• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07112 FREGOLENT Sonia, PILLON - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: gli interroganti in data 18 gennaio 2022 hanno presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-06457, al Ministro in...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07112 presentata da SONIA FREGOLENT
martedì 14 giugno 2022, seduta n.439

FREGOLENT Sonia, PILLON - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

gli interroganti in data 18 gennaio 2022 hanno presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-06457, al Ministro in indirizzo, in merito ad una vicenda di un bambino in affido, prossimo all'adozione, che il Tribunale dei minori di Venezia ha però deciso, in base alla relazione dei servizi sociali, di affidare ad una comunità;

la vicenda del minore, con grave deficit cognitivo, è iniziata quando i genitori non sono stati più in grado di assicurare le cure e le attenzioni di cui aveva bisogno; il 18 aprile 2017 si è aperto quindi al Tribunale per i minorenni di Venezia un procedimento diretto alla decadenza della potestà genitoriale ex art. 330 del codice civile; in data 7 luglio 2017, con decreto provvisorio, è stato deliberato l'affidamento presso una famiglia esterna all'ambito familiare e il 7 settembre il minore è stato accolto nella casa degli affidatari; al momento dell'affido, agli stessi non è stato dato alcun supporto per la gestione del minore tenuto conto della sua peculiare condizione; l'8 maggio 2020 il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sospeso la potestà genitoriale e nominato un tutore al minore; il 17 novembre 2020, dopo tre anni che il bimbo era con loro, gli affidatari sono stati convocati dal Tribunale per l'avvio di una pratica di adozione cui si sono predisposti positivamente;

nel 2021 le cose sono cambiate bruscamente e in modo inatteso; il 16 marzo 2021 il servizio età evolutiva ha espresso un parere positivo sul contributo degli affidatari e per la prima volta ha diagnosticato un complesso quadro clinico del minore, con patologie congenite; il 7 aprile il responsabile dei servizi sociali della ULSS 2 Treviso sud ha comunicato agli affidatari che, a causa delle peculiarità del minore, si riteneva necessario un nuovo progetto, ma senza di loro, perché, allo stato, invece di essere un supporto costituivano un problema; il 23 aprile i servizi parlavano genericamente di segnalazioni da parte della scuola di gravi situazioni in ambito extrascolastico senza alcuna documentazione a supporto; solo nel maggio 2021 il responsabile dei servizi sociali della ULSS ha contattato per la prima volta la tutrice mettendola al corrente della situazione e della raggiunta decisione di cambio di progettualità per il minore e di inserirlo in comunità;

considerato che:

il 4 giugno 2021, dopo la relazione del 1° giungo 2021 dei servizi sociali che riprendeva una relazione della scuola sempre datata 1° giugno 2021, il Tribunale dei minori ha deciso, di fatto accogliendo in pieno quanto determinato dai servizi, per l'allontanamento immediato dalla coppia e l'inserimento del minore in comunità; il 7 giugno il provvedimento è stato eseguito e il minore è stato collocato presso la comunità "fondazione Casa Bernardi" di Conegliano (Treviso);

a seguito di ciò la tutrice si è attivata per acquisire le relazioni dei servizi sociali e della scuola, oltre a segnalare la complessità della vicenda al Garante regionale della persona e della famiglia, anche a seguito delle iniziative giudiziarie e disciplinari intraprese dagli affidatari; a completamento delle sue indagini la tutrice ha rilevato che non risultava quale tipo di affiancamento sarebbe stato offerto alla famiglia affidataria dal 2018 ad oggi, considerate le peculiarità del minore; agli atti non risultava se e quando la famiglia affidataria sarebbe stata avvisata dalla scuola circa i disagi del minore descritti dalla direttrice scolastica; sempre dagli atti non risultava appurata l'origine dei riferiti comportamenti autolesionistici manifestati in ambito scolastico;

agli atti risultava invece che la decisione dei servizi sociali di cambiare "progetto" al minore, revocando l'affido, sarebbe avvenuta prima di aver consultato il tutore, ma soprattutto prescindendo dalla preventiva autorizzazione da parte del Tribunale dei minori;

non si comprende infine come sia possibile che la coppia affidataria, cui i servizi sociali hanno lasciato completa autonomia, e comunque ritenuta idonea dai servizi sociali sino al mese di marzo 2021 e addirittura avviata ai colloqui e corsi per la preparazione per l'adozione del minore dopo 3 anni di affidamento, sia stata improvvisamente, ovvero nel periodo di 2 mesi, ritenuta non idonea;

la vicenda è stata denunciata dagli stessi affidatari con istanza al Ministero della giustizia del 15 luglio 2021;

gli interroganti ritengono che il Tribunale per i minori di Venezia abbia di fatto solo ratificato l'operato dei servizi sociali senza adeguata indagine e, comunque, senza aver minimamente valutato la posizione degli affidatari;

considerato infine che l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 19 ottobre 2015, n. 173, prevede che "L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore";

gli interroganti ritengono che non che sia stato rispettato il principio del contraddittorio, considerato che la relazione dei servizi sociali e della scuola sono entrambe datate 1° giugno 2021 e la decisione da parte del Tribunale di Venezia è stata assunta dopo tre giorni in data 4 giugno 2021, senza audire il tutore e i genitori affidatari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per verificare il funzionamento degli uffici giudiziari coinvolti.

(4-07112)