Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/12232 (4-12232)
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-12232presentato daBIGNAMI Galeazzotesto diMartedì 31 maggio 2022, seduta n. 704
BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha apportato significative modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, volte a disciplinare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani di edilizia agevolata e convenzionata;
in particolare, l'articolo 22-bis «Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica», modifica sostanzialmente la citata legge del 1998, riformando sia le modalità procedurali che le modalità di calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà;
è previsto che l'assegnatario dell'alloggio possa dare avvio alla procedura tecnico-amministrativa, presentando una apposita istanza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione. In capo al comune incombe l'obbligo di definire la procedura entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
inoltre, è stato rimodulato il parametro di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà. Quest'ultimo è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento della media del valore venale del bene e del reddito dominicale rivalutato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Il costo dell'area deve rispettare l'ulteriore limite massimo di 5.000 euro per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadri, di 10.000 euro per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadri, indipendentemente dall'anno di stipula della relativa convenzione;
il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione;
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione;
il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina, ha ulteriormente modificato la materia. In particolare, sono stati eliminati i limiti massimi di cinquemila e diecimila euro fissati dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Viene abrogata la precedente normativa che prevedeva agevolazioni economiche per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree comprese nei piani di edilizia agevolata e convenzionata;
tale modifica desta notevoli preoccupazioni nei comuni, in riferimento alle istanze di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, presentate dai cittadini prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2022, n. 51 –:
se il Governo non ritenga doverosa un'iniziativa chiarificatrice per i comuni rispetto all'applicazione della normativa per le istanze presentate prima del 20 maggio 2022 e non ancora definite;
se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative per prevedere un periodo transitorio che permetta di concludere la procedura dei novanta giorni per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2022, n. 51, in modo da non creare una disparità di trattamento tra i cittadini richiedenti.
(4-12232)