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Atto a cui si riferisce:
C.4/11353 (4-11353)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 31 maggio 2022
nell'allegato B della seduta n. 704
4-11353
presentata da
UNGARO Massimo

  Risposta. — La legge n. 368 del 1989 all'articolo 4, comma 1, così come modificato dalla legge n. 89 del 2014, stabilisce che il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), in via di rinnovo, sia composto da 63 membri, 43 dei quali territoriali e 20 di nomina governativa.
  I 143 seggi territoriali saranno ripartiti, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della sopra citata legge, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre 2021, «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
  Tenendo conto dei dati forniti dal Ministero dell'interno relativi alla popolazione iscritta all'anagrafe italiana dei residenti all'estero (Aire) al 31 dicembre 2021, la Farnesina ha determinato le seguenti assegnazioni: Argentina, 7 seggi; Germania, 6 seggi; Svizzera, 5 seggi; Francia, 4 seggi; Brasile, 4 seggi; Regno Unito, 3 seggi; Stati Uniti, 2 seggi; Belgio, 2 seggi; Spagna, 2 seggi; Australia, 1 seggio; Canada, 1 seggio; Austria, 1 seggio; Venezuela, 1 seggio; Uruguay, 1 seggio; Cile, 1 seggio; Paesi Bassi, 1 seggio; Perù, 1 seggio.
  La distribuzione dei seggi sopra riportata è indicata in un decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 28 gennaio 2022, in attesa di perfezionamento tramite visto della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale di bilancio.
  A livello complessivo il numero dei membri territoriali europei rimane invariato rispetto alla precedente compagine, stabilita nel 2015. A livello continentale, invece, l'Africa perde il suo seggio territoriale (quello che nella precedente tornata elettorale era stato assegnato al Sud Africa) a favore della ripartizione America del Sud dove il Brasile, rispetto al 2015, passa da 3 a 4 seggi da esprimere.
  È intenzione della Farnesina verificare la possibilità di compensare le variazioni risultanti dall'applicazione del criterio di ripartizione dei 43 seggi territoriali in sede di scelta dei 20 nuovi membri di nomina governativa.
  L'articolo 4 della legge n. 368 del 1989, al comma 5 indica gli enti che dovranno designare tali membri, i quali saranno poi nominati con decreto cumulativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Ove pervengano candidati provenienti da Africa, Asia orientale e America centrale, la Farnesina potrebbe indirizzare la propria scelta sulle aree geografiche non già incluse tra quelle che esprimeranno membri territoriali in seno al rinnovato CGIE.
  Per quanto attiene la permanenza in carica e le funzioni del CGIE uscente, la legge 368 del 1989 all'articolo 5, comma 1, recita: «I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli Italiani all'estero (Comites)». Al tempo stesso l'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dispone che «il Comitato resta in carica fino alla prima riunione del successivo, limitandosi – dopo la scadenza del quinquennio – al compimento degli atti urgenti e improrogabili».
  Dal combinato disposto delle due norme sopra indicate, si dedurrebbe che l'attuale CGIE possa essere chiamato a garantire esclusivamente lo svolgimento di quei compiti istituzionali che presentino il carattere dell'urgenza e della non prorogabilità, trattandosi di un organo non più nel pieno delle proprie funzioni, in attesa della elezione dei nuovi membri.
  E ciò, anche per preservare lo stanziamento di bilancio destinato al CGIE (capitolo n. 3131) nella sua integrità, e prevenire eventuali contenziosi che potrebbero essere avviati dai nuovi membri dell'organismo, oltre che eventuali profili di danno erariale, in caso di indebito impiego dello stanziamento previsto per il funzionamento della nuova compagine.
  L'attuale CGIE potrebbe comunque riunirsi in videoconferenza – anche in considerazione della situazione pandemica tuttora in atto corso – senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e garantendo, allo stesso tempo, l'approvazione di eventuali deliberazioni che integrino effettivamente i requisiti della necessità e urgenza, come previsto dalla legge.
  La Farnesina ha chiesto all'avvocatura Generale dello Stato un parere sulla ultravigenza del CGIE, sul regime di prorogatio applicabile, sull'utilizzo dei fondi del capitolo n. 3131 e sui termini di decadenza degli attuali Consiglieri del CGIE. Si tratta di una richiesta di cui il Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone è stato tempestivamente informato.
  Successivamente, il CGIE ha fatto pervenire alla Farnesina un parere redatto dall'avvocato Francesco Rossi. Questo è stato subito trasmesso all'Avvocatura generale dello Stato, a integrazione della richiesta di parere formulata dalla Farnesina, e a completamento dell'istruttoria. Anche di tale invio è stata data tempestiva notizia al Segretario Generale del CGIE.
  Il 10 marzo 2022, la Farnesina ha ricevuto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, del cui contenuto il Segretario Generale del CGIE è stato già informato. Il parere conferma l'impostazione della Farnesina.
  In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiarito che «l'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, contiene due prescrizioni: l'una riferita alla durata in carica dell'organo e l'altra riferita alle funzioni esercitabili. Con riguardo alla durata dell'organo, si prevede che – dopo la scadenza del quinquennio – esso resti comunque in carica fino alla prima riunione del Comitato neoeletto. (...) Pertanto, trattandosi di disposizione concernente la durata in carica dei membri dei Comitati, essa si estende anche ai componenti del Consiglio, in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 368 del 1989». Per quanto attiene invece le funzioni esercitabili dal CGIE in regime di prorogatio, l'Avvocatura ritiene che «in assenza di una disposizione “speciale”, torna ad applicarsi la disciplina “generale” prevista dal decreto-legge n. 293 del 1994, che – in riferimento alle attività che possono essere compiute dagli organi in regime di prorogatio – consente, a pena di nullità, il compimento dei soli atti di seguito indicati:

   a) gli atti di ordinaria amministrazione;

   b) gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità».

  L'Avvocatura conclude «quindi, che – dopo la scadenza del quinquennio decorrente dalla data dell'insediamento dei suoi membri e fino alla prima riunione del consiglio neoeletto – l'organo in questione entri in regime di prorogatio e possa compiere pertanto soltanto gli atti che appartengono alle tipologie indicate sub a) e sub b)».
  Sempre secondo il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, in regime di prorogatio, il Consiglio Generale uscente potrà allora:

   a) «disporre dei fondi relativi all'esercizio finanziario 2022, ma soltanto nei casi in cui i suddetti fondi siano volti a finanziare attività rientranti nell'ordinaria amministrazione oppure siano preordinati al compimento di atti – anche eccedenti l'ordinaria amministrazione – che siano urgenti e indifferibili. In tal caso, peraltro, sarà onere del Consiglio motivare l'impegno delle suddette risorse finanziarie con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità connessi all'impiego delle medesime»;

   b) «osservare l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, il quale – al fine di contenere il contagio da COVID-19 – prevede espressamente che, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Pertanto, salvo il caso in cui non ricorrano siffatte ragioni (che dovranno essere debitamente motivate), le suddette riunioni dovranno svolgersi in videoconferenza»;

   c) «esprimere i pareri obbligatori del Consiglio su specifiche proposte del Governo, riguardanti le comunità italiane all'estero e che rientrino nella categoria degli atti urgenti e indifferibili, dato che tale parere deve essere espresso entro la prima riunione successiva alla richiesta e che, in mancanza, si procede prescindendo da esso (articolo 3, comma 5, della legge n. 368 del 1989)»;

   d) essere informato, anche in qualità di Consiglio uscente, «su tutti gli aspetti concernenti le politiche che interessano le comunità italiane all'estero dato che tale attività informativa non implica, da parte del Consiglio, il compimento di atti che esorbitino da quelli consentiti agli organi in regime di prorogatio».

  Alla luce di quanto sopra, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ritiene di aver compiuto tutti i passi atti a chiarire lo status attuale del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, inclusa la possibilità di utilizzo dei fondi a esso destinati in questa fase di prorogatio.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.