• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12340 (4-12340)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12340presentato daLICATINI Caterinatesto diMartedì 14 giugno 2022, seduta n. 707

   LICATINI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   sono numerosi i passi avanti compiuti in tema di economia circolare, anche attraverso la spinta attuata dall'Unione europea con il cosiddetto pacchetto normativo composto dalle direttive del 2018 e recepite nel 2020 dal nostro ordinamento;

   in tema di smaltimento rifiuti, il decreto legislativo n. 152 del 2006, il nostro Codice in materia ambientale, all'articolo 182-ter, rubricato «rifiuti organici», prevede che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002; all'articolo 226-bis si pone il divieto di commercializzare borse in plastica in materiale leggero o non rispondenti a determinate caratteristiche e, al fine di ridurne l'utilizzo, già dal primo gennaio 2021 possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento;

   per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti organici questa dovrà essere fatta esclusivamente tramite sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile;

   dal Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2021 e secondo i dati forniti dall'Associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili i quantitativi di manufatti in polimeri compostabili prodotti nel 2020 ammontano a quasi 111 mila tonnellate, con un aumento del 9,6 per cento rispetto al 2019, correlabile alla commercializzazione di borse biodegradabili e compostabili come imballaggio per alimenti sfusi;

   tuttavia, si deve considerare che una volta acquistata la merce, per lo più ortofrutticola, viene apposto lo scontrino adesivo nel sacchetto biodegradabile, composto da materiale non riciclabile e, inoltre, non facilmente rimovibile, che vanifica del tutto il fine della normativa;

   si tratta, infatti di materiale indifferenziato che non può essere riciclato proprio per i componenti che costituiscono la carta termica, in grado di resistere al tempo; ciò si pone in contrasto con la finalità dell'utilizzo dei sacchetti contenenti prodotti ortofrutticoli, idonei ad essere smaltiti, invece, nella frazione organica;

   la crescita della raccolta differenziata della frazione umida rappresenta, indubbiamente, uno stimolo all'utilizzo delle borse compostabili che risultano idonee al riciclaggio dei rifiuti organici; è necessario, però, evitare quelle pratiche che di fatto vanificano i risultati, come l'apposizione sul sacchetto biodegradabile dello scontrino adesivo non riciclabile –:

   se, alla luce di tali considerazioni, i Ministri interrogati intendano assumere iniziative al fine di prevedere, per l'acquisto di merce ortofrutticola sfusa o per sacchetti biodegradabili contenenti prodotti alimentari, scontrini adesivi a loro volta biodegradabili e compostabili.
(4-12340)