• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12284 (4-12284)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12284presentato daTERZONI Patriziatesto diLunedì 13 giugno 2022, seduta n. 706

   TERZONI, SUT, FARO e MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il superbonus 110 per cento è una misura anticiclica che in questo periodo di crisi reiterate, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, sta risultando determinante per il rilancio economico del Paese;

   la vetustà del patrimonio edilizio italiano è causa di scarsissime performance ambientali che si riflettono sui costi per il riscaldamento/raffrescamento delle unità abitative e delle emissioni clima-alteranti;

   tale condizione si ripercuote sulla capacità dei cittadini di far fronte all'esplosione dei prezzi energetici e aumenta la vulnerabilità del sistema Italia a eventuali crisi relative all'approvvigionamento energetico;

   la stessa Commissione europea ha recentemente lodato le misure di efficientamento del patrimonio edilizio, con provvedimenti che dovrebbero essere di lungo periodo per dare certezze sia al comparto dell'edilizia in materia di investimenti e miglioramento del know - how sia al comparto industriale, per ottimizzare le produzioni e gli stock nel breve - medio e lungo periodo, sia per i cittadini che possono programmare gli interventi sui propri edifici;

   recentemente con il decreto «Aiuti» è stata prorogata la scadenza per il completamento del 30 per cento degli interventi per gli edifici unifamiliari, mantenendo la scadenza del 31 dicembre 2022 per terminare l'intervento;

   in un articolo de Il Sole 24 Ore del 27 maggio 2022 si prospetta la possibilità per i cittadini proprietari di villette unifamiliari che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 di poter usufruire comunque dell'agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022, considerato che la disposizione prevede che i benefici fiscali si maturano sulla base dei saldi di spesa del contribuente piuttosto che sullo stato effettivo dei lavori, fermo restando che il completamento degli stessi deve comunque essere asseverato entro 48 mesi, pena la comunicazione da parte dell'Enea all'Agenzia delle entrate della mancata conclusione dei lavori e la conseguente rivalsa da parte dell'erario sul committente, pari all'importo del beneficio fiscale maggiorato del 30 per cento;

   tale possibilità sicuramente rende più flessibile il sistema garantendo un numero maggiore di interventi, fondamentali in un periodo così difficile per le famiglie e le imprese –:

   se l'interpretazione del dato normativo di cui in premessa sia rispondente all'ambito applicativo dell'agevolazione fiscale e sia conforme alla disciplina in vigore con particolare riferimento agli adempimenti richiesti ai contribuenti rispettivamente per la data del 30 giugno 2022 e del 30 settembre 2022 ai fini del riconoscimento del beneficio del 110 per cento.
(4-12284)