• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/03040 (3-03040)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03040presentato daD'ETTORE Felice Mauriziotesto diMartedì 21 giugno 2022, seduta n. 711

   D'ETTORE e MUGNAI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:

   l'Istat, nel comunicato del 16 giugno 2022, segnala che l'inflazione, a maggio 2022, è in fase di netta crescita, essenzialmente per l'incremento dei prezzi dei beni energetici, con ricadute sui prezzi al consumo di quasi tutte le altre tipologie di prodotto; gli «alimentari lavorati» fanno salire la crescita dei prezzi del cosiddetto «carrello della spesa» al +6,7 per cento, come non accadeva dal marzo 1986;

   con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2021, in materia di perequazione automatica delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2022, è stato disposto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 per cento dal 1°° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

   l'articolo 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 ha previsto, infatti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, a norma della legge n. 448 del 1998, nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo Inps; nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Inps; nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo;

   a partire dal 2022 termina finalmente il prolungato periodo di applicazione della disciplina transitoria avviata dalla «riforma Fornero»; in sostanza, le pensioni dirette e ai superstiti erogate dalla previdenza pubblica saranno nel 2022 più consistenti rispetto agli anni precedenti per effetto sia della percentuale di variazione (1,7 per cento), sia del meccanismo di calcolo più favorevole;

   nell'intento di contenere gli oneri per la finanza pubblica del sistema previdenziale, gli interventi sull'indicizzazione hanno determinato, in passato, o il blocco della perequazione delle pensioni o una vera e propria riduzione strutturale del valore delle prestazioni; la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, nel censurare i profili di incostituzionalità dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 – «salva Italia» varato dal Governo Monti – sottolinea che «per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a brevi periodi, è, per sua natura, definitiva» –:

   in considerazione del marcato aumento del costo della vita, quali iniziative di competenza intenda assumere per disporre risorse adeguate per tutelare il potere d'acquisto delle pensioni, evitando sospensioni o riduzioni della percentuale di indicizzazione dell'assegno pensionistico.
(3-03040)