• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03384 DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: con l'avvio della stagione delle dichiarazioni dei redditi (che come ogni anno richiama l'attenzione delle...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03384 presentata da ANDREA DE BERTOLDI
martedì 14 giugno 2022, seduta n.439

DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

con l'avvio della stagione delle dichiarazioni dei redditi (che come ogni anno richiama l'attenzione delle numerose scadenze fiscali da considerare per i contribuenti e professionisti abilitati) relative al periodo d'imposta 2021, il cui termine scadrà il prossimo 30 settembre 2022, l'interrogante evidenzia che, con riferimento alle agevolazioni fiscali disciplinate dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio), in particolare quelle relative al superbonus 110 per cento, gli studi professionali dei commercialisti e dei centri di assistenza fiscale si trovano in evidente difficoltà, sia a causa delle numerose e repentine modifiche normative avvenute rispetto alla prima versione originaria entrata in vigore (14 cambiamenti in 2 anni) che dell'esatto inquadramento fiscale relativo agli interventi edilizi oggetto di agevolazione e delle conseguenti scadenze temporali da osservare;

l'interrogante rileva come attualmente gli studi professionali e i CAF, a causa delle incertezze normative e applicative (non vi è nessuna circolare dell'Agenzia delle entrate in grado di chiarire quali siano le disposizioni in merito), non abbiano un quadro complessivamente chiaro con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2021 (da parte dei contribuenti che hanno usufruito del superbonus) che non sono arrivate a culminare nello stato di avanzamento dei lavori o nel fine lavori, ma regolarmente sostenute nell'anno 2021;

le criticità interessano soprattutto le spese sostenute e correlate da studi di fattibilità e semplici acconti avvenuti in fase di ordine dei materiali alle ditte edili, sia per interventi trainanti che per interventi trainati; in questi casi non è chiaro quali siano le indicazioni da osservare, considerato che asseverazioni non ce ne sono (e non avrebbero alcun senso), ma la spesa è stata tuttavia comunque sostenuta;

gli operatori professionali richiedono adeguate delucidazioni al fine di comprendere se le spese sostenute possono essere inserite nelle dichiarazioni dei redditi precompilate 730 (sebbene "carenti" di asseverazione ma confortate dal pagamento, che dovranno costituire successivamente un "recupero dell'onere precedentemente dedotto", ove non si concludesse positivamente il processo che consente il diritto all'agevolazione fiscale prevista dal superbonus) o, in alternativa, se invece è considerata necessaria la presentazione di dichiarazioni integrative, da presentare al raggiungimento dello stato di avanzamento lavori o dello stato finale di avanzamento;

queste incertezze stanno causando notevoli difficoltà in quanto gli amministratori, almeno per gli interventi condominiali, potrebbero aver inserito le spese sostenute nei dati all'interno delle dichiarazioni dei redditi precompilate che, se non modificate, possono costituire l'unica dichiarazione a non avere problemi nella correttezza della compilazione riportando la detrazione spettante;

in base al decreto-legge "anti frodi" e la relativa circolare dell'Agenzia delle entrate del 21 novembre 2021, n. 16/e, i commercialisti evidenziano che anche per il contribuente che non procede alla cessione del credito è necessaria l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che danno diritto alla detrazione d'imposta e dell'asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti (sia per il superbonus 110% che per gli altri interventi elencati nell'articolo 121, comma 2, del decreto rilancio) che attesta la sussistenza dei presupposti, che per la casistica esposta non si comprende su che basi si potrebbe apporre;

nelle more della consueta circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate, diretta ai CAF, che potrebbe in ogni caso essere non esaustiva oltre che tardiva, a giudizio dell'interrogante, risulta conseguentemente urgente e necessario un chiarimento, al fine di consentire agli addetti ai lavori e ai fruitori dell'agevolazione fiscale interessati di comprendere quali siano le corrette procedure regolamentari e fiscali, al fine di usufruire correttamente gli incentivi relativi al superbonus, ed evitare di commettere errori in sede di dichiarazioni dei redditi, causati certamente non dalla disonestà, ma da un quadro regolatorio complessivo evidentemente confuso e disorganico, che disorienta anche in questa occasione i contribuenti e penalizza ulteriormente il rapporto di fiducia esistente con l'amministrazione fiscale di questo Paese,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non ritenga urgente e opportuno chiarire, anche attraverso l'Agenzia delle entrate, quali siano le disposizioni effettive, nell'ambito degli incentivi fiscali previsti dal superbonus, per le quali i contribuenti devono ottemperare al fine della fruizione di tali agevolazioni, in relazione alle numerose criticità citate e, in particolare, con riferimento agli acconti eventualmente versati anticipatamente al deposito del titolo edilizio, affinché possano rientrare nella medesima agevolazione;

quali iniziative di competenze intenda infine intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, nel caso in cui si riscontri effettivamente un vuoto normativo in relazione a quanto richiamato, che comporta la necessità dell'introduzione di una norma ad hoc, volta a sanare le incertezze determinatesi tra le spese sostenute per i lavori edili eseguiti nel corso dell'anno 2021 e lo stato di avanzamento dei lavori.

(3-03384)