• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07176 FERRERO Roberta, FAGGI Antonella, ALESSANDRINI Valeria - Al Ministro della salute. - Premesso che: da fonti giornalistiche si apprende che il dottor Andrea Stramezzi, che avrebbe curato...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07176 presentata da ROBERTA FERRERO
martedì 21 giugno 2022, seduta n.443

FERRERO Roberta, FAGGI Antonella, ALESSANDRINI Valeria - Al Ministro della salute. - Premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende che il dottor Andrea Stramezzi, che avrebbe curato e guarito dal COVID 5.996 persone su 6.000, sia stato sospeso dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il quale ha ritenuto il suo comportamento non conforme alla deontologia e all'etica medica e, esercitando i propri poteri disciplinari, ha irrogato la sanzione della sospensione dall'ordine per un periodo pari a 12 mesi;

il dottor Stramezzi, dunque, sarebbe stato sospeso per aver fatto dichiarazioni in ordine a potenziali effetti avversi dei farmaci previsti dai protocolli ministeriali e per non aver osservato le indicazioni del Ministero della salute in merito all'approccio curativo del COVID-19. Invero, egli avrebbe adottato un diverso protocollo, prevedendo visite a domicilio in tempi brevi e la prescrizione di farmaci, diversamente da ciò che era disciplinato dai protocolli ministeriali, i quali contemplavano la vigile attesa e l'assunzione di paracetamolo. Utilizzando tale approccio avrebbe guarito quasi 6.000 persone, infatti su 6.000 pazienti ne sarebbero deceduti solo 4, ultra ottantenni, di cui 3 con pregresse metastasi polmonari;

dopo la decisione dell'ordine, Stramezzi ha esternato la sua disapprovazione, promettendo di portare il suo caso dinanzi la suprema Corte di cassazione, considerato l'esito fausto del suo operato e l'assenza di effetti avversi sui pazienti trattati. Invero il medico, che ha prestato servizio come volontario della squadra anti COVID del Ministero della salute, si sarebbe aspettato un premio per il suo impegno e i suoi successi terapeutici. Invece, è arrivata la sospensione;

il caso del dottor Stramezzi è emblematico, ma non è l'unico. Infatti, sono diversi i casi di sospensione che stanno mettendo in discussione l'autonomia dei medici rispetto all'approccio diagnostico e curativo e il diritto a cure efficaci da parte dei cittadini, anche al di là dei protocolli ufficiali. Nel caso del COVID-19, infatti, i protocolli si sono sempre basati su evidenze scientifiche derivanti unicamente da studi randomizzati, che però era impossibile svolgere in piena emergenza. Inoltre, questi protocolli non hanno tenuto conto della clinica, cioè dell'esperienza dei medici che nel frattempo ottenevano risultati di guarigione attraverso il trattamento farmacologico per eradicare il virus ed evitare l'aggravamento della malattia;

giova ricordare, tra l'altro, che la circolare del 30 novembre 2020 recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" e la successiva circolare di aggiornamento del 26 aprile 2021, con cui il Governo forniva indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con COVID-19 in isolamento domiciliare, erano carenti sotto diversi punti di vista, ad esempio in ordine alla mancanza di linee guida aggiornate ed univoche volte a fornire protocolli specifici e utilizzabili di cura domiciliare dei pazienti, l'assenza di specifiche misure volte a garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle persone fragili che più rischiano di andare incontro a complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2, e, inoltre, nulla disponevano in ordine all'individuazione e alla sistematizzazione delle concrete azioni da porre in essere;

dunque, in assenza di un protocollo unico nazionale volto ad armonizzare e sistematizzare le modalità di gestione diagnostica e terapeutica domiciliare, non è certo da disapprovare l'iniziativa di determinati sanitari che hanno sperimentato sul campo l'efficacia di vari protocolli terapeutici la cui validità è anche verificata empiricamente da studi internazionali e che, soprattutto, non hanno comportato effetti avversi per i pazienti, anzi, hanno portato alla guarigione dei soggetti trattati;

alcune terapie sono state non solo ignorate, ma anche ostracizzate, giungendo ad ostacolarne non solo l'utilizzo, ma anche l'investigazione;

per la democrazia la libertà di opinione e anche la libertà di informazione sono fondamentali, e ciò vale anche nella ricerca; invero, è impossibile il progresso, in special modo quello scientifico, se l'opinione prevalente non può essere messa in discussione. Viceversa, infatti, si rischierebbe di ledere la libertà di ricerca, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 33 della nostra Carta fondamentale;

proprio in uno stato emergenziale come quello attuale l'evidenza scientifica deve essere chiara e trasparente, garantendo a tutti di riportare i propri studi, se efficacemente corroborati da evidenze scientifiche. Il confronto garantisce, senza alcun dubbio, l'evolversi della ricerca, necessaria soprattutto dinanzi ad una malattia, il COVID-19, di cui si avevano, e in parte si hanno, conoscenze molto limitate in termini di cause, effetti e mezzi di guarigione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga doveroso e urgente avviare, nell'ambito delle proprie competenze, gli opportuni accertamenti in ordine alla fondatezza del provvedimento disciplinare della sospensione dall'ordine, nonché di altri provvedimenti irrogati ad altri sanitari che del pari hanno adottato diversi protocolli risultati efficaci, valutando l'opportunità di garantire un dibattito scientifico aperto, trasparente e plurale affinché sia assicurata l'evoluzione della ricerca e la piena evidenza scientifica.

(4-07176)