• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08181 (5-08181)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08181presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto presentato Lunedì 30 maggio 2022 modificato Martedì 31 maggio 2022, seduta n. 704

   FRAGOMELI, PEZZOPANE, TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ha dotato tutti i confidi Italiani di notevoli risorse necessarie per prestare garanzia dell'80 per cento alle Banche convenzionate, spesso elevata al 100 per cento dai confidi stessi con mezzi propri;

   l'accordo a livello europeo sui requisiti minimi di capitale fissa all'otto per cento l'ammontare minimo di capitale che le banche devono possedere, in rapporto al totale delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio;

   pur avendo stipulato convenzioni ad hoc con i Confidi, alcune banche non starebbero erogando i previsti finanziamenti ai sensi della legge in questione poiché non è prevista alcuna ponderazione per il rischio e pertanto la banca erogante è tenuta ad accantonare l'8 per cento per ogni singola posizione;

   alcuni Confidi si trovano oggi a disporre di risorse inutilizzate a causa della scarsa richiesta;

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178, amplia le possibilità di utilizzo dei contributi prevedendo che i contributi concessi a Confidi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari possono essere utilizzati anche per:

   a) concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario;

   b) concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere;

   c) erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese;

   l'erogazione di credito può essere concessa dai Confidi iscritti nell'elenco dei Confidi (articolo 112 del Tub) solo nel rispetto degli ulteriori requisiti (patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza) che sono stati individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 agosto 2021;

   la circolare n. 1 del 2021 del medesimo Ministero fornisce indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del citato Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 da parte dei Confidi e i criteri aggiuntivi di assegnazione delle risorse del Fondo per Confidi e Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire la possibilità di accesso al credito e la necessaria liquidità alle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso i Confidi, al fine di scongiurare possibili fenomeni di usura.
(5-08181)