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Atto a cui si riferisce:
C.5/07557 (5-07557)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07557

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente la classificazione e l'utilizzo delle ceneri vulcaniche, si rappresenta quanto segue.
  Come rappresentato nell'interrogazione, negli ultimi anni sono state osservate diverse eruzioni vulcaniche esplosive dell'Etna, le quali hanno prodotto notevoli quantità di ceneri vulcaniche che costituiscono un onere specialmente per le amministrazioni locali, dal momento che, essendo rifiuti, sono necessarie attività quali la raccolta, lo smaltimento ed il conferimento in discarica.
  Pertanto, al fine di rendere più agevole la gestione di certi beni, che possono, fin dall'origine, essere considerati non rifiuti, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, nello specifico, con l'articolo 35 rubricato Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare comma 1 lettera b), è stato integrato l'articolo 185, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina rifiuti, inserendo, appunto, le ceneri vulcaniche, «[...] laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
  Si precisa che, nel rispetto delle suddette prescrizioni, le ceneri vulcaniche, in determinate circostanze, non sono da considerare «rifiuto», bensì materiale che può essere utilizzato in nuovi cicli produttivi.
  Pertanto, per quanto in precedenza affermato, le stesse potranno essere utilizzate nell'ottica dell'economia circolare, in sostituzione di materie prime, purché i processi o metodi utilizzati non arrechino danni all'ambiente e/o alla salute umana.
  Lo stesso progetto REUCET – Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee, condotto dall'Università di Catania e finanziato da questo Ministero, richiamato dall'Onorevole interrogante, ha messo in risalto l'elevata porosità della cenere vulcanica tale da risultare adeguata a svolgere funzioni di isolamento termico, considerando anche diverse alternative «end of waste».
  A tal proposito si sta valutando un possibile utilizzo delle stesse, nel confezionamento di malte, intonaci e pannelli isolanti, e di materiali ceramici in sostituzione di materiali naturali, nonché nella creazione di miscele per pavimentazioni stradali, evitando così lo smaltimento del materiale vulcanico come «rifiuto».
  Nell'ottica di una «circolarità» nell'uso delle risorse, ma anche in previsione di un abbattimento dei costi che gravano sulle amministrazioni locali per lo svolgimento di attività quali la raccolta delle ceneri, e il trasporto delle stesse, sono auspicabili accordi tra il settore pubblico e i soggetti privati (ad esempio imprese agricole, imprese di costruzione, produttori di fertilizzanti), al fine di organizzare e programmare le successive lavorazioni del materiale prodotto dalle eruzioni vulcaniche.
  Si rammenta, altresì, che qualora le ceneri vulcaniche siano riutilizzate in maniera diversa da quanto descritto nell'art. 185 del decreto legislativo 152/2006, le stesse costituiscono rifiuto e debbono sottostare alla disciplina di settore, in termini di prescrizioni ed atti autorizzativi, per quanto attiene alla attività di raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento agli idonei impianti di trattamento.
  Si segnala altresì che in occasione delle attività eruttive in argomento, che hanno generato la caduta di ceneri vulcaniche anche in aree distanti dalle aree contermini, numerosi comuni hanno adottato apposite ordinanze, ex articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, al fine di gestire tali ceneri come rifiuti.
  Tuttavia, questo Ministero, nella valutazione di suddette ordinanze, ha segnalato ai comuni interessati e alla regione Sicilia la possibilità, ai sensi del richiamato articolo 185, di escludere dall'ambito di applicazione della gestione rifiuti suddetti materiali qualora impiegati in un ciclo produttivo. Proprio in tal senso, e così come auspicato, è stato suggerito di approntare convenzioni o accordi preliminari ad ulteriori eventi eruttivi al fine di garantire che la raccolta delle ceneri vulcaniche non rappresenti un costo aggiuntivo per le amministrazioni interessate.