milioni di procedimenti sanzionatori;

   i procedimenti in questione, tuttavia, non hanno interessato solamente i cittadini che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale – come in teoria avrebbe dovuto essere nelle intenzioni del legislatore – ma anche moltissime altre persone vaccinate con tre dosi, la cui unica «colpa», se così dobbiamo definirla, è stata quella di non essere riusciti a prenotare la terza somministrazione nel rispetto del termine ultimo del 1° febbraio 2022;

   la norma che ha previsto l'applicazione della sanzione amministrativa è entrata in vigore in data 8 gennaio 2022, ha riguardato milioni di cittadini e ha assegnato loro appena 23 giorni (ventitré) per prenotare la somministrazione della cosiddetta dose booster. Il tutto in un contesto di confusione senza precedenti che ha visto la sovrapposizione di ben tre decreti-legge nell'arco di appena due settimane;

   a causa di queste tempistiche assolutamente insufficienti, moltissime persone non sono riuscite a trovare un posto utile per la somministrazione entro il 1° febbraio 2022. Ma questo non integra chiaramente una fattispecie di violazione dell'obbligo vaccinale che si può pensare di punire con l'irrogazione di una sanzione amministrativa;

   colpire con le sanzioni i cittadini vaccinati fa indiscutibilmente perdere di significato il procedimento sanzionatorio, tanto più che lo stesso è stato introdotto mirando al senso civico e di responsabilizzazione dei cittadini e non già per fare cassa sulle loro tasche;

   peraltro, il procedimento previsto per l'irrogazione delle sanzioni sta mettendo in seria difficoltà non solo i cittadini, che si trovano a dover giustificare un ritardo a loro non imputabile, ma anche le aziende sanitarie, giacché la normativa scarica su di esse il compito di valutare, «previo eventuale contraddittorio con l'interessato», l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi alla data del 1° febbraio 2022;

   le aziende sanitarie hanno compiti e funzioni ben più importanti da assolvere, come il recupero delle liste d'attesa, la ripartenza degli interventi chirurgici e degli screening arretrati a causa della pandemia. È assurdo che le stesse debbano impiegare tempo, personale e risorse in questa delicata fase per l'instaurazione di un contraddittorio con migliaia di soggetti che – senza alcuna colpa – si sono vaccinati i primi di febbraio anziché il primo di febbraio –:

   se non ritengano di dover promuovere l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori e/o l'annullamento d'ufficio delle sanzioni nei confronti dei soggetti vaccinati in ritardo rispetto al termine ultimo del 1° febbraio 2022.
(4-12425)