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Atto a cui si riferisce:
C.5/08273 (5-08273)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 21 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08273

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'assoggettabilità all'IVA dei finanziamenti erogati dall'Ente dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) al soggetto individuato per la gestione del servizio idrico integrato in relazione ai costi sostenuti per gli interventi programmati.
  Ad avviso degli Interroganti, detti trasferimenti sono contributi in conto capitale e non possono configurarsi come corrispettivo di uno specifico servizio reso dal gestore nell'ambito del rapporto sinallagmatico che invece l'Agenzia delle entrate ha prospettato in sede di risposta all'interpello n. 904-400/2022 giustificando la rilevanza ai fini IVA di detti finanziamenti.
  Gli Onorevoli segnalano che, nella risposta ad una precedente interrogazione n. 5-08028, di contenuto analogo, è stata evidenziata la necessità di valutare, caso per caso, se le somme elargite dalle pubbliche amministrazioni costituiscano «corrispettivi» per prestazioni di servizi, soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, oppure si configurino come mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
  Conseguentemente, è stato rappresentato che le strutture centrali dell'Agenzia – nell'ambito dell'attività di monitoraggio ordinariamente svolta al fine garantire l'uniformità dell'interpretazione delle norme tributarie sul territorio nazionale – verificano la correttezza dei pareri resi dalle Direzioni regionali e, ove questi ultimi non siano condivisibili, possono proporne la rettifica.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quale sia l'esito del predetto monitoraggio da parte degli Uffici centrali dell'Agenzia delle entrate in relazione al caso concreto richiamato auspicando una rettifica della posizione assunta nella risposta all'interpello 904-400/2022 al fine di esentare dall'IVA i finanziamenti erogati dall'ente d'Ambito al gestore per la realizzazione delle opere programmate.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova premettere che, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si realizza il presupposto oggettivo dell'IVA quando (tra l'altro) si è in presenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso dipendente da un obbligo contrattuale. In linea generale, pertanto, un contributo è gravato da Iva se, nell'ambito di un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, costituisce per il beneficiario il corrispettivo per il servizio effettuato; è, invece, esclusa l'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del medesimo decreto, quando il contributo si configura come mera cessione che ha per oggetto denaro o crediti di denaro, ossia come elargizione di somme per il perseguimento di obiettivi di carattere pubblico generale.
  La corretta applicazione delle disposizioni richiamate richiede che sia verificata la sussistenza o meno del nesso di corrispettività tra l'elargizione delle somme e l'attività svolta dal soggetto beneficiario delle stesse, attraverso un'analisi dei presupposti e delle condizioni che caratterizzano la specifica fattispecie.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ribadisce che il monitoraggio costituisce un'attività istruttoria per la quale sono necessarie opportune interlocuzioni tra le Direzioni Regionali che hanno reso i pareri e le Strutture Centrali che devono convalidarne la correttezza, all'esito delle quali se il parere espresso dalla Direzione Regionale non dovesse risultare condivisibile, la stessa Direzione Regionale provvederà a rettificare il parere medesimo e a darne comunicazione al contribuente interessato.
  Deve altresì evidenziarsi che, ove il contribuente istante ritenga di rappresentare circostanze e fatti nuovi, non evidenziati nella prima istanza, e considerati rilevanti ai fini del corretto trattamento IVA dei contributi, può presentare una nuova istanza di interpello alla Direzione Regionale competente.
  Da ultimo, si fa presente che, in base alle direttive interne, ad oggi, non risultano scaduti i termini entro i quali deve concludersi l'attività di monitoraggio cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame.