• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07181 TONINELLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, causa C-719/20, Comune di Lerici (La Spezia) contro la...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07181 presentata da DANILO TONINELLI
martedì 21 giugno 2022, seduta n.443

TONINELLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, causa C-719/20, Comune di Lerici (La Spezia) contro la Provincia di La Spezia, precisa che la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 "osta a che l'esecuzione di un appalto pubblico che sia stato oggetto di un affidamento 'in house' prosegua, senza indizione di una gara, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non possieda più alcuna partecipazione, neppure indiretta, nell'ente affidatario e non disponga più di alcun controllo su quest'ultimo. (...) Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la direttiva 2014/24 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house» sul quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale";

considerato che:

con sentenza n. 06213/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Seregno (Monza e Brianza), dalla società AEB e A2A contro le aziende private che contestavano l'assenza di una procedura a evidenza pubblica nella scelta del socio privato;

in particolare la sentenza ha rilevato: "In definitiva, proprio la programmata modificazione delle partecipazioni all'interno di A.E.B. S.p.A., secondo il modello della società mista, avrebbe strutturato un modello di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, mediante il quale sarebbe stato possibile affidare o, nel caso di specie, mantenere l'affidamento di servizi di interesse economico generale in via diretta: sicché, nel rispetto dei principi di concorrenza e di par condicio, la scelta del partner industriale, in grado di esercitare un controllo di fatto sul gestore del servizio, avrebbe dovuto avvenire in forma competitiva, in applicazione della regola espressamente codificata all'art. 17 del TU n. 175 cit., senza che, in diverso senso, potessero valere sia le clausole contenute negli accordi quadro e nei patti parasociali allegati alla deliberazione impugnata (che la normativa in questione non indica, in effetti, quali possibile ragioni di deroga alla regola dell'evidenza pubblica), sia l'assunto della pretesa infungibilità dell'operazione (che, proprio in quanto eccezione alla regola dell'evidenza pubblica, avrebbe dovuto, a tutto concedere, essere valutata con particolare rigore ed all'esito di una puntuale indagine di mercato, idonea a dimostrare che l'unica possibilità di sviluppo e di incremento di competitività per la A.E.B. S.p.A. fosse l'integrazione industriale con la A2A S.p.A., in ragione delle peculiari caratteristiche di questa, non replicabili sul mercato di riferimento)";

di fatto, il Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenza del TAR, che accoglieva il ricorso presentato dal consigliere regionale Marco Fumagalli e da imprese del settore, bocciando la fusione industriale fra AEB-A2A e dando torto al Comune di Seregno sull'accordo industriale fra l'azienda e A2A;

in precedenza, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 172 del 21 febbraio 2018, avente ad oggetto "l'Acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A.", in merito alle modalità di cessione, ha stabilito: "Ne deriva che l'operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH da parte di A2A, individuata in forma diretta, senza il previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, non sia in linea con la normativa di riferimento, configurando una violazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 163/2006 in tema di società miste, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. L'operazione, in ogni caso, potrebbe non integrare la massima valorizzazione economica delle azioni che avrebbe potuto ottenersi con una procedura ad evidenza pubblica funzionale alla cessione delle stesse sul mercato. (...) L'ordinamento comunitario è inoltre indifferente al nomen assegnato dall'ordinamento nazionale alla singola fattispecie, e ciò, si ritiene, impone di applicare i principi comunitari anche alla cessione delle partecipazioni nelle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali, in quanto l'acquisto delle stesse, se finalizzato allo svolgimento del servizio locale, comporta un'occasione di guadagno per i soggetti operanti sul mercato";

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, all'articolo 43, comma 1, stabilisce che: "Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea",

si chiede di sapere se si ravvisino elementi di contrasto tra la normativa nazionale vigente e quanto sancito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di società in house e, in tal caso, se si intenda procedere ad una rilevazione di tutti gli affidamenti in house in contrasto con quanto citato, al fine di evitare una procedura di infrazione comunitaria.

(4-07181)