• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08192 (5-08192)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08192presentato daDURIGON Claudiotesto diMartedì 31 maggio 2022, seduta n. 704

   DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI e PAROLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Inps, nelle scorse settimane, ha proceduto alla notifica di migliaia di ordinanze e ingiunzioni, come tali immediatamente esecutive, in applicazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8;

   l'Istituto, con la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, è tornato sulla materia sanzionatoria correlata alla depenalizzazione di alcune ipotesi di reato, in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, e alla conseguente trasformazione dei comportamenti prima aventi rilevanza penale in meri illeciti amministrativi (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8); in specie la nota Inps si sofferma sulla fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro;

   le nuove regole sanzionatorie hanno «sostituito» il reato con due fattispecie sanzionatorie in rapporto con l'importo dell'omissione; in sostanza, con la introdotta depenalizzazione parziale del reato la sanzione penale della reclusione (fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro) si applica alle omissioni di versamenti di ritenute se superiori a 10.000 euro annui, se la ritenuta omessa è viceversa inferiore ai 10.000 euro annulla norma prevede la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro;

   nel periodo di massima recrudescenza della pandemia, le piccole e micro imprese si sono trovate nella situazione di dover ottemperare agli obblighi contributivi in un contesto caratterizzato dalla repentina modificazione della normativa di riferimento, aggravata dalla necessità di attendere — in taluni casi per intere settimane — le disposizioni applicative e le circolari dell'istituto;

   la confusione generata ha portato moltissimi datori di lavoro a commettere, inconsapevolmente, errori materiali concernenti il conteggio e il versamento delle trattenute, il più delle volte relativamente a somme risibili o comunque non superiori a 5.000 euro annui;

   al fine di sostenere economicamente i datori di lavoro privati occorre prevedere una disposizione in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19 –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative di carattere normativo, volte a stabilire che, qualora l'omissione non sia superiore a 5.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non possa essere superiore al triplo dell'importo omesso.
(5-08192)