• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03376 CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI - Ai Ministri dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione. - Premesso che: risulta agli...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03376 presentata da MARGHERITA CORRADO
martedì 14 giugno 2022, seduta n.439

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI - Ai Ministri dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

risulta agli interroganti che il Ministro dell'università e della ricerca abbia adottato, in data 30 marzo 2022, un decreto relativo alla "Mobilità tra università, enti di ricerca e imprese" allo scopo di attuare la riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità";

il decreto, che crea una osmosi tra mondo della docenza e della ricerca universitarie e le realtà professionali, prevede sia la mobilità temporanea (senza limite di tempo predefinito) dei docenti e ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, in forma di distacco o aspettativa, verso le imprese (escluse le aziende pubbliche), sia quella dei dipendenti delle imprese private (ma non delle amministrazioni pubbliche) verso le università e gli enti pubblici di ricerca;

da quanto descritto discendono vantaggi oggettivi sia per le università e gli enti pubblici di ricerca, che così si possono alimentare con casistiche didattiche e problemi scientifici provenienti dall'osservazione della realtà viva e non mediata esclusivamente dalle pubblicazioni scientifiche (troppo spesso astratte), sia per le imprese, che così possono coniugare la dimensione del "fare" con impostazioni di metodo scientifico, tipiche del mondo universitario;

considerato che l'esclusione delle aziende pubbliche e dei dipendenti pubblici da questa circolazione intellettuale e professionale è invece a giudizio degli interroganti una irragionevole discriminazione, fortemente disapprovata anche dal sindacato: ad essere ammessi al distacco sono, infatti, secondo l'art. 7 del decreto ministeriale 30 marzo 2022, esclusivamente "i dipendenti delle imprese [private]", e non anche i dipendenti pubblici. Ciò significa che, ad andare ad insegnare in una università, secondo il decreto del ministro Messa, potrà essere un medico di una clinica privata, ma non un primario ospedaliero pubblico, ad esempio, un avvocato del libero foro e non un consigliere di Stato, un commesso di una impresa commerciale e non un dirigente pubblico;

valutato che:

tale discriminazione non trova alcuna razionale giustificazione: sotto il profilo della qualificazione professionale, infatti, i dipendenti pubblici hanno superato prove concorsuali severe, a differenza di quelli privati, selezionati con semplici colloqui orali. Il decreto ministeriale 30 marzo 2022, inoltre, non specifica i requisiti di cui devono essere in possesso i non meglio definiti "dipendenti delle imprese", dei quali non si precisa la qualifica (non è chiaro se semplici ausiliari, quadri, dirigenti, direttori generali) né si richiedono titoli di ricerca (dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale). Non si è dato peso, ancora, al fatto che i dipendenti pubblici sono già pagati dall'Erario, sicché l'eventuale distacco verso le università o gli enti pubblici di ricerca non graverebbe ulteriormente sulla finanza pubblica;

nel caso di mobilità di professori e ricercatori verso le imprese, quest'ultime beneficerebbero a costo zero della professionalità scientifica acquisita da dipendenti pubblici: l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2022 prevede che "l'impresa destinataria (…) ove previsto nelle convenzioni, può anche procedere al rimborso del trattamento economico e contributivo erogato dal soggetto erogante". Trattasi di una facoltà ma non di un obbligo. Il distacco di dipendenti privati verso le università, infine, quando concluso, comporterebbe un beneficio esclusivo delle imprese private che si gioveranno dell'attività universitaria e di ricerca svolta dai propri dipendenti;

valutato che non è ammissibile che solo le aziende private possano beneficiare delle capacità dei ricercatori e professori universitari italiani e non anche le aziende pubbliche. È inconcepibile, poi, che da un lato si parli di formazione dei dipendenti pubblici e di rafforzamento delle capacità professionali della Pubblica amministrazione e dall'altro si escludano proprio dipendenti e aziende pubbliche da questa storica occasione di contaminazione con il mondo universitario e della ricerca,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di voler integrare il decreto ministeriale 30 marzo 2022, estendendo anche ai dipendenti pubblici la mobilità verso le università e gli enti pubblici di ricerca;

se non riconoscano la necessità di fissare requisiti rigorosi per realizzare detta mobilità, identici per i dipendenti pubblici e privati, statuendo che gli uni e gli altri debbano essere in possesso, oltre che del titolo di dottore di ricerca, anche dell'abilitazione scientifica nazionale come professore associato o ordinario;

quale forma di incentivo, in fine, anche economico, ritengano di prevedere per incoraggiare i dipendenti pubblici in possesso del dottorato di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale al transito, a tempo determinato o indeterminato, nei ruoli delle università e degli enti pubblici di ricerca.

(3-03376)