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Atto a cui si riferisce:
C.5/08245 (5-08245)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08245

  Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo un tema di grande importanza quale quello delle false partite IVA, del contrasto al fenomeno e delle tutele dei lavoratori.
  La cosiddetta riforma Fornero, al fine di individuare e riqualificare quei contratti di lavoro che dietro finte partite IVA, collaborazioni coordinate e continuative o contratti a progetto, simulassero veri e propri contratti da lavoro subordinato, aveva introdotto una presunzione di subordinazione al verificarsi di tre condizioni: la durata, il fatturato e il luogo di lavoro, ma aveva comunque stabilito l'esclusione dalla presunzione di subordinazione per le attività professionali per le quali fosse richiesta un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati.
  Le vigenti disposizioni (decreto legislativo n. 81 del 2015) hanno introdotto un nuovo regime di tutele per le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo (Partita IVA) analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente, qualora le stesse si concretizzino in «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all'orario di lavoro».
  In tal modo, il legislatore ha dunque inteso garantire ad una platea di lavoratori che – sebbene non etero-diretti – svolgono prestazioni che si concretano in una attività prevalentemente personale ed etero-organizzata, i medesimi diritti che ad oggi spettano ai lavoratori subordinati, a partire dal diritto alla relativa retribuzione.
  Sull'articolato normativo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l'ambito applicativo della disposizione ricomprende pertanto ogni ipotesi di collaborazione «continuativa», comprese quelle in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante «piattaforme anche digitali» e che «sussiste invece etero-organizzazione quando l'attività del collaboratore è pienamente integrata nell'attività produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa».
  In forza del quadro normativo descritto, l'attività di vigilanza svolta nel corso del 2021, ultimo anno oggetto di monitoraggio, registra sia interventi di vera e propria riqualificazione di rapporti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato, sia interventi che, proprio in forza dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, hanno consentito di tutelare anche i cosiddetti collaboratori etero-organizzati.
  Quanto ai primi, l'azione di vigilanza mirata all'accertamento del corretto utilizzo delle forme contrattuali flessibili ha consentito di tutelare 4.902 lavoratori fittiziamente inquadrati in rapporti di lavoro atipici attraverso la riqualificazione dei relativi contratti.
  Quanto alla applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 l'attività di vigilanza nel corso del medesimo anno ha inoltre consentito di tutelare circa 60.000 posizioni lavorative, sebbene quasi nella totalità riconducibili al settore delle cosiddetta new economy.
  Per il raggiungimento di questi obiettivi il Governo ha potenziato le competenze e l'organico dell'ispettorato nazionale del lavoro. L'attività di vigilanza sul fenomeno oggetto di interrogazione potrà vero similmente risultare ancora più proficua, incentrandosi – come del resto si riporta nell'interrogazione – su quelle realtà in cui i dati del fatturato dello studio professionale e le informazioni relative al personale dipendente evidenziano forti anomalie, lasciando presumere un apporto continuativo e rilevante di personale inquadrato con forme di collaborazione autonoma incompatibili con l'esercizio dell'attività effettivamente svolta.
  L'esigenza di tutelare i lavoratori autonomi non si esaurisce però nella sola attività di controllo e di riqualificazione dei rapporti di lavoro, ma deve essere orientata anche all'apprestamento di adeguate forme di tutela.
  A tal fine, è stata adottato per il triennio 2021-2023, una misura importante a sostegno dei lavoratori autonomi quale l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo produttiva di redditi ai sensi dell'articolo 53 T.U.I.R., che, oltre a fornire un sostegno di natura economica costituisce altresì una occasione di aggiornamento professionale.
  Con la legge di bilancio 2022 sono state potenziate le politiche attive, estendendo il programma GOL anche alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Tali lavoratori avranno accesso alle misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma GOL. Sono stati rafforzati anche i Fondi paritetici interprofessionali.
  Occorre pertanto proseguire nel percorso di rafforzamento delle tutele del lavoro autonomo, con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali e all'equo compenso, temi sui quali il Ministero del lavoro continuerà a impegnarsi.
  Concludo assicurando l'impegno a individuare e valutare la fattibilità – tramite il confronto con le parti sociali – di interventi, anche di carattere normativo, che – come auspicato dagli onorevoli interroganti – possano rendano più efficace il contrasto al fenomeno delle false partite IVA nel settore delle professioni regolamentate.