• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08240 (5-08240)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08240presentato daZOLEZZI Albertotesto diMartedì 14 giugno 2022, seduta n. 707

   ZOLEZZI e CILLIS. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il 7 dicembre 2016 si è avviata la procedura di valutazione d'impatto ambientale per il progetto denominato «Gorgoglione 3». Il progetto prevede la perforazione del pozzo Gorgoglione 3 e la costruzione di una condotta interrata della lunghezza di 3 chilometri per il collegamento del pozzo al centro Olio Tempa Rossa, in provincia di Potenza. Il proponente è Total E&P Italia SpA;

   dal portale delle valutazioni ambientali si evince che la commissione tecnica Via e il Ministero della cultura hanno dato entrambi parere negativo, rispettivamente il 15 febbraio 2021 e il 7 luglio 2021, e che lo stato della procedura è concluso;

   l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di Valutazione d'impatto Ambientale prescrive che qualora i pareri su progetti esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del medesimo articolo, che al comma 2 prescrive l'adozione del provvedimento di Via entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione che, nel caso del progetto di cui si tratta, si è esaurita oltre due anni e mezzo fa, e previa l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura il quale ha dato parere negativo sul progetto;

   qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nei trenta giorni successivi al pronunciamento della commissione tecnica, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica avrebbe dovuto adottare il provvedimento di Via, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni;

   il comma 3 del citato articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che il provvedimento di Via contiene le motivazioni e le considerazioni cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione, mentre il comma 5 dispone che il provvedimento di Via è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso;

   al comma 7 si precisa che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 –:

   se sia stato adottato il provvedimento di Via relativamente al progetto «Gorgoglione 3» e, in caso contrario, per quale motivo non sia ancora stato fatto e a cosa siano dovuti i ritardi, tenuto conto dei numerosi e ripetuti interventi normativi degli ultimi anni che hanno notevolmente accelerato i tempi del procedimento e ridotto ai minimi termini le possibilità di partecipazione del pubblico;

   quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire l'adozione e la pubblicazione dei provvedimenti nei tempi prescritti dalla legge.
(5-08240)